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Sent. C. Giustizia UE 02/04/2020, n. C-567/18

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Rinvio pregiudiziale - Marchio dell’Unione europea - Regolamento (CE) n. 207/2009 - Articolo 9 - Regolamento (UE) 2017/1001 - Articolo 9 - Diritti conferiti dal marchio - Uso - Stoccaggio di prodotti al fine di offrirli o di immetterli in commercio - Magazzinaggio in vista della spedizione di prodotti, venduti su un sito per il commercio on-line, che violano un diritto di marchio.

L’articolo 9, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio [dell’Unione europea], e l’articolo 9, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, sul marchio dell’Unione europea, devono essere interpretati nel senso che una persona che conservi per conto di un terzo prodotti che violano un diritto di marchio, senza essere a conoscenza di tale violazione, si deve ritenere che non stocchi tali prodotti ai fini della loro offerta o della loro immissione in commercio ai sensi delle succitate disposizioni, qualora non persegua essa stessa dette finalità.

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