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L. R. Lazio 01/07/2021, n. 9

Misure di sostegno per i genitori separati in condizione di disagio economico e abitativo.
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- L.R. 23/11/2022, n. 19
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Art. 1 - Finalità

1. La Regione, nel rispetto dei principi costituzionali e in coerenza con quanto previsto dalla

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Art. 2 - Oggetto

1. Per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, la Regione promuove:

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Art. 3 - Beneficiari

1. Sono beneficiari degli interventi di sostegno previsti dalla presente legge i genitori, residenti nella Regione, che si trovino in una condizione di difficoltà economica a seguito della pronuncia dell'organo giurisdizionale all'obbligo di v

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Art. 4 - Misure di sostegno economico

1. La Regione riconosce ai beneficiari misure di sostegno economico, quali in particolare:

a) N1

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Art. 5 - Interventi di sostegno abitativo

1. La Regione prevede a favore dei beneficiari i seguenti interventi di sostegno abitativo:

a) contributo non inferiore a 200,00 euro, della durata di dod

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Art. 6 - Cumulabilità

1. Gli interventi previsti dalla presente legge sono cumulabili con quelli previsti da altre disposizioni europee, statali o regionali, purché non sia

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Art. 7 - Regolamento regionale

1. La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta, ai sensi dell'articolo 47, comma 2, lettera b), dello Statuto, un regolamento di attuazione e integrazione, nel quale sono definiti

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Art. 8 - Clausola valutativa e clausola di valutazione degli effetti finanziari

1. Il Consiglio regionale esercita il monitoraggio sull'attuazione della presente legge e ne valuta i risultati conseguiti. A tal fine, entro il 30 settembre dell'anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge e successivamente con la stessa cadenza annuale, la Giunta regionale presenta al Comitato per il monitoraggio dell'attuazione delle le

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Art. 9 - Abrogazioni

1. I commi 132, 133 e 134 dell'articolo 2 della legge regionale 2

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Art. 10 - Disposizioni finanziarie

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge si provvede mediante l'istituzione nel programma 05 “Interventi per le famiglie” della missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”, titolo 1 “Spese correnti”, rispettivamente:

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Art. 11 - Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

 

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