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D.L. 14/06/2021, n. 82

Disposizioni urgenti in materia di cybersicurezza, definizione dell’architettura nazionale di cybersicurezza e istituzione dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale.
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Premessa

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;

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Art. 1. - Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per:

a) cybersicurezza, l’insieme delle attività, fermi restando le attribuzioni di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 124, e gli obblighi derivanti da trattati internazionali, necessarie per proteggere dalle minacce informatiche reti, sistemi informativi, servizi informatici e comunicazioni elettronic

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Art. 2. - Art. 14 Omissis

 

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Art. 15. - Modificazioni al decreto legislativo NIS

1. Al decreto legislativo NIS, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 1, comma 2, lettera a), le parole: «strategia nazionale di sicurezza cibernetica» sono sostituite dalle seguenti: «strategia nazionale di cybersicurezza»;

b) all’articolo 1, comma 2, lettera b), le parole: «delle autorità nazionali competenti» sono sostituite dalle seguenti: «dell’autorità nazionale competente NIS, delle autorità di settore»;

c) all’articolo 3, lettera a), le parole da: «autorità competente NIS» a: «per settore,» sono sostituite dalle seguenti: «autorità nazionale competente NIS, l’autorità nazionale unica, competente»;

d) all’articolo 3, dopo la lettera a), è inserita la seguente: «a-bis) autorità di settore, le autorità di cui all’articolo 7, comma 1, lettere da a) a e)»;

e) all’articolo 4, il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. L’elenco degli operatori di servizi essenziali identificati ai sensi del comma 1 è riesaminato e, se del caso, aggiornato su base regolare, e almeno ogni due anni dopo il 9 maggio 2018, con le seguenti modalità:

a) le autorità di settore, in relazione ai settori di competenza, propongono all’autorità nazionale competente NIS le variazioni all’elenco degli operatori dei servizi essenziali, secondo i criteri di cui ai commi 2 e 3;

b) le proposte sono valutate ed eventualmente integrate, d’intesa con le autorità di settore, dall’autorità nazionale competente NIS che, con propri provvedimenti, provvede alle variazioni dell’elenco degli operatori dei servizi essenziali, dandone comunicazione, in relazione ai settori di competenza, anche alle autorità di settore.»; N2

f) all’articolo 6, nella

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Art. 16. - Altre modificazioni

1. - 2. Omissis

3. La denominazione: «CSIRT Italia» sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente in provvedimenti legislativi e regolamentari, la denominazione: «CSIRT Italiano».

4. Nel decreto-legge perimetro le parole: «Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica (CISR)» e «CISR», ovunque ricorrano, sono rispettivamente sostituite dalle seguenti: «Comitato interministeriale per la cybersicurezza (CIC)» e «CIC», fatta eccezione per le disposizioni di cui all’articolo 5 del medesimo decreto-legge.

5. Nel decreto-legge perimetro ogni riferimento al Dipartimento delle informazioni per la sicurezza, o al DIS, ovunque ricorra, è da intendersi riferito all’Agenzia per la cybersicurezza nazionale, fatta eccezione per le disposizioni dell’articolo 1, commi 2, lettera b), e 2-ter, del medesimo decreto-legge perimetro, e ogni riferimento al Nucleo per la sicurezza cibernetica è da intendersi riferito al Nucleo per la cybersicurezza.

6. Nel decreto-legge perimetro:

a) ogni riferimento al Ministero dello sviluppo economico e alla Presidenza del Consiglio dei ministri, ovunque ricorra, è da intendersi riferito all’Agenzia per la cybersicurezza nazionale;

b) all’articolo 1, comma 8, lettera a), le parole da: «definite dalla Presidenza del Consiglio dei ministri» a: «decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 65» sono sostituite dalle seguenti: «definite dall’Agenzia per la cybersicurezza nazionale»;

c) all’articolo 1, comma 8, lettera b), le parole: «all’autorità competente» sono sostituite dalle seguenti: «autorità nazionale competente NIS».

7. Nei provvedimenti di natura regolamentare e amministrativa la cui adozione è prevista dall’articolo 1 del decreto-legge perimetro, ogni riferimento al CISR e al DIS deve intendersi rispettivamente riferito al CIC e all’Agenzia per la cybersicurezza nazionale.

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Art. 17. - Disposizioni transitorie e finali

1. Per lo svolgimento delle funzioni ispettive, di accertamento delle violazioni e di irrogazione delle sanzioni, di cui all’articolo 7, l’Agenzia può provvedere, oltre che con proprio personale, con l’ausilio dell’organo centrale del Ministero dell’interno per la sicurezza e per la regolarità dei servizi di telecomunicazione di cui all’articolo 7-bis del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155.

2. Per lo svolgimento delle funzioni relative all’attuazione e al controllo dell’esecuzione dei provvedimenti assunti da parte del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell’articolo 5 del decreto-legge perimetro, l’Agenzia provvede con l’ausilio dell’organo centrale del Ministero dell’interno per la sicurezza e per la regolarità dei servizi di telecomunicazione di cui all’articolo 7-bis del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155.

3. Il personale dell’Agenzia, nello svolgimento delle funzioni ispettive, di accertamento delle violazioni e di irrogazione delle sanzioni, di cui all’articolo 7, nonché delle funzioni relative all’attuazione e al controllo dell’esecuzione dei provvedimenti assunti da parte del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell’articolo 5 del decreto-legge perimetro, riveste la qualifica di pubblico ufficiale.

4. Il personale dell’Agenzia addetto al CSIRT Italia, nello svolgimento delle proprie funzioni, riveste la qualifica di pubblico ufficiale. La trasmissione delle notifiche di incidente ricevute dal CSIRT Italia all’organo centrale del Ministero dell’interno per la sicurezza e per la regolarità dei servizi di telecomunicazione di cui all’articolo 7-bis del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, costituisce adempimento dell’obbligo di cui all’articolo 331 del codice di procedura penale.

4-bis. Fermo restando quanto pre

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Art. 18. - Disposizioni finanziarie

N7

1. Per l’attuazione degli articoli da 5 a 7 è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, un apposito capitolo con una dotazione di 2.000.000 di euro per l’anno 2021, 41.000.000 di euro per l’anno 2022, 70.000.000 di euro per l’anno 2023, 84.000.000 di euro per l’anno 20

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Art. 19. - Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversion

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