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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. P. Trento 11/12/2020, n. 14
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- L.P. 16/06/2022, n. 6
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- L.P. 04/08/2021, n. 18
- L.P. 17/05/2021, n. 7
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CAPO I - Disposizioni generali |
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Art. 1 - Oggetto e finalità1. Questa legge detta la disciplina per la ricerca, la coltivazione e l'utilizzazione dei giacimenti di sostanze minerali di prima categoria individuate ai sensi dell'articolo 2, secondo comma, del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443 (Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere nel Regno), esistenti nel territorio provinciale, fatta eccezione per le acque termali. |
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CAPO II - Disciplina delle attività di ricerca |
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Art. 2 - Permesso di ricerca mineraria1. Il permesso di ricerca mineraria ha ad oggetto l'esplorazione di una determinata porzione di territorio per l'individuazione di un giacimento di sostanze minerali di prima categoria, senza compromettere o danneggiare l'ambiente e il territorio. 2. Il permesso di ricerca di giacimenti di acque minerali |
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Art. 4 - Domande concorrenti1. La Provincia non può autorizzare ricerche minerarie che presentino interferenze di qualsiasi entità o natura con le aree già oggetto di un permesso di ricerca relativo alla medesima sostanza e i cui lavori siano incompatibili con quelli del permesso già concesso. |
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Art. 5 - Diritto proporzionale per l'attività di ricerca1. La ricerca di sostanze minerali di prima categoria è soggetta al pagamento di un diritto proporzionale annuo pari a quindici euro per ogni ettaro o |
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Art. 6 - Adempimenti finali relativi all'attività di ricerca mineraria1. Entro il termine di scadenza del permesso di ricerca, il ricercatore presenta al competente ministero domanda per il riconoscimento della qualifica di acqua minerale. 2. Alla scadenza del permesso di ricerca o, per |
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Art. 7 - Ricerche minerarie effettuate dalla Provincia1. Se la Provincia intende procedere direttamente a ricerche minerarie, individua la zona di esplorazione, le sostanze minerali oggetto di ricerca e la |
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CAPO III - Concessione di coltivazione di giacimenti minerari |
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Sezione I - Oggetto della concessione di coltivazione e procedura di affidamento |
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Art. 8 - Oggetto della concessione di coltivazione e contenuti del disciplinare1. La Provincia può concedere la coltivazione dei giacimenti di sostanze minerali di prima categoria riconosciuti coltivabili in seguito all'esito positivo di un'attività di ricerca mineraria. 2. La coltivazione di giacimenti di acque minerali ha ad oggetto: a) il prelievo delle acque minerali costituenti il giacimento compreso nell'area oggetto di concessione, nonché le opere di presa e le opere permanenti per l'eventuale elevazione in superficie; b) gli interventi necessari alla tutela dell'acqua minerale nell'area di salvaguardia individuata nella carta dei pozzi, delle sorgenti |
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Art. 9 - Principi e adempimenti preliminari1. La concessione di coltivazione di giacimenti di sostanze minerali è rilasciata dalla Provincia nel rispetto dei principi di concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, imparzialità, trasparenza, pubblicità e tutela dell'ambiente, mediante istruttoria congiunta e comparazione delle domande presentate secondo la procedura disciplinata da questa sezione. 2. Nell'affidamento della concessione, la Provincia garantisce la continuità dello sfruttamento della sostanza minerale, tenendo conto delle specificità e p |
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Art. 10 - Avviso pubblico di concessione1. Entro centotrenta giorni prima della scadenza della concessione di coltivazione oppure, in caso di esito positivo dell'attività di ricerca, entro centotrenta giorni dopo l'acquisizione della documentazione prevista dall'articolo 6, comma 2, la Provincia, valutate le osservazioni e opposizioni pervenute ai sensi dell'articolo 9, comma 4-bis, dispone la pubblicazione di un avviso contenente: a) la descrizione della concessione, con particolare riguardo alla sostanza mine |
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Art. 11 - Presentazione delle domande concorrenti1. I soggetti interessati, entro il termine previ |
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Art. 12 - Criteri per la valutazione delle domande concorrenti1. Le domande di concessione sono messe in concorrenza e valutate, secondo i criteri di comparazione previsti dal comma 2, da una commissione tecnica nominata dalla Giunta provinciale. 2. La Provincia assegna la concessione al soggetto che ha manifestato interesse e che, in base ai criteri indicati nell'avviso ai sensi dell'articolo 10, ha pr |
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Sezione II - Disposizioni relative al canone di concessione |
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Art. 13 - Canone di concessione1. Il canone di concessione è articolato in una componente fissa, legata alla superficie corrispondente all'area in concessione, e in una componente variabile, legata, rispettivamente: |
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Art. 14 - Versamento di parte della quota variabile del canone ai comuni1. Nell'ambito del protocollo di finanza locale sono determinate la parte della quota variabile del canone da destinare ai comuni o loro forme associative, nonché i criteri di riparto e di assegnazione delle quote ai medesimi enti |
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CAPO IV - Disposizioni comuni |
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Art. 15 - Beni d'uso civico1. Se gli interventi rientranti nell'oggetto del permesso di ricerca o della concessione interessata il ricercatore o il concessionario corrisponde ai |
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Art. 16 - Cessazione1. Il permesso di ricerca e la concessione cessano, oltre che per scadenza del termine, per rinuncia e decadenza. 2. La cessazione comporta la rimessione in pristino e, in ogni caso, la sistemazione dei luoghi alterati a spese del ricercatore e del titolare della concessione, secondo quanto previsto nel progetto di ricerca o di coltivazione. Se alla data di cessazione tali adempimenti non sono ancora conclusi e per il loro completamento è necessaria la presentazione di un nuovo progetto, la concessione dell'area per la rimessione in pristino è assegnata al titolare della concessione scaduta per il tempo necessario all'esecuzione del progetto medesimo. 3. La Provincia d |
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Art. 17 - Garanzia1. A tutela dell'esatto adempimento degli interventi di ripristino e di messa in sicurezza, al rilascio del permesso di ricerca e della concessione di |
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Art. 18 - Regolamento1. Con regolamento sono emanate le disposizioni per l'attuazione di questa legge. Il regolamento prevede, in particolare: |
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Art. 19 - Vigilanza e sanzioni1. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali se il fatto costituisce reato, per le violazioni di questa legge si applicano le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie: a) da 1.000 a 6.000 |
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CAPO V - Disposizioni finali |
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Art. 20 - Abrogazioni1. Sono abrogate la legge provinciale 18 febbraio 1988, n. 6 (Interventi per il settore minerario nel Trentino), a eccezione degli articoli 3-bis, 4-ter e 4-quinquies, e le sue seguenti modificazioni: a) lettera e) del comma 2 dell'articolo 5 della legge provinciale 31 agosto 1991, n. 18; |
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Art. 21 - Disposizioni transitorie1. I permessi di ricerca rilasciati alla data di entrata in vigore di questa legge restano disciplinati dalla legge provinciale n. 6 del 1988 e dal relativo regolamento; ad essi si applica, inoltre, l'articolo 6 della presente legge, con riguardo agli adempimenti finali relativi all'attività di ricerca mineraria. 2. Le concessioni di coltivazione in corso alla data di entrata in vigore di questa legge ma |
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CAPO VI - Modificazioni della legge provinciale 24 ottobre 2006, n. 7 (legge provinciale sulle cave 2006) |
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Art. 22 - Integrazioni dell'articolo 1-ter della legge provinciale sulle cave 20061. Dopo il comma 1 dell'articolo 1-ter della legge provinciale sulle cave 2006 sono inseriti i seguenti: "1-bis. Il comune dichiara la decadenza della concessione o dell'autorizzazione quando interviene un provvedimento definitivo che dispone l'applicazio |
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Art. 23 - Integrazione dell'articolo 27 della legge provinciale sulle cave 20061. Dopo il comma 6 dell'articolo 27 della legge provinciale sulle cave 2006 è inserito il seguente: |
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Art. 24 - Modificazioni dell'articolo 28 della legge provinciale sulle cave 20061. Nella lettera e) del comma 2 dell'articolo 28 della legge provinciale sulle cave 2006 dopo le parole: "fino all'esito del giudizio definitivo" sono inserite le seguenti: ", fatta salva la possibilità |
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Art. 25 - Integrazione dell'articolo 37 della legge provinciale sulle cave 20061. Dopo il comma 7-quater dell'articolo 37 della legge provinciale sulle cave 2006 è inserito il seguente: |
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