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L. R. Campania 02/03/2020, n. 2

Disposizioni per la prevenzione e la cura del disturbo da gioco d'azzardo e per la tutela sanitaria, sociale ed economica delle persone affette e dei loro familiari.
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- L.R. 24/06/2020, n. 13
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Art. 1 - (Finalità)

1. La presente legge contiene disposizioni finalizzate alla prevenzione e al contrasto di forme di dipendenza dal gioco con vincite in denaro, alla prevenzione e al contrasto dell’usura, al trattamento e al recupero delle persone che ne sono affette e al supporto delle loro famiglie, nonché alla tutela dei minori. Regolamenta, inoltre, misure volte ad impedire un crescente impatto delle attività connesse alla pratica legale del gioco con vincite in denaro in concessione sulla sicurezza urbana, sulla viabilità, sull’inquinamento acustico e sul governo de

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Art. 2 - (Soggetti attuatori)

1. Alla realizzazione delle finalità della presente legge secondo gli indirizzi definiti dalla Regione concorrono:

a) gli enti locali, singoli e associati;

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Art. 3 - (Definizioni)

1. Ai sensi e per gli effetti della presente legge, si intende per:

a) Disturbo da gioco d'azzardo (DGA): la patologia in cui incorrono i soggetti affetti da dipendenza da gioco con vincita in denaro, come definita dall’Organizzazione mondiale della sanità (OMS);

b) apparecchi per il gioco: tutti gli apparecchi ed i congegni di cui all’articolo 110, commi 6 e 7 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.);

c) negozio dedicato: tutti gli esercizi, dotati di autorizzazione ai sensi dell’articolo 88 del regio decreto 773/1931 aventi quale attività prevalente l’offerta di apparecchi per il gioco;

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Art. 4 - (Competenze della Regione)

1. La Regione, per il perseguimento delle finalità di cui all’articolo 1, disciplina le attività degli esercizi che offrono gioco in concessione statale attraverso la regolamentazione delle distanze da luoghi sensibili, delle modalità di controllo del consumo di gioco e degli orari di esercizio, con particolare attenzione alla tutela dei minori e delle fasce vulnerabili della popolazione. La Regione, inoltre, nell’ambito delle competenze attribuite dall’articolo 117 della Costituzione:

a) cura il funzionamento dell’Osservatorio regionale sul DGA, secondo la disciplina contenuta all’articolo 5;

b) realizza l’attività di programmazione per la prevenzione e la cura della dipendenza da DGA e cura l’analisi di dati e informazioni rilevanti in ordine alle attività di gioco con vincite in denaro e alla elaborazione di proposte di aggiornamento normativo;

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Art. 5 - (Osservatorio regionale sul disturbo da gioco d’azzardo)

1. L’Osservatorio regionale sul DGA è istituito presso la direzione generale per la Tutela della salute, ed è composto da:

a) un esperto delegato dal Presidente della Commissione consiliare competente in materia di Sanità, con funzione di Presidente;

b) un delegato dell’Assessore regionale alla Sanità, con funzione di vicepresidente;

c) un delegato dal Presidente della Commissione consiliare competente in materia di Istruzione e cultura - ricerca scientifica - politiche sociali;

d) un delegato dell’Assessore regionale alle politiche sociali;

e) un rappres

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Art. 6 - (Piano di azione regionale per la prevenzione ed il contrasto del DGA)

1. La Giunta regionale, su proposta degli Assessori delegati in materia di salute, politiche sociali ed attività produttive sentito l’Osservatorio di cui all’articolo 5, approva il Piano di azione regionale per la prevenzione, il contrasto e la cura del DGA.

2. La mancata o tardiva predisposizione della proposta o dell’aggiornamento del Piano è elemento di valutazione della performance individuale del dirigente.

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Art. 7 - (Competenze dei Comuni)

1. I comuni, nel dare attuazione alla presente legge:

a) garantiscono la coerenza con gli indirizzi normativi richiamati nella presente legge;

b) hanno facoltà di regolamentare le distanze dai luoghi sensibili garantendo gli standard previsti all’articolo 13 e gli orari di chiusura delle attività indicate all’articolo 3 nel rispetto dei limiti posti dall’articolo 13

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Art. 8 - (Competenze delle Aziende sanitarie locali)

1. Ciascuna ASL promuove gli interventi di prevenzione, contrasto e cura del DGA, mediante l'adozione di un programma annuale per l'attuazione del Piano regionale integrato ai sensi dell'articolo 6. Il programma è trasmesso alla struttura amministrativa competente per l'approvazione e per gli adempimenti necessari all'attuazione.

2. I servizi delle dipendenze patologiche delle ASL, anche in raccordo con gli enti e le org

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Art. 9 - (Obblighi dei gestori degli esercizi con offerta di gioco lecito)

1. In conformità all’articolo 7, comma 5 del decreto-legge 13 settembre 2012 n. 158, (Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della s

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Art. 10 - (Centro di riferimento regionale per il trattamento del disturbo da gioco d’azzardo)

1. Per garantire un rinnovamento degli approcci di intervento nel campo delle dipendenze correlate al gioco e per promuovere l’uniformità di trattament

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Art. 11 - (Rete regionale per il trattamento del disturbo da gioco d’azzardo)

1. Per garantire un approccio multidisciplinare e omnicomprensivo agli interventi nel campo delle dipendenze correlate al gioco e per promuovere l’in

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Art. 12 - (Sostegno al terzo settore e ai gruppi di auto mutuo-aiuto)

1. La Regione sostiene le attività degli enti del terzo settore impegnati nella presa in carico delle problematiche correlate al DGA

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Art. 13 - (Limitazioni all’esercizio del gioco per la prevenzione del DGA)

1. In attuazione degli indirizzi normativi richiamati all’articolo 1, comma 2 è vietata la nuova apertura di attività previste all’articolo 3 site ad una distanza da luoghi sensibili inferiore a duecentocinquanta metri misurati dagli ingressi principali degli edifici. La distanza è calcolata secondo criteri che tengono conto degli assi viari e, pertanto, sulla base delle distanze pedonali più brevi.

2. Le disposizioni regolanti la localizzazione delle attività di cui all’articolo 3 non sono applicabili alle attività già esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge a condizione che le stesse siano dotate o si dotano, entro duecentoquaranta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di:

a) possibilità di accesso selettivo all’offerta di gioco con identificazione della maggiore età secondo le moda

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Art. 14 - (Registro dei soggetti esclusi dal gioco)

1. La regione Campania, sentite l’Agenzia delle entrate, l’Agenzia delle dogane e dei monopoli e il Garante pe

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Art. 15 - (Divieto di utilizzo da parte dei minori)

1. Ai sensi dell’articol

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Art. 16 - (Logo Regionale “No Gambling Campania”)

1. La Giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, predispone i contenuti grafici ed il manuale di utilizzo, che individua i criteri e le procedure per l

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Art. 17 - (Giornata No Gambling)

1. In attuazione delle finalità di cui alla presente legge, la Regione istituisce, senza oneri a carico del bilanci

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Art. 18 - (Disposizioni relative alla formazione)

1. La Giunta regionale, con apposita deliberazione, sentite le commissioni consiliari competenti in materia di Sanità e sicurezza sociale, Istruzione e cultura - Ricerca scientifica - Politiche sociali, l'Osservatorio regionale, “gli enti del terzo settore di cui all’articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 117 del 2017” N3, gli enti accreditati per i servizi nell’area delle dipendenze e le associazioni di catego

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Art. 19 - (Iniziative a sostegno degli esercenti)

1. La Giunta regionale può stabilire, con propria deliberazione che ne determina le modalità di attuazione e l’eventuale modalità di revoca, che i contributi per investimenti per le imprese previsti dalla normativa regionale siano concessi esclusivamente o in forma prioritaria agli esercizi pubblici con offerta di gioco lecito a condizione che l&rs

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Art. 20 - (Assistenza legale)

1. La Regione, in collaborazione con gli enti del terzo settore operanti nel campo del contrasto all’usura, attiva a

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Art. 21 - (Sanzioni amministrative)

1. L’installazione di apparecchi per il gioco in contrasto con l’articolo 9 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro 5.000,00 per ogni apparecchio di gioco e l’interdizione del medesimo al funzionamento mediante il blocco telematico. Per tali finalità l’irrogazione della sanzione è tempestivamente comunicata all’Agenzia delle dogane e dei monopoli ed al concessionario alla cui rete è collegato l’apparecchio.

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Art. 22 - (Clausola valutativa)

1. La Giunta regionale, entro il 30 settembre di ogni anno informa il Consiglio regionale riguardo alle modalità di attuazione della legge ed ai risultati ottenuti nell’attività di prevenzione del DGA, di tutela delle categorie di soggetti maggiormente vulnerabili e di contenimento dei costi sociali del gioco.

2. La Giunta regionale, decorsi due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge e ai fini di cu

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Art. 23 - (Abrogazioni)

1. Sono abrogati i commi 38, 39 e 40 dell’

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Art. 24 - (Norma finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dalla attuazione della presente legge, pari a complessivi euro 600.000,00, quantificati in euro 30

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Art. 25 - (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Campania.


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