Rivista online e su carta in tema di
- Opere e lavori privati e pubblici
- Edilizia e urbanistica
- Professioni tecniche
ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Rinvio pregiudiziale - Tutela dei consumatori - Clausole abusive - Direttiva 93/13/CEE - Articolo 1, paragrafo 2 - Articolo 6, paragrafo 1 - Mutuo denominato in valuta estera - Differenza tra il tasso di cambio applicabile al momento dell’erogazione delle somme mutuate e quello applicabile al momento del rimborso - Normativa di uno Stato membro che prevede la sostituzione di una clausola abusiva con una norma di diritto nazionale - Facoltà del giudice nazionale di pronunciare l’invalidità totale del contratto contenente la clausola abusiva - Eventuale considerazione della tutela offerta da tale normativa e della volontà del consumatore riguardante l’applicazione della stessa.L’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, deve essere interpretato nel senso che esso non osta a una normativa nazionale che, per quanto riguarda i contratti di mutuo conclusi con un consumatore, commini la nullità di una clausola relativa al divario nel cambio considerata abusiva e obblighi il giudice nazionale competente a sostituire a quest’ultima una disposizione di diritto nazionale che impone l’uso di un tasso di cambio ufficiale, senza prevedere la possibilità, per il giudice, di accogliere la domanda del consumatore interessato diretta all’annullamento dell’intero contratto di mutuo, quand’anche lo stesso giudice ritenga che la conservazione del contratto sia contraria agli interessi del consumatore, in particolare alla luce del rischio di cambio che quest’ultimo continuerebbe a sopportare in base ad un’altra clausola del contratto, purché in compenso il medesimo giudice, nell’esercizio del suo pieno potere discrezionale e senza che la volontà espressa dal consumatore possa prevalere su quest’ultimo, ravvisi che l’applicazione delle misure previste dalla normativa nazionale consente effettivamente di ripristinare la situazione di diritto e di fatto in cui il consumatore si sarebbe trovato in assenza di tale clausola abusiva. |
Dalla redazione
- Compravendita e locazione
- Edilizia e immobili
Le obbligazioni del locatore derivanti dal contratto di locazione commerciale
- Maurizio Tarantino
- Edilizia e immobili
- Compravendita e locazione
La determinazione del canone di locazione commerciale
- Maurizio Tarantino
- Appalti e contratti pubblici
Codice dei contratti pubblici, le novità in vigore dal 2024
- Redazione Legislazione Tecnica
- Finanza pubblica
- Leggi e manovre finanziarie
La Legge di bilancio 2024
- Redazione Legislazione Tecnica
- Compravendita e locazione
- Edilizia e immobili
Durata del contratto di locazione commerciale
- Maurizio Tarantino
- Energia e risparmio energetico
Progettazione ecocompatibile di smartphone e tablet
- Energia e risparmio energetico
Etichettatura energetica di smartphone e tablet
- Edilizia e immobili
- Piano Casa
Abruzzo, Piano Casa: proroga al 31/12/2024
22/04/2024
- Esonero Tari con prove ad hoc da Italia Oggi Sette
- Assolto dall'abuso. Grazie al nuovo codice da Italia Oggi
- Urbanistica, piani paesistici primi da Italia Oggi
- Decreto legge Superbonus, cantiere aperto da Italia Oggi
- Fisco soft sul diritto di superficie da Italia Oggi Sette
- Srl, più difficile il sequestro 231 da Italia Oggi Sette