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D. Leg.vo 09/06/2020, n. 47

Attuazione della direttiva (UE) 2018/410 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 marzo 2018, che modifica la direttiva 2003/87/CE per sostenere una riduzione delle emissioni più efficace sotto il profilo dei costi e promuovere investimenti a favore di basse emissioni di carbonio, nonché adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/2392 relativo alle attività di trasporto aereo e alla decisione (UE) 2015/1814 del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 ottobre 2015 relativa all’istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato.
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Premessa

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

Vista la legge 4 ottobre 2019, n. 117, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2018 e, in particolare, l'articolo 13;

Viste la legge 15 gennaio 1994, n. 65, recante ratifica ed esecuzione della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, con allegati, fatta a New York il 9 maggio 1992 e la legge 1° giugno 2002, n. 120 recante ratifica ed esecuzione del Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Kyoto l'11 dicembre 1997;

Vista la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas ad effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio;

Viste la direttiva 2004/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004, recante modifica della direttiva 2003/87/CE che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità, riguardo ai meccanismi di progetto del Protocollo di Kyoto, e la direttiva 2008/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di includere le attività di trasporto aereo nel sistema comunitario di scambio delle quote di emissioni dei gas a effetto serra;

Vista la decisione 2004/280/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, relativa ad un meccanismo per monitorare le emissioni di gas a effetto serra nella Comunità e per attuare il protocollo di Kyoto;

Vista la direttiva 2009/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, che modifica la direttiva 2003/87/CE, al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra e il regolamento (CE) n. 219/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, che ade

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Capo I - Disposizioni generali
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Art. 1. - Oggetto e finalità

1. Il presente decreto legislativo reca le disposizioni per l'attuazione della

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Art. 2. - Campo di applicazione

1. Le disposizioni contenute nel presente decreto si applicano alle emissioni provenienti dalle attività indicate all'allegato I ed ai gas ad effetto

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Art. 3. - Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si applicano le seguenti definizioni che si intendono integrate da quelle contenute nei regolamenti delegati e nei regolamenti di esecuzione previsti dalla direttiva 2003/87/CE:

a) «analisi del profilo di rischio»: attività svolta ai fini della determinazione del livello di rischio di non conformità di un impianto fisso;

b) «anno di controllo»: è l'anno civile che si conclude ventiquattro mesi prima dell'inizio del periodo di riferimento;

c) «anno di riferimento»: riferito agli operatori aerei che hanno iniziato ad operare nell'Unione dopo il 1° gennaio 2006, il primo anno civile di esercizio, in tutti gli altri casi l'anno civile che decorre dal 1° gennaio 2006;

d) «attività di attuazione congiunta»: un'attività di progetto approvata da una o più parti incluse all'allegato I della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, ai sensi dell'articolo 6 del Protocollo di Kyoto e delle decisioni successive adottate a norma della UNFCCC o del Protocollo di Kyoto;

e) «attività di meccanismo di sviluppo pulito»: di seguito CDM è un'attività di progetto approvata da una o più parti incluse all'allegato I della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, ai sensi dell'articolo 12 del Protocollo di Kyoto e delle decisioni successive adottate a norma della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici o del Protocollo di Kyoto;

f) «attività di progetto»: attività finalizzata alla riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra di cui alle lettere d) ed e) o realizzata a norma di accordi sottoscritti tra l'Unione e i Paesi terzi o di decisioni adottate dalla Conferenza delle Parti della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici o del protocollo di Kyoto e ammissibili per essere utilizzati nell'ambito del sistema comunitario;

g) «Autorità nazionale competente»: è il Comitato ETS designato per l'attuazione delle disposizioni della direttiva 2003/87/CE a norma dell'articolo 4, di seguito Comitato;

h) «autorizzazione ad emettere gas a effetto serra»: l'autorizzazione definita a norma dell'articolo 15;

i) «avvio del funzionamento normale»: il primo giorno di funzionamento;

l) «combustione»: l'ossidazione di combustibili, indipendentemente dall'impiego che viene fatto

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Capo II - Autorità nazionale competente
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Art. 4. - Autorità nazionale competente

1. L'Autorità nazionale competente per l'attuazione delle disposizioni della direttiva 2003/87/CE e dei relativi atti di esecuzione e atti delegati per il supporto nella gestione delle attività di progetto del Protocollo di Kyoto è il Comitato ETS, di seguito Comitato. Il Comitato ha sede presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. N8

2. Il Comitato è un organo collegiale composto da quindici membri, dei quali dieci con diritto di voto e cinque con funzioni consultive, nominati con decreto del Ministro della transizione ecologica. Dei dieci membri con diritto di voto quattro, compreso il Presidente e il Vicepresidente, sono designati dal Ministro della transizione ecologica; due dal Ministro dello sviluppo economico; uno dal Ministro della Giustizia che ha diritto di voto esclusivamente sulle questioni inerenti l'attività sanzionatoria; tre dal Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di cui due appartenenti all'Ente nazionale per l'aviazione civile di seguito ENAC. I membri designati dal Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili hanno diritto di voto esclusivamente sulle questioni inerenti il trasporto aereo. I cinque membri con funzioni consultive sono designati: uno dal Ministro dell'economia e delle finanze, uno dal Dipartimento per le politiche europee, uno dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e due dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e svolgono le funzioni consultive esclusivamente con riferimento alle attività di cui al comma 10.

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Capo III - Trasporto aereo
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Art. 5. - Ambito di applicazione

1. Le disposizioni del presente capo si applicano, salvo quanto previsto al comma 2, all'assegnazione e al rilascio di quote per le attività di trasporto aereo elencate nell'allegato I svolte da un operatore aereo amministrato dall'Italia, come definito all'articolo 3, comma 1, lettera ff). Sono escluse dall'ambito di applicazione del trasporto aereo le attività di volo effettuate con aeromobili di cui all'articolo 744, commi primo e quarto, del Codice della navigazione.

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Art. 6. - Assegnazione delle quote di emissioni agli operatori aerei amministrati dall'Italia mediante vendita all'asta

1. La messa all'asta della quantità di quote determinata con decisione della Commissione europea, ai sensi dell'articolo 3-sexies, paragrafo 3, lettera b), della direttiva 2003/87/CE, è disciplinata dal regolamento unionale in materia di aste. A tale fine il GSE svolge il ruolo di responsabile per il collocamento di cui al regolamento aste e pone in essere, a questo scopo, tutte le attività necessarie, propedeutiche, connesse e conseguenti, ivi incluse quelle finalizzate a consentire alla Piattaforma d'Asta di trattenere le risorse necessarie per il pagamento del Sorvegliante d'Asta, in conformità al citato regolamento. I proventi delle aste sono versati al GSE sul conto corrente dedicato «Trans European Automated Real-time Gross Settlement Express Transfer Sys

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Art. 7. - Modalità per l'assegnazione delle quote di emissioni a titolo gratuito agli operatori aerei amministrati dall'Italia

1. Per ciascun periodo indicato all'articolo 3-quater della direttiva 2003/87/CE ogni operatore aereo amministrato dall'Italia, ai fini dell'attribuzione di quote a titolo gratuito, presenta al Comitato

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Art. 8. - Modalità per l'assegnazione delle quote di emissioni di cui alla riserva speciale a titolo gratuito agli operatori aerei amministrati dall'Italia

1. Per ciascun periodo di cui all'articolo 3-quater della direttiva 2003/87/CE, il 3% della quantità totale di quote di emissioni da assegnare è accantonato in una riserva speciale destinata agli operatori aerei. Può accedere alla riserva speciale, determinata con la decisione di assegnazione della Commissione europea adottata ai sensi dell'articolo 3-sexies, paragrafo 3, lettera c), della direttiva 2003/87/CE l'operatore aereo amministrato dall'Italia che si trova in una delle seguenti condizioni:

a) inizia ad esercitare un'attività di trasporto aereo di cui all'allegato I dopo l'anno di controllo per il quale i dati relativi alle tonnellate-chilometro sono stati trasmessi dal Comitato, ai sensi dell'articolo 3-sexies, paragrafo 1, in relazione a un periodo di cui all'articolo 3-quater, paragrafo 2, della direttiva 2003/87/CE;

b) i cui dati relativi alle tonnellate-chilometro sono aumentati mediamente di oltre il 18% annuo, tra l'anno di controllo per il quale sono stati trasmessi i dati relativi alle tonnellate-chilometro, ai sensi dell'

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Art. 9. - Assegnazione e rilascio delle quote di emissioni a titolo gratuito agli operatori aerei amministrati dall'Italia

1. Per i periodi successivi a quello che ha avuto inizio il 1° gennaio 2013, entro tre mesi dalla data della decisione di assegnazione della Commissione europea, di cui all'articolo 3-sexies, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE, il Comitato calcola e pubblica:

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Art. 10. - Piano di monitoraggio e relativi aggiornamenti

1. Il Comitato pubblica annualmente la lista aggiornata degli operatori aerei amministrati dall'Italia, avvalendosi dei dati di emissione raccolti dall'organizzazione intergovernativa per il controllo del traffico aereo a livello europeo, Eurocontrol, e relativi al precedente anno di volo e dell'elenco degli operatori aerei di cui all'articolo 3, comma 1, lettera o).

2. Entro 60 giorni dall

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Art. 11. - Divieto operativo

1. Il Comitato, ai fini della trasmissione della richiesta alla Commissione europea di applicazione del divieto operativo a carico dell'operatore aereo amministrato dall'Italia, predispone una relazion

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Art. 12. - Chiusura di conto di deposito di un operatore aereo amministrato dall'Italia

1. La domanda di chiusura di un conto è presentata al Comitato dal titolare del conto contestualmente ad una dichiarazione di conformità agli obblighi del registro dell'Unione.

2. In allegato alla richiesta l'operatore aereo deve inviare:

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Capo IV - Impianti fissi
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Art. 13. - Ambito di applicazione

1. Le disposizioni del presente capo si applicano alle autorizzazioni ad emettere gas ad effetto serra, all'assegnazione ed al rilascio di quote, nonch

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Art. 14. - Procedure per l'inclusione unilaterale di altre attività e gas

1. Il Comitato può applicare, su propria iniziativa o su richiesta di uno o più gestori, lo scambio di quote di emissioni ad attività ed a gas a effetto serra non elencati all'al

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Art. 15. - Autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra

1. Nessun impianto può esercitare le attività elencate nell'allegato I che comportino emissioni di gas ad effetto serra specificati nell'allegato II

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Art. 16. - Domanda di nuova autorizzazioni

1. I gestori degli impianti che esercitano le attività elencate nell'allegato I che comportano emissioni di gas ad effetto serra specificati nell'allegato II hanno l'obbligo di presentare al Comitato domanda di autorizzazione ad emettere gas serra almeno 90 giorni prima della data dell'avvio del funzionamento normale dell'impianto.

2. Il gestore invia al Comitato la domanda di cui al comma 1 che dovrà contenere almeno:

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Art. 17. - Domanda di modifica dell'autorizzazione

1. I gestori degli impianti che sono in possesso dell'autorizzazione ad emettere gas serra hanno l'obbligo di presentare al Comitato domanda di modifica della medesima autorizzazione nei casi elencati al comma 2, almeno sessanta giorni prima della data nella quale la modifica ha effetto.

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Art. 18. - Modalità di rilascio e contenuto dell'autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra

1. Il Comitato rilascia l'autorizzazione ad emettere gas effetto serra ad un impianto qualora abbia accertato che il gestore è in grado di controllare e comunicare le emissioni dell'impianto a cui l'autorizzazione si riferisce. Tale autorizzazione è rilasciata all'esito positivo dell'istruttoria tecnica della documentazione da parte dello stesso Comitato.

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Art. 19. - Revoca dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra è revocata:

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Art. 20. - Piano di monitoraggio e relative modifiche

1. Il gestore effettua il monitoraggio delle emissioni dell'impianto a cui l'autorizzazione si riferisce secondo quanto stabilito dalle disposizioni sul monitoraggio previste dai relativi regolamenti unionali.

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Art. 21. - Piano della metodologia di monitoraggio e relative modifiche

1. Il gestore effettua il monitoraggio dei dati inerenti l'assegnazione di quote a titolo gratuito dell'impianto a cui l'autorizzazione si riferisce secondo quanto stabilito dalle disposizioni previste dai relativi regolamenti unionali.

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Art. 22. - Coordinamento con la direttiva 2010/75/UE

1. Il Comitato mette in atto le opportune azioni volte ad attivare un coordinamento con le attività indicate nell'Allegato I della

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Art. 23. - Messa all'asta delle quote

1. Tutte le quote che non sono oggetto di assegnazione gratuita a norma degli articoli 10-bis e 10-quater della direttiva 2003/87/CE e che non sono immesse nella riserva stabilizzatrice di mercato istituita con decisione (UE) 2015/1814 del Parlamento europeo e del Consiglio o cancellate a norma dell'articolo 36, sono collocate all'asta a norma del relativo regolamento unionale. Il quantitativo delle quote da collocare all'asta è determinato con decisione della Commissione europea.

2. Il GSE svolge il ruolo di responsabile per il collocamento e pone in essere, a questo scopo, tutte le attività necessarie, propedeutiche, connesse e conseguenti, ivi incluse quelle finalizzate a consentire alla piattaforma d'asta di trattenere le risorse necessarie per il pagamento del sorvegliante d'asta, in conformità con le norme unionali.

3. I proventi delle aste sono versati al GSE sul conto corrente dedicato «Trans-European Automated Real-time Gross Settlement Express Transfer System» («TARGET2»). Il GSE trasferisce i proventi delle aste ed i relativi interessi maturati su un apposito conto acceso presso la Tesoreria dello Stato, intestato al Dipartimento del tesoro, dandone contestuale comunicazione ai Ministeri interessati. Detti proventi sono successivamente versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, fatto salvo quanto previsto dal comma 6, ad appositi capitoli per spese di investimento degli stati di previsione interessati, con vincolo di destinazione in quanto derivante da obblighi unionali, ai sensi e per gli effetti della direttiva 2003/87/CE. Le somme di cui al primo ed al secondo periodo del presente comma sono sottoposte a gestione separata e non sono pignorabili.

4. Alla ripartizione delle risorse di cui al comma 3 si provvede, previa verifica dei proventi derivanti dalla messa all'asta delle quote di cui al comma 1, con decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 31 maggio dell'anno successivo a quello di effettuazione delle aste. Il 50% dei proventi delle aste è assegnato complessivamente al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e al Ministero dello sviluppo economico, nella misura del 70% al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del 30% al Ministero dello sviluppo economico.

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Art. 24. - Criteri generali per l'assegnazione gratuita delle quote in capo al Comitato

1. Il Comitato determina il quantitativo annuo di quote da assegnare a titolo gratuito ai gestori eleggibili conformemente alle norme unionali, con particolare riferimento alle regole per l'assegnazione gratuita delle quote, l'aggiornamento dei parametri di riferimento e l'identificazione dei settori caratterizzati da elevato rischio di rilocalizzazione.

2. Il Comitato:

a) non assegna quote a titolo gratuito per la produzione di elettricità, fatta eccezione per l'elettricità prodotta a partire dai gas di scarico;

b) non assegna quote a titolo gratuito agli impianti deputati alla cattura di CO2, alle condutture per il trasporto di CO2 o ai siti di stoccaggio di CO2;

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Art. 25. - Misure nazionali di attuazione

1. Il Comitato trasmette alla Commissione, mediante un modello elettronico fornito dalla Commissione stessa, un elenco di impianti disciplinati dal presente decreto, valido per un periodo di cinque anni a decorrere dal 1° gennaio 2021. Tale elenco individua tutti gli impianti di produzione di energia elettrica, gli impianti di dimensioni ridotte che possono essere esclusi dall'EU-ETS ai sensi degli articoli 31 e 32 e gli impianti inclusi nell'EU ETS ai sensi dell'articolo 14.

2. L'elenco aggiornato è trasmesso ogni

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Art. 26. - Cessazione di attività di un impianto interruzione e ripresa

1. Il gestore di un impianto comunica al Comitato la cessazione delle attività entro trenta giorni dall'avvenuta cessazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno in cui è avvenuta la cessazione di attività stessa, nei seguenti casi:

a) nei casi previsti dall'articolo 26, comma 1, lettera b) del regolamento 331/2019;

b) nel caso in cui l'impianto non esercita più le attività previste dall'allegato 1 o non rispetta le soglie di attività in esso previste;

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Art. 27. - Rilascio delle quote assegnate a titolo gratuito

1. Entro il 28 febbraio di ogni anno, il Comitato rilascia, per l'anno in corso, le quote assegnate a norma dei relativi regolamenti unionali agli impianti aventi diritto.

2. In dero

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Art. 28. - Misure di sostegno transitorie a favore di determinate industrie a elevata intensità energetica nell'eventualità di una rilocalizzazione delle emissioni di carbonio a causa dei costi diretti

1. Il Comitato determina e propone alla Commissione l'assegnazione di quote gratuite agli impianti compresi nella lista dei settori e sottosettori espo

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Art. 29. - Misure di sostegno transitorie a favore di determinate industrie a elevata intensità energetica nell'eventualità di una rilocalizzazione delle emissioni di carbonio a causa dei costi indiretti

1. Il fondo denominato «Fondo per la transizione energetica nel settore industriale», istituito con decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, è alimentato secondo le previsioni dell'articolo 23, comma 8, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato e della normativa relativa al sistema per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra di cui alla

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Art. 30. - Fondo per l'innovazione

1. Il funzionamento e il finanziamento del Fondo di Innovazione, istituito ai sensi dell'

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Art. 31. - Esclusione di impianti di dimensioni ridotte subordinata all'adozione di misure equivalenti

1. A richiesta del gestore interessato il Comitato può escludere dall'EU ETS gli impianti che hanno comunicato allo stesso Comitato emissioni inferiori a 25.000 tonnellate di CO2 equivalente e che, nei casi in cui effettuano attività di combustione, hanno una potenza termica nominale inferiore a 35 MW, escluse le emissioni da biomassa, in ciascuno dei tre anni precedenti la notifica di cui alla lettera a), e ai quali si applicano misure finalizzate ad ottenere un contributo equivalente alle riduzioni delle emissioni ovvero una proposta di misure nazionali equivalenti a condizione che il Comitato stesso:

a) notifichi alla Commissione tutti gli impianti in questione speci

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Art. 32. - Esclusione facoltativa degli impianti con un livello di emissioni inferiore a 2500 tonnellate di CO2 equivalente o con funzionamento inferiore a 300 ore/anno

1. A richiesta del gestore interessato il Comitato può escludere dall'EU-ETS ed iscriverli in una apposita sezione speciale del Portale ETS, gli impianti che hanno comunicato emissioni per un valore inferiore a 2.500 tonnellate di CO2 equivalente, escluse le emissioni da biomassa, in ciascuno dei tre anni precedenti la notifica di cui alla lettera a), a condizione che il Comitato medesimo:

a) notifichi alla Commissione europea tutti gli impianti rientranti nei limiti di cui alla linea prima d

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Art. 33. - Analisi del profilo di rischio ed ispezioni

1. Il Comitato, anche sulla base dell'analisi del profilo di rischio di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), può svolgere attività ispettive anche per determinare se un impianto fisso è conforme ai requisiti dettati dalla

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Capo V - Disposizioni comuni per impianti fissi e operatori aerei
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Art. 34. - Sistema di registri

1. Le quote rilasciate, a decorrere dal 1° gennaio 2012, sono conservate nel registro dell'Unione ai fini dell'esecuzione delle procedure relative alla gestione dei conti di deposito aperti nella sezione italiana del registro dell'Unione, all'assegnazione, alla restituzione e all'annullamento delle quote e ad ogni altra disposizione prevista dal regolamento relativo al funzionamento del registro dell'Unione.

2. L'ISPRA svolge le funzioni di amministratore della s

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Art. 35. - Monitoraggio e comunicazione delle emissioni

1. Il gestore di un impianto o l'operatore aereo amministrato dall'Italia monitora le emissioni rilasciate durante ciascun anno civile dall'impianto o dall'aeromobile che gestisce, secondo quanto previsto dall'allegato III e dalle relative norme unionali concernenti il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra e

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Art. 36. - Trasferimento, restituzione e cancellazione di quote di emissioni

1. Le quote di emissioni possono essere trasferite:

a) tra persone all'interno della Unione europea;

b) tra persone all'interno della Unione europea e persone nei Paesi terzi, quando tali quote di emissioni sono riconosciute conformemente alla procedura dell'articolo 25 della direttiva 2003/87/CE, nell'osservanza delle sole restrizioni previste dal presente decreto o adottate

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Art. 37. - Uso di crediti, utilizzabili nell'ambito del sistema comunitario prima dell'entrata in vigore di un accordo internazionale sui cambiamenti climatici

N4

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Art. 38. - Attività di attuazione congiunta (ERU) e attività di meccanismo pulito (CDM)

1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede affinché le condizioni di riferimento per le attività di progetto, definite da decisioni successive adottate a norma dell'Accordo di Parigi collegato alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, adottato a Parigi il 12 dicembre 2015, ratificato e reso esecutivo ai sensi della legg

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Art. 39. - Norme armonizzate applicabili ai progetti di riduzione delle emissioni

1. Il Comitato può rifiutare il rilascio di quote per determinati progetti che riducono le emissioni sul suo territorio ai sensi dell'

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Art. 40. - Validità delle quote

1. Le quote rilasciate a decorrere dal 1° gennaio 2013 sono valide a tempo indeterminato.

2.

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Art. 41. - Verifica e accreditamento

1. I gestori e gli operatori aerei amministrati dall'Italia trasmettono al Comitato le comunicazioni effettuate a norma del presente decreto legislativo, applicando i pertinenti regolamenti unionali e verificate da un verificatore accreditato dall'organismo di accreditamento nazionale designato.

2. Il gestore o

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Art. 42. - Sanzioni

1. Il gestore che esercita una delle attività di cui all'allegato I, ad eccezione delle attività di trasporto aereo, senza l'autorizzazione di cui all'articolo 15, è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria del seguente importo:

a) da 10.000 euro a 100.000 euro, aumentata di 100 euro per ciascuna tonnellata di biossido di carbonio equivalente emessa in mancanza di autorizzazione;

b) da 5.000 euro a 50.000 euro, aumentata di 100 euro per ciascuna tonnellata di biossido di carbonio equivalente emessa in mancanza di autorizzazione in caso di dichiarazione spontanea al Comitato da parte del trasgressore, recante espressa indicazione della data a decorrere dalla quale l'autorizzazione avrebbe dovuto essere richiesta.

2. Ai fini dell'applicazione della sanzione di cui al comma 1, il Comitato effettua una stima conservativa delle emissioni rilasciate in atmosfera in mancanza di autorizzazione, tenendo conto di tutti gli elementi informativi di cui dispone e chiedendo eventuali integrazioni al trasgressore.

3. Resta fermo che il gestore che abbia esercitato una delle attività di cui all'allegato I, ad eccezione delle attività di trasporto aereo, in mancanza dell'autorizzazione di cui all'articolo 15, è tenuto a restituire un numero di quote di emissioni pari a:

a) la differenza tra le emissioni rilasciate in atmosfera in assenza di autorizzazione e la quantità di quote che sarebbe stata rilasciata a titolo gratuito, nei casi di impianti beneficiari di assegnazione di quote a titolo gratuito. Il numero di quote che sarebbero state rilasciate all'impianto beneficiario di assegnazione gratuita è quantificato dal Comitato che a tal fine acquisisce ogni necessario elemento informativo anche dal trasgressore.

b) le emissioni rilasciate in atmosfera in assenza di autorizzazione, nei casi di impianti non beneficiari di assegnazione di quote a titolo gratuito.

4. Nei casi di cui al comma 1, il trasgressore è tenuto a presentare domanda di autorizzazione ai sensi dell'articolo 16 entro 60 giorni dall'accertamento della violazione ovvero dalla dichiarazione spontanea fatta dal trasgressore al Comitato.

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Capo VI - Disposizioni transitorie e finali
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Art. 43. - Comunicazione di informazioni, tutela del segreto industriale e accesso all'informazione

1. Le decisioni e le comunicazioni concernenti la quantità e l'assegnazione delle quote, nonché il monitoraggio, la comunicazione e la verifica delle emissioni sono immediatamente divulgate con modalità te

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Art. 44. - Relazione alla Commissione europea

1. Ogni anno il Comitato presenta alla Commissione europea una relazione sull'applicazione della

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Art. 45. - Sistema nazionale per la realizzazione dell'Inventario nazionale dei gas serra

1. L'ISPRA è responsabile della realizzazione, della gestione e dell'archiviazione dei dati dell'Inventario nazionale dei gas serra, della raccolta dei dati di base e della realizzazione di un programma di controllo e di garanzia della qualità.

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Art. 46. - Disposizioni finanziarie

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni e i soggetti interessati provvedono agli adempimenti ed alle attività di cui al presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

2. I costi delle attività svolte a favore dei gestori o degli operatori aerei di cui all'articolo 4, comma 8, a

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Art. 47. - Abrogazioni e disposizioni transitorie

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto è abrogato il decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, e successive modificazioni, ad eccezione dell'articolo 27, comma 2, primo periodo e fatto salvo quanto previsto al comma 2 del

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Allegato I - Categorie di attività cui si applica il presente decreto legislativo

N5

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Allegato II - Gas a effetto serra di cui all’articolo 3 del decreto legislativo

Parte di provvedimento in formato grafico

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Allegato III - Principi in materia di controllo e di comunicazione

Parte di provvedimento in formato grafico

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Allegato IV - Criteri applicabili alla verifica

Parte di provvedimento in formato grafico

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