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Deliberaz. G.R. Lazio 22/09/2020, n. 619

Revoca della deliberazione della Giunta regionale del 20 settembre 2016, n. 540. Approvazione delle "Linee guida per la concessione o locazione a canone ricognitorio dei beni immobili di proprietà della Regione Lazio".
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Testo del documento


LA GIUNTA REGIONALE


Su proposta dell’Assessore alla Programmazione Economica, Bilancio, Demanio e Patrimonio;

VISTI

- lo Statuto della Regione Lazio;

- la Legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modificazioni ed integrazioni riguardante “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al personale regionale”;

- il Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modificazioni, avente ad oggetto “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale”;

- il Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante: “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42” e relativi principi applicativi, e successive modiche;

- la Legge Regionale 12 agosto 2020, n. 11, “Legge di contabilità regionale”;

- il regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26, recante: “Regolamento regionale di contabilità”;

- la legge regionale 27 dicembre 2019, n. 28, recante “Legge di stabilità regionale 2020”;

- a legge regionale 27 dicembre 2019, n. 29, recante “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2020-2022”;

- la deliberazione della Giunta regionale 27 dicembre 2019, n. 1004, avente ad oggetto: “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2020-2022. Approvazione del "Documento tecnico di accompagnamento", ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in missioni, programmi e macroaggregati per le spese”;

- la Deliberazione della Giunta regionale 27 d

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Allegato 1 - Linee guida per la concessione o locazione a canone ricognitorio dei beni immobili di proprietà della Regione Lazio

Articolo 1 - (Oggetto e ambito di applicazione)

1. I beni immobili del demanio regionale di cui al comma 1, lett.re g) ed i) e comma 2 dell’art. 517 del Regolamento regionale 6 settembre 2002 n. 1 e s.m.i., nonché i beni immobili del patrimonio indisponibile regionale di cui ai comma 1, lett. c) e comma 2 dell’art. 518 del Regolamento regionale 6 settembre 2002 n. 1 e s.m.i. possono essere attribuiti mediante atti di concessione a canone ricognitorio, ai sensi dell’art. 20 della Legge Regionale 28 aprile 2006, n. 4 e s.m.i., per usi non residenziali.

2. Possono altresì essere attribuiti mediante contratti di locazione a canone ricognitorio, ai sensi dell’art. 52 della Legge Regionale 17 febbraio 2005, n. 9 e s.m.i i beni immobili del patrimonio disponibile regionale di cui al comma 3 dell’art. 518 del Regolamento regionale 6 settembre 2002 n°1 e s.m.i.;

3. Ai sensi dell’art. 19, comma 4) della Legge regionale n. 12 del 10 agosto 2016, la disciplina che regola i contratti di locazione o gli atti di concessione a canone ricognitorio, può applicarsi alle aziende agricole.

4. Ferma restando l’applicazione delle procedure di natura concorrenziale per specifici progetti di valorizzazione, autorizzati dalla Giunta regionale, i beni immobili inseriti annualmente nell’elenco di cui all’art. 1, della Legge regionale 11 agosto 2009, n. 22 commi da 31) a 35), possono essere resi disponibili per la locazione e/o concessione a terzi a canone ricognitorio previa approvazione da parte della Giunta regionale.


Articolo 2 - (Ambito soggettivo di applicazione)

1. La concessione o la locazione, a canone ricognitorio, di beni demaniali o del patrimonio indisponibile o disponibile della Regione, può essere richiesta dai seguenti soggetti giuridici pubblici o privati, non aventi finalità lucrative, riconosciuti come persone giuridiche e non:

a. I Comuni, gli enti territoriali di area vasta, le articolazioni operative di rilevanza comunale degli enti di cui al punto h), per finalità statutarie, istituzionali o di pubblico servizio;

b. Le società partecipate dalla Regione, le Aziende Sanitarie Locali, le Agenzie e gli enti pubblici dipendenti dalla Regione;

c. Le Associazioni di promozione sociale, le Fondazioni, le Associazioni e le cooperative sociali che perseguono in ambito nazionale e/o regionale consolidate e documentate attività di interesse pubblico nel campo dell’assistenza sociale e sanitaria, della cultura, dell’arte e dell'ambiente;

d. I Comitati e le associazioni di cittadini e di quartiere, che svolgono consolidate e documentate attività di assistenza, di inserimento sociale e recupero da situazioni di disagio ed emarginazione ovvero di promozione, tutela e sviluppo del territorio, anche di rilevanza locale;

e. Gli enti ecclesiastici, civilmente riconosciuti dalla Chiesa cattolica e delle altre confessioni religiose, i cui rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base delle intese ai sensi dell’articolo 8 della Costituzione, per luoghi adibiti al culto, compresi gli oratori;

f. Le federazioni sportive nazionali, gli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal C.O.N.I. e le associazioni sportive di tipo dilettantistico riconosciute e non dai medesimi Enti, che svolgono consolidate e documentate attività nell’ambito sportivo;

g. Gli organismi internazionali incaricati di missioni speciali in campo umanitario e sanitario;

h. Gli enti pubblici non territoriali, non rientranti nelle fattispecie precedenti.

2. Ai sensi delle precedenti lett.re c), d) ed f), per comprovare lo svolgimento di “consolidate e documentate attività” nell’ambito di interesse, è condizione sufficiente che, al momento della richiesta i soggetti di cui al comma 1 risultino iscritti negli appositi elenchi o albi istituti in ambito regionale o nazionale, ove esistenti.

3. I soggetti di cui al comma 1 possono beneficiare del canone ricognitorio solo qualora, i beni richiesti in concessione o locazione, siano utilizzati per lo svolgimento delle loro attività istituzionali o statutarie e con esclusione di attività che possano configurarsi come attività commerciali.

4. Negli atti di concessione e nei contratti di locazione a canone ricognitorio è indicato l’obbligo di utilizzare o di valorizzare i beni conferiti per le finalità di cui al comma 3), con espresso divieto, anche parziale, di sublocazione o di subconcessione dei beni conferiti, pena la decadenza dalla concessione. Resta salvo il diritto della Regione di rivalersi nei confronti del locatario o del concessionario, per ottenere il rimborso delle somme riscosse a titolo di indennità di occupazione, canoni di locazione o diritti di concessione sull’immobile sublocato o sub-concesso, da far valere nelle sedi competenti.

5. I beni immobili conferiti ai soggetti pubblici di cui al precedente comma 1), lett.re a) e b) possono essere oggetto di accordi o intese istituzionali, da stipularsi, con altri soggetti pubblici, secondo le procedure stabilite dai rispettivi ordinamenti, fermo restando le finalità ed i divieti di cui al precedente comma.

6. È altresì ammessa la facoltà, ai soli soggetti di cui al precedente comma 1), lett.re a) e b), di affidare a terzi operatori economici la gestione di servizi cui l’immobile conferito è stato

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