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L. R. Sardegna 11/09/2020, n. 24

Riforma del sistema sanitario regionale e riorganizzazione sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale n. 10 del 2006, della legge regionale n. 23 del 2014 e della legge regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore.
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TITOLO I - Riordino del sistema sanitario regionale
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Capo I - Principi e finalità generali
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Art. 1 - Principi e finalità generali

1. Ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettera i), della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna), la presente legge definisce il modello di governo del sistema sanitario regionale e ne avvia il processo di riforma secondo principi di equità ed universalità mediante disposizioni finalizzate a:

a) garantire il conseguimen

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Art. 2 - Enti del Servizio sanitario regionale

1. Il Servizio sanitario regionale (SSR) pubblico è articolato nei seguenti enti di governo:

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Capo II - Ordinamento dell’azienda regionale della salute (ares)
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Art. 3 - Istituzione dell’Azienda regionale della salute (ARES)

1. Nel rispetto dei principi e delle finalità di cui all’articolo 1, è istituita l’Azienda regionale della salute (ARES) per il supporto alla produzione di servizi sanitari e socio-sanitari, dotata di personalità giuridica di diritto pubblico, di autonomia amministrativa, patrimoniale, organizzativa, tecnica, gestionale e contabile. L’ARES svolge la propria attività nel rispetto del principio di efficienza, efficacia, razionalità ed economicità.

2. L’ARES ha sede individuata con deliberazione della Giunta regionale, senza maggiori oneri per il bilancio regionale, ubicata in immobili nella disponibilità della Regione o di enti strumentali regionali o di enti del servizio sanitario regionale.

3. L’ARES svolge per le costituende Aziende socio-sanitarie locali, l’ARNAS Brotzu, l’AREUS e le Aziende ospedaliero-universitarie di Cagliari e Sassari, le seguenti funzioni in maniera centralizzata:

a) centrale di committenza per l'acquisizione di forniture e servizi per conto delle aziende sanitarie e ospedaliere della Sardegna ai sensi dell'articolo 63 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici) e successive modifiche ed integrazioni, con il coordinamento dell'Assessorato regionale competente in materia di sanità. Nell'esercizio di tale funzione può avvalersi della Centrale

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Art. 4 - Organi dell’ARES

1. Sono organi dell’ARES:

a) il direttore generale;

b) il collegio sindacale.

2. Il direttore generale dell’ARES è nominato dalla Giunta regionale, con apposita deliberazione, su proposta dell’Assessore regionale competente in materia di sanità, in conformità ai requisiti e alle modalità per la nomina dei direttori generali delle aziende socio-sanitarie locali.

3. Il direttore generale è il legale rappresentante dell’ARES, esercita i poteri di direzione, di gestione e di rappresentanza.

4. Il rapporto di lavoro del direttore generale è regolato da un contratto di diritto privato di durata non superiore a cinque anni e non inferiore a tre anni.

5. Il direttore generale esercita i propri compiti direttamente o mediante delega secondo le previsioni dell’atto aziendale, elaborato sulla base degli indirizzi stabiliti dalla Giunta re

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Art. 5 - Personale dell’ARES

1. L’ARES è dotata di personale proprio. La dotazione organica iniziale è garantita mediante l’acquisizione del personale dell’ATS in liquidazione e dagli altri enti del servizio sanitario regionale, o, se le professionalità

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Art. 6 - Bilancio dell’ARES

1. Per la gestione economico-finanziaria dell’ARES si applicano le norme in materia di patrimonio, contabilità e attività contrattuale in vigore per le aziende socio-sanitarie locali.

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Art. 7 - Libri obbligatori dell’ARES

1. È obbligatoria la tenuta dei seguenti libri:

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Art. 8 - Sanità digitale

1. La Regione promuove le attività di sanità digitale al fine di garantire una maggiore appropriatezza delle prestazioni sanitarie, di riqualificare la spesa, di promuovere nuove modalità di diagnosi e di cura senza lo spostamento fisico del paziente, di consentire il corretto utilizzo dei progressi della genomica medica, della medicina predittiva e per valutare l’aderenza terapeutica.

2. La Regione si avvale dell’ARES per l’attuazion

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Capo III - Ordinamento delle aziende sanitarie e degli enti del servizio sanitario regionale
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Art. 9 - Istituzione delle Aziende socio-sanitarie locali (ASL)

1. Le Aziende socio-sanitarie locali (ASL) assicurano, attraverso servizi direttamente gestiti, l’assistenza sanitaria collettiva in ambiente di vita e di lavoro, l’assistenza distrettuale e l’assistenza ospedaliera, salvo quanto disposto dalla presente legge in ordine agli altri enti previsti dall’articolo 2.

2. Le ASL hanno personalità giuridica pubblica e autonomia organizzativa, amministrativa, tecnica, patrimoniale, contabile e di gestione; la loro organizzazione e il loro funzionamento sono disciplinati dall’atto aziendale, di cui all’articolo 3, comma 1-bis, de

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Art. 10 - Organi delle aziende sanitarie

1. Sono organi delle ASL e dell’azienda ospedaliera:

a) il direttore generale;

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Art. 11 - Direttore generale delle aziende sanitarie

1. Il direttore generale delle Aziende sanitarie è responsabile della gestione complessiva dell’azienda, ne ha la rappresentanza legale e nomina i responsabili delle strutture operative secondo i criteri e le modalità stabiliti dalla normativa nazionale.

2. I direttori generali sono nominati con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di sanità, attingendo all'elenco nazionale di cui al decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171 (Attuazione della delega di cui all'articolo 11, comma 1, lettera p), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di dirigenza sanitaria). N7

3. Per le finalità del comma 2, la Regione rende noto, con apposito avviso pubblicato sul sito internet istituzionale, l’incarico che intende attribuire, ai fini della manifestazione di interesse da parte dei soggetti iscritti negli elenchi degli idonei. La valutazione dei candidati per titoli e

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Art. 12 - Direttore sanitario e amministrativo delle aziende sanitarie

1. Il direttore generale, nel rispetto dei principi di trasparenza stabiliti dalla normativa statale vigente, nomina il direttore amministrativo e il direttore sanitario, attingendo obbligatoriamente agli elenchi re

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Art. 13 - Elenchi regionali degli idonei alle cariche di vertice aziendali delle aziende ed enti del Servizio sanitario regionale

1. N3 Gli elenchi regionali degli idonei alle cariche di direttore amministrativo e sanitario sono costituiti previo avviso pubblico e selezione effettuata, secondo modalità e criteri individuati con apposita deliberazione della Giunta regionale, da parte di una commissione nominata dalla Giunta regionale su proposta dell’Assessore regionale competente in materia di sanità, composta da cinque membri, di cui uno con funzioni di presidente scelto tra magistrati ordinari, amministrativi, contabili e avvocati dello Stato, anche in quiescenza, o del libero foro, abilitati al patrocinio di fronte alle magistrature superiori e quattro esperti di comprovata competenza ed esperienza, in particolare in materia di organizzazione sanitaria o di gestione aziendale, dei quali uno pu

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Art. 14 - Collegio sindacale delle aziende e degli enti del Servizio sanitario regionale

1. Il collegio sindacale:

a) verifica l’amministrazione dell’azienda sotto il profilo economico;

b) vigila sull’osservanza della legge;

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Art. 15 - Collegio di direzione delle aziende e degli enti del Servizio sanitario regionale

1. Gli atti aziendali stabiliscono la composizione e le attribuzioni del collegio di direzione sulla base degli indirizzi regionali di cui all’articolo 16, comma 3, prevedendo la partecipazione di tutte le figure professionali presenti nell’azienda, compreso il personale sanitario convenz

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Art. 16 - Atto aziendale delle ASL

1. L’atto aziendale previsto all’articolo 9, comma 2, è adottato o modificato dal direttore generale, sentita esclusivamente la Conferenza territoriale sanitaria e socio-sanitaria di cui all’articolo 35, entro sessanta giorni dall’emanazione dei relativi indirizzi, approvati dalla Giunta regionale previo parere della Commissione consiliare competente.

2. Il direttore generale trasmette l’atto aziendale alla Giunta regionale per la verifica di conformità agli indirizzi di cui al comma 1; decorsi trenta giorni dal ricevimento, la verifica si intende positiva. Se la Giunta regionale si pronuncia nel senso della non conformità, il direttore generale sottopone alla Giunta regionale un nuovo testo entro i successivi trenta giorni, senza necessità di sentire la Conferenza di cui al comma 1. Se la verifica è ancora negativa, la Giunta regionale può revocare il direttore generale, previa contestazione e nel rispetto del principio del contraddittorio, oppure nominare un commissario ad acta.

3. Gli indirizzi previsti dal comma 1 forniscono in particolare elementi per:

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Capo IV - Ordinamento dell’azienda di rilievo nazionale ed alta specializzazione (ARNAS) "g. brotzu"
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Art. 17 - Disposizioni sull’ARNAS "G. Brotzu"

1. L’Azienda di rilievo nazionale ed alta specializzazione (ARNAS) "G. Brotzu" prevista dall’articolo 2, comma 1, lettera c), è disciplinata in analogia, per quanto applic

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Art. 18 - Trasferimento di presidi ospedalieri

1. Il Presidio ospedaliero "A. Cao" dell’Azienda ospedaliera Brotzu è trasferito all’Azienda socio-sanitaria n. 8 di Cagliari, con decorrenza dalla sua costituzione ai sensi dell’articolo 47, comma 12.

1-bis. Nelle more del completamento del processo di razionalizzazione e attivazione dei nuovi mod

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Capo V - Ordinamento delle aziende ospedaliero-universitarie (aou)
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Art. 19 - Disposizioni sulle aziende ospedaliero-universitarie

1. Le aziende ospedaliero-universitarie (AOU) sono disciplinate sulla base dei principi fondamentali contenuti nel decreto legislativo n. 517 del 1999, e successive modifiche ed integrazioni. La Giunta regionale tiene conto delle finalità istituzionali e delle peculiarità organizzative di tali aziende in sede di predisposizione degli indirizzi per gli atti aziendali.

2. Gli indirizzi relativi agli atti

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Capo VI - Ordinamento dell’azienda regionale dell’emergenza e urgenza della Sardegna (AREUS)
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Art. 20 - Azienda regionale di emergenza e urgenza della Sardegna (AREUS)

1. L’Azienda regionale dell’emergenza e urgenza della Sardegna (AREUS), dotata di personalità giuridica di diritto pubblico, avente autonomia patrimoniale, organizzativa, gestionale e contabile ha l’obiettivo di garantire, gestire e rendere omogeneo, nel territorio della Regione, il soccorso sanitario di emergenza-urgenza territoriale.

2. L’AREUS rientra tra gli enti del Servizio sanitario regionale e, nell’ambito dei LEA, garantisce su tutto il territorio regionale lo svol

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Art. 21 - Numero unico di emergenza (NUE) 112 e numero per le cure non urgenti 116117

1. L’AREUS garantisce l’operatività del servizio di numero unico emergenza (NUE) 112 sul territorio regionale e, in ottemperanza alla relativa dir

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Art. 22 - Organi dell’AREUS

1. Sono organi dell’AREUS:

a) il direttore generale;

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Capo VII - Ordinamento degli organismi aziendali consultivi e status della dirigenza sanitaria
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Art. 23 - Consiglio delle professioni sanitarie

1. Il Consiglio delle professioni sanitarie è l’organismo consultivo-elettivo delle ASL, delle aziende ospedaliere e delle aziende ospedaliero-universitarie; esso esprime pareri e formula proposte nelle materie per le quali l’atto aziendale lo prevede.

2. Il Consiglio delle professioni sanitarie esprime il parere obbligatorio in particolare sulle attività di assistenza sanitaria e gli investimenti ad esse attinenti, sulla relazione sanitaria aziendale e sui programmi annuali e pluriennali delle aziende. Il parere è espresso entro il termine di quindici giorni dal ricevimento degli atti trascorso inuti

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Art. 24 - Dirigenza del ruolo sanitario

1. La dirigenza del ruolo sanitario ha rapporto di lavoro esclusivo, fatto salvo quanto disposto dall’art

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TITOLO II - Tutela della salute e benessere del cittadino
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Capo I - Prestazioni sanitarie
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Art. 25 - Tutela del diritto del cittadino alla salute e al benessere

1. È compito, tra gli altri, della Regione:

a) impartire direttive alle aziende sanitarie per l’attuazione di interventi di comunicazione, educazione e promozione della salute in collaborazione con il sistema scolastico, gli ordini professionali, l’università e con le organizzazioni di volontariato, di promozione sociale e della cooperazione sociale, e per la partecipazione alla verifica della qualità dei servizi e delle prestazioni erogate e alla verifica de

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Art. 26 - Erogazione delle prestazioni sanitarie

1. L’esercizio di attività sanitarie da parte di strutture pubbliche o private è disciplinato dai principi tratti dagli articoli 8, 8-bis, 8-ter, 8-quater e 8-quinquies del decreto legislativo n. 502 del 1992, e successive modifiche ed integrazioni, da

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Art. 27 - Autorizzazione alla realizzazione di strutture sanitarie

1. La Giunta regionale stabilisce l’ambito di applicazione, le modalità e i termini per la richiesta e l’eventuale rilascio dell’autorizzazione alla realizzazione di nuove strutture sanitarie e al trasferimento, ristrutturazione, ampliamento di strutture sanitarie già esistenti, sulla base degli indicatori di fabbiso

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Art. 28 - Autorizzazione all’esercizio di attività sanitarie

1. La Giunta regionale stabilisce e aggiorna, con propria deliberazione, sentiti gli ordini professionali e le associazioni professionali maggiormente rappresentative degli studi professionali singoli e associati, mono o polispecialistici di cui all’articolo 8-ter, comma 2, del decreto legislativo n. 502 del 1992, e successive modifiche ed integrazioni, i requisiti minimi strutturali, tecnologici e organizzativi richiesti per l’esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private, sulla base dei principi e dei criteri direttivi contenuti nell’articolo 8, comma 4, del decreto legislativo n. 502 del 1992, e successive modifiche ed integrazioni, definendo inoltre la periodicità dei controlli sulla permanenza d

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Art. 29 - Accreditamento istituzionale

1. Le strutture sanitarie pubbliche e private autorizzate ai sensi dell’articolo 28 e i professionisti che intendono erogare prestazioni per conto del Servizio sanitario regionale devono ottenere dalla Regione l’accreditamento istituzionale. La Giunta regionale, con propria deliberazione, adottata su proposta dell’Assessore regionale competente in materia di sanità, sentita la competente Commissione consiliare:

a) individua i criteri per la verifica della fu

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Art. 30 - Nulla osta preventivo all’impiego delle radiazioni ionizzanti a scopo medico

1. L'autorità competente per il rilascio del nulla osta per le pratiche comportanti esposizioni a radiazioni ionizzanti di categoria B a scopo medico e medico veterinario e per le attività di ricerca scientifica in vivo e in vitro svolte presso strutture sanitarie, ai sensi dell'articolo 5

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Art. 31 - Accordi e contratti

1. L’ARES definisce gli accordi con le strutture pubbliche e stipula contratti con quelle private e con i professionisti accreditati, tenuto conto dei piani annuali preventivi e nell’ambito dei livelli di spesa stabiliti dalla programmazione regionale, assicurando trasparenza, informazione e correttezza dei procedimenti decisionali. La Giunta regionale, su proposta dell’Assessore regionale competente

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TITOLO III - Programmazione sanitaria
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Capo I - Programmazione sanitaria
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Art. 32 - Programmazione sanitaria regionale

1. Il Piano regionale dei servizi sanitari ha durata triennale e rappresenta il piano strategico degli interventi di carattere generale per il perseguimento degli obiettivi di salute e di qualità del Servizio sanitario regionale al fine di soddisfare le esigenze specifiche della realtà regionale, anche con riferimento agli obiettivi del Piano sanitario nazionale.

2. La proposta di Piano regionale dei servizi sanitari, predisposta dall’Assessore regionale competente in materia di sanità ed approvata dalla Giunta regionale, è presentata al Consiglio regionale, entro il 30 giugno dell’ultimo anno di vigenza del piano in scadenza. Il Consiglio regi

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Art. 33 - Programmazione sanitaria e socio-sanitaria locale

1. Alla definizione della programmazione attuativa locale concorre la Conferenza territoriale sanitaria e socio-sanitaria ai sensi e con le modalità di cui al comma 2 e all’articolo 35.

2. La Conferenza territoriale sanitaria e socio-sanitaria, sulla base della programmazione regionale degli obiettivi di cui all’articolo 36, comma 1, lettera b), e del Piano locale unitario dei servi

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Art. 34 - Integrazione socio-sanitaria

1. La Regione persegue l’integrazione delle politiche sanitarie e sociali in ambito regionale, attraverso l’adozione del piano dei servizi sanitari e del piano dei servizi sociali e, in ambito locale, mediante il Piano locale unitario dei servizi (PLUS) di cui all’articolo 20 della legge regionale 23 dicembre 2005, n. 23 (Sistema integrato dei servizi a

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Art. 35 - Conferenza territoriale sanitaria e socio-sanitaria

1. La Conferenza territoriale sanitaria e socio-sanitaria è composta dai rappresentanti legali di ciascuno degli enti locali che ricadono nell’ambito territoriale della ASL di riferimento e si riunisce almeno due volte l’anno.

2. La Conferenza territoriale sanitaria e socio-sanitaria:

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Art. 36 - Rapporti tra la Regione e le aziende e gli enti del Servizio sanitario regionale

1. La Giunta regionale su proposta dell’Assessore regionale competente in materia di sanità:

a) definisce in via preventiva gli obiettivi generali dell’attività dei direttori generali, in coerenza con gli obiettivi della programmazione regionale;

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Art. 37 - Servizi sanitari e socio-sanitari del territorio

1. Le ASL assicurano i livelli essenziali di assistenza nel territorio istituendo ed organizzando i distretti e i dipartimenti territoriali i quali operano in maniera integrata con la rete ospedaliera, l’Azienda dell’emergenza-urgenza e con il sistema integrato dei servizi alla persona.

2. L’organizzazione dipartimentale è regolata dall’atto aziendale; sono in ogni caso istituiti in ogni azienda sanitaria i seguenti dipartimenti territoriali:

a) in via sperimentale, due dipartimenti denominati rispettivamente "dipartimento di prevenzione medico" (dipartimento di igiene e prevenzione sanitaria) e "dipartimento di prevenzione veterinario" (dipartimento veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale) articolati ai sensi dell’articolo 7-quater, comma 2, del decreto legislativo n. 502 del 1992, e successive modifiche ed integrazioni;

b) in via sperimentale, il "dipartimento di psicologia di cure primarie";

c) il "dipartimento della salute mentale".

3. I distretti socio-sanitari costituiscono l’articolazione territoriale dell’ASL e il luogo proprio dell’integrazione tra assistenza sanitaria e assistenza sociale; essi sono dotati di autonomia tecnico-gestionale, nell’ambi

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TITOLO IV - Finanziamento, gestione e controllo del servizio sanitario regionale
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Capo I - Finanziamento, gestione e controllo del servizio sanitario regionale
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Art. 38 - Finanziamento del Servizio sanitario regionale

1. Il finanziamento del Servizio sanitario regionale è assicurato dal Fondo sanitario regionale, costituito in sede di bilancio di previsione alla luce del fabbisogno determinato a livello nazionale, dall’eventuale finanziamento di livelli assistenziali integrativi e aggiuntivi rispetto a quelli essenziali, dal finanziamento dei maggiori oneri derivanti da fattori epidemiologici, dalla morfologia del territorio e dall’insularità, e dalle somme necessarie al finanziamento aggiuntivo per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente. In presenza di costi sensibilmente superiori ai ricavi, la Giunta regionale su proposta dell’Assessore regionale competente in materia di sanità dispone un piano di riorganizzazione, riqualificazione e rafforzamento del Servizio

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Art. 39 - Contabilità economico-patrimoniale

1. Il sistema di contabilità delle aziende sanitarie si informa ai principi e alle disposizioni del Codice civile e del titolo II del decreto legislativo n. 118 del 2011, e successive modifiche ed integrazioni. Nel rispetto di tale assetto normativo, la Giunta regionale, su proposta dell’Assessore regionale competente in materia di sanità, adegua il sistema di conta

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Art. 40 - Sistema di programmazione e controllo

1. Il sistema di programmazione e controllo del Servizio sanitario regionale si compone dei seguenti strumenti:

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Art. 41 - Controlli regionali

1. La Regione esercita, per il tramite dell’Assessorato regionale competente in materia di sanità, il controllo preventivo sui seguenti atti delle aziende sanitarie e dell’Istituto zooprofilattico sperimentale della Sardegna:

a) provvedimenti relativi a operazioni patrimoniali di acquisto, locazione, permuta e alienazione di beni immobili o altri atti riguardanti diritti su tali beni il cui importo stimato sia superiore a un milione di euro;

b) atti di manifestazione della volontà di avviare una procedura di affidamento di contratti pubblici ai sensi della normativa vigente che comportino impegni di spesa per un importo complessivo, anche su base pluriennale, superiore a cinque milioni di euro.

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TITOLO V - Degli investimenti strutturali
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Capo I - Rinnovo delle strutture ospedaliere pubbliche
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Art. 42 - Realizzazione di nuovi presidi ospedalieri

1. La Giunta regionale, su proposta dell’Assessore regionale competente in materia di sanità, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore de

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Art. 43 - Piano straordinario di ristrutturazione e manutenzione dei presidi ospedalieri

1. Sulla base dei dati acquisiti ai sensi dell’articolo 42, comma 2, la Giunta regionale, su proposta dell’Assessore regionale competente in materia di sanità, ap

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Capo II - Strutture ausiliarie territoriali del servizio sanitario regionale
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Art. 44 - Case della salute

1. La Regione, con l’obiettivo di qualificare l’assistenza territoriale al servizio della persona, di integrare i processi di cura e di garantire la continuità assistenziale, individua nella casa della salute la struttura che raccoglie in un unico spazio l’offerta extra-ospedaliera del servizio sanitario, integrata con il servizio sociale, in grado di rispondere alla domanda di assistenza di persone e famiglie con bisogni complessi.

2. Le case della salute operano per conseguire i seguenti obiettivi:

a) appropriatezza delle prestazioni attraverso percorsi diagnostico-terapeutici e assistenziali, presa in carico globale e orientamento di pazienti e famiglie;

b) riconoscibilità e accessibilità dei servizi;

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Art. 45 - Ospedali di comunità

1. Al fine di garantire adeguati livelli di cura per tutte le persone che non hanno necessità di ricovero in ospedali per acuti, ma che hanno comunque bisogno di un’assistenza sanitaria protetta che non potrebbero ricevere a dom

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Art. 46 - Sperimentazioni gestionali in sanità

1. Con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell’Assessore regionale competente in materia di sanità, sentito il parere della competent

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TITOLO VI - Disposizioni transitorie e finali
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Capo I - Disposizioni transitorie
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Art. 47 - Amministrazione straordinaria delle aziende sanitarie

1. La Giunta regionale, mediante specifiche deliberazioni, definisce il processo di adeguamento dell’assetto istituzionale ed organizzativo degli enti di governo del servizio sanitario della Sardegna previsto dalle disposizioni della presente legge.

2. Per le finalità di cui al comma 1 la Giunta regionale, su proposta dell’Assessore regionale competente in materia di sanità, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nomina otto commissari straordinari per la definizione dei progetti di realizzazione delle aziende di cui all’articolo 9 e il commissario straordinario per la redazione del progetto di attivazione dell’ARES. I commissari straordinari delle aziende di cui all’articolo 9, inoltre, a dirigono le aree socio-sanitarie locali fino alla data di costituzione delle aziende socio-sanitarie e conservano comunque il rapporto di subordinazione col commissario di cui al comma 3.

3. Il soggetto competente a dirigere l’Azienda per la tutela della salute di cui all’articolo 1 della legge regionale n. 17 del 2016, fino al 31 dicembre 2020N2 è individuato dalla Giunta regionale su proposta del Presidente della Regione.

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Art. 48 - Stabilizzazione del personale precario

1. Al fine di tutelare il patrimonio di esperienze professionali presenti nel Servizio sanitario regionale è autorizzata la stabilizzazione del person

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Art. 49 - Conservazione del patrimonio genetico del popolo sardo

1. La Regione riconosce e tutela l’unicità e le specificità del patrimonio genetico del popolo sardo, contribuendo alla conservazione delle raccolt

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Art. 50 - Sospensione delle procedure sui portali SUAPE e SUS

1. Al fine di dare applicazione alle disposizioni di cui agli articoli 28, 29, 31 ed apportare le necessarie modifiche tecniche sui portali sportello u

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Capo II - Disposizioni finali e abrogazioni
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Art. 51 - Disposizioni finali

1. I pareri obbligatori previsti dalla presente legge sono resi, salvo diversa previsione, entro trenta giorni dal ricevimento della relativa richiesta

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Art. 52 - Abrogazioni

1. Sono abrogate:

a) la legge regionale n. 10 del 2006;

b) il comma 1 dell’articolo 3 della legge regionale 7 novembre 2012, n. 21 (Disposizioni urgenti in materia sanitaria connesse alla manovra finanziaria e modifica di disposizioni legislative sulla sanità);

c) la legge regionale 17 novembre 2014, n. 23 (Norme urgenti per la riforma del sistema sanitario regionale. Modifiche alla legge regionale n. 23 del 2005, alla legge regionale n.

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Art. 53 - Norma finanziaria

1. La Regione attua le disposizioni previste dalla presente legge nei limiti delle risorse disponibili stanziate annualmente con legge di bilancio in favore del fondo sanitario regionale (missione 13 - programma 01 - capitolo SC05.0001).

2. Alle spese per investimenti derivanti dall’attuazione della presente legge si provvede con le risorse del programma pluriennale di investimenti in edilizia e tecnologie sanitarie, autorizzato dall’articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67 (Legge finanziaria

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Art. 54 - Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione sul BURAS.

 

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