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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Lazio 01/07/2021, n. 9
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L. R. Lazio 01/07/2021, n. 9
L. R. Lazio 01/07/2021, n. 9
- L.R. 23/11/2022, n. 19
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Art. 2 - Oggetto1. Per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, la Regione promuove: |
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Art. 3 - Beneficiari1. Sono beneficiari degli interventi di sostegno previsti dalla presente legge i genitori, residenti nella Regione, che si trovino in una condizione di difficoltà economica a seguito della pronuncia dell'organo giurisdizionale all'obbligo di v |
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Art. 4 - Misure di sostegno economico1. La Regione riconosce ai beneficiari misure di sostegno economico, quali in particolare: a) N1 |
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Art. 5 - Interventi di sostegno abitativo1. La Regione prevede a favore dei beneficiari i seguenti interventi di sostegno abitativo: a) contributo non inferiore a 200,00 euro, della durata di dod |
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Art. 6 - Cumulabilità1. Gli interventi previsti dalla presente legge sono cumulabili con quelli previsti da altre disposizioni europee, statali o regionali, purché non sia |
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Art. 7 - Regolamento regionale1. La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta, ai sensi dell'articolo 47, comma 2, lettera b), dello Statuto, un regolamento di attuazione e integrazione, nel quale sono definiti |
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Art. 8 - Clausola valutativa e clausola di valutazione degli effetti finanziari1. Il Consiglio regionale esercita il monitoraggio sull'attuazione della presente legge e ne valuta i risultati conseguiti. A tal fine, entro il 30 settembre dell'anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge e successivamente con la stessa cadenza annuale, la Giunta regionale presenta al Comitato per il monitoraggio dell'attuazione delle le |
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Art. 9 - Abrogazioni1. I commi 132, 133 e 134 dell'articolo 2 della legge regionale 2 |
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Art. 10 - Disposizioni finanziarie1. Agli oneri derivanti dalla presente legge si provvede mediante l'istituzione nel programma 05 “Interventi per le famiglie” della missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”, titolo 1 “Spese correnti”, rispettivamente: |
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Art. 11 - Entrata in vigore1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.
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