Rivista online e su carta in tema di
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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Rinvio pregiudiziale - Articolo 53, paragrafo 2, e articolo 99 del regolamento di procedura della Corte - Tutela dei consumatori - Direttiva 93/13/CEE - Contratto di mutuo ipotecario - Clausole abusive - Clausola di limitazione della variabilità del tasso di interesse (clausola detta «di tasso minimo») - Contratto di novazione - Rinuncia alle azioni giudiziarie contro le clausole del contratto - Assenza di carattere vincolante - Direttiva 2005/29/CE - Pratiche commerciali sleali delle imprese nei confronti dei consumatori - Articolo 6, paragrafo 1, e articolo 7, paragrafo 1.1) L’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, deve essere interpretato nel senso che non osta a che una clausola di un contratto concluso tra un professionista e un consumatore il cui carattere abusivo sia suscettibile di essere accertato giudizialmente possa essere oggetto di un contratto di novazione tra detto professionista e detto consumatore, con il quale il consumatore rinuncia agli effetti che comporterebbe la dichiarazione del carattere abusivo di detta clausola, a condizione che tale rinuncia risulti da un consenso libero e informato del consumatore, verifica questa che spetta al giudice nazionale. Di contro, la clausola con la quale questo stesso consumatore rinuncia, per quanto riguarda controversie future, alle azioni in giustizia fondate sui diritti che gli spettano ai sensi della direttiva 93/13, non vincola il consumatore medesimo. 2) L’articolo 3 della direttiva 93/13 deve essere interpretato nel senso che una clausola di un contratto di mutuo ipotecario concluso tra un professionista e un consumatore, che è intesa a modificare una clausola potenzialmente abusiva di un precedente contratto concluso tra gli stessi o prevede che detto consumatore rinunci a qualsivoglia azione in giustizia nei confronti di tale professionista, può essere considerata come una clausola che non è stata oggetto di negoziato individuale, dal momento che questo stesso consumatore non ha potuto influire sul contenuto della nuova clausola, verifica questa che spetterà al giudice del rinvio. 3) Gli articoli da 3 a 5 della direttiva 93/13 devono essere interpretati nel senso che l’esigenza di trasparenza che incombe a un professionista in forza di tali disposizioni implica che, all’atto di conclusione di un contratto di novazione che, da una parte, è inteso a modificare una clausola potenzialmente abusiva di un contratto precedentemente concluso e, dall’altra, prevede che il consumatore rinunci a qualsivoglia azione in giustizia contro il professionista, detto consumatore debba essere posto in grado di comprendere tutte le conseguenze giuridiche ed economiche determinanti che derivano nei suoi confronti dalla conclusione di detto contratto di novazione. 4) Le questioni decima e tredicesima sono manifestamente irricevibili. |
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