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Deliberaz. G.R. Liguria 31/01/2020, n. 59

Modifiche alla D.G.R. 1563/2014 relativa alle disposizioni di attuazione per attività agrituristica di cui alla legge regionale n.37 del 21 novembre 2007 e sue mm. e ii.
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- Deliberaz. G.R. 18/06/2021, n. 532
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Testo del documento

 

LA GIUNTA REGIONALE

 

Vista la legge regionale 21 novembre 2007, n.37 “Disciplina dell’attività agrituristica, del pesca turismo e ittiturismo” e sue mm e ii;

Richiamato in particolare l’articolo 12 comma 1 della sopra citata legge, che prevede che la Giunta regionale approvi le disposizioni di attuazione relative ad alcuni aspetti delle attività agrituristiche;

Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020”;

Richiamato in particolare l’articolo 1, comma 502, della sopracitata legge con cui si introduce, nella legislazione italiana, il termine di “enoturismo”, corrispondente a tutte le attività di conoscenza del vino espletate nel luogo di produzione, le visite nei luoghi di coltura, di produzione o di esposizione degli strumenti utili alla coltivazione della vite, la degustazione e la commercializzazione delle produzioni vinicole aziendali, anche in abbinamento ad alimenti, le iniziative a carattere didattico e ricreativo nell’ambito delle cantine;

Visto il decreto ministeriale del 12 marzo 2019 “Linee guida e indirizzi in merito ai requisiti e agli standard minimi di qualità per l’esercizio dell’attività enoturistica“;

Visto in particolare l’art. 2, comma 5, del sopra citato DM, con il quale si stabilisce che “alle aziende agricole che svolgono attività di degustazione, di fattoria didattica o di agriturismo e multifunzionalità, se intraprendono anche l’attività enoturistica, continueranno ad applicarsi le disposizioni regionali nelle relative materie”;

Vista la legge 20 dicembre 2019, n. 160 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022”;

Richiamato in particolare l’articolo 1, comma 514, della sopracitata legge con cui si introduce, nella legislazione itali

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Allegato 1 - Disposizioni di attuazione per l’attività agrituristica di cui alla legge regionale 21 novembre 2007, n.37 e sue mm e ii

TITOLO I - (Parte generale)

Articolo 1 - (Finalità)

1. Il presente provvedimento detta disposizioni di attuazione della disciplina delle attività agrituristiche ai sensi dell’articolo 12 comma 1 della legge regionale 21 novembre 2007 n. 37 (Disciplina dell’attività agrituristica, del pescaturismo e ittiturismo) e ss.mm.ii. che d’ora in avanti si intendono sempre implicitamente richiamate. Le tabelle e quant’altro allegato al presente provvedimento ne costituiscono parte integrante.

2. In armonia con quanto previsto dalle disposizioni di legge di cui al comma 1, le attività agrituristiche sono regolamentate con il fine precipuo di contribuire allo sviluppo dello spazio rurale, alla valorizzazione dei prodotti tradizionali e di qualità, alla conservazione delle tradizioni culturali del mondo rurale e ad una corretta educazione alimentare, anche nell’ottica di migliorare l’offerta turistica complessiva del territorio regionale.

 

Articolo 2 - (Definizioni e specificazioni)

1. Per attività agrituristiche si intendono quelle di ricezione e ospitalità esercitate dagli imprenditori agricoli di cui all’art. 2135 del codice civile, anche nella forma di società di capitali o di persone, oppure associati fra loro, attraverso l’utilizzazione della propria azienda in rapporto di connessione con le altre attività di coltivazione del fondo, silvicoltura e allevamento degli animali.

2. Rientrano nelle attività agrituristiche:

a) dare ospitalità in alloggi, o in spazi destinati alla sosta di campeggiatori, all’interno dell’azienda stessa;

b) somministrare, per la consumazione sul posto, pasti e bevande costituiti prevalentemente da prodotti propri e da prodotti di aziende agricole della zona ivi compresi i prodotti a carattere alcolico e superalcolico, con preferenza per i prodotti tipici;

c) organizzare degustazioni di prodotti aziendali, ivi inclusa la mescita di vini;

d) organizzare, anche all’esterno dei beni fondiari nella disponibilità dell’azienda, attività ricreative, di pratica sportiva, culturali, di interesse storico-ambientale legate alle attività agricole e alle tradizioni rurali;

e) svolgere attività di fattoria didattica;

f) svolgere congiuntamente con una delle attività sopra menzionate l’enoturismo e/o oleoturismo;

g) svolgere attività agri-turistico-venatorie nel rispetto della legge regionale 1 luglio 1994 n. 29 (norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio) e successive modificazioni.

3. Possono essere addetti allo svolgimento dell’attività agrituristica l’imprenditore agricolo e i suoi familiari ai sensi dell’articolo 230 bis del codice civile, nonché i lavoratori dipendenti a tempo determinato, indeterminato e parziale. Tali soggetti sono considerati lavoratori agricoli ai fini della vigente disciplina previdenziale, assicurativa e fiscale. Si intendono familiari che prestano in modo continuativo attività di lavoro nell’impresa familiare, il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo. Il ricorso a soggetti esterni è consentito esclusivamente per lo svolgimento di attività e servizi complementari. Per attività e servizi complementari devono intendersi quelli che non realizzano la connessione con l’attività agricola.

4. Ove non diversamente precisato, laddove nel testo viene indicato “Ispettorato” si intende l’Ispettorato Agrario Regionale, nella sua articolazione per sedi provinciali.

5. Ove non diversamente precisato, laddove nel testo viene indicato “Comune” si intende il Comune ove ha sede l’immobile in cui viene svolta l’attività agrituristica.

 

TITOLO II - (Attività agrituristica)

Articolo 3 - (Rapporto di prevalenza e di connessione)

1. Le attività agrituristiche devono risultare in rapporto di connessione con l’attività agricola, che deve comunque rimanere prevalente. La connessione si realizza quando l’azienda agricola è idonea allo svolgimento delle attività agrituristiche in relazione alla natura e alle varietà delle attività agricole, all’estensione, alle dotazioni e caratteristiche strutturali, agli spazi disponibili, al numero degli addetti.

2. Il rapporto di prevalenza tra attività agricola e attività agrituristica, ai sensi dell’articolo 4 della l.r. 37/2007, si intende soddisfatto quando il tempo lavoro, misurato in giornate lavorative, per l’attività agricola risulta superiore a quello per l’attività agrituristica.

a) il tempo lavoro necessario per la coltivazione e/o per l’allevamento, compreso il tempo lavoro necessario per la trasformazione dei prodotti e per la fornitura di beni o servizi con attrezzature e risorse aziendali;

b) il tempo lavoro connesso alle attività agrituristiche.

3. Per il calcolo delle giornate lavorative relative alle attività agricole si sommano fra loro i valori che assume il parametro tempo di lavoro per le diverse coltivazioni praticate nel fondo, per le pratiche silvicole e per l’allevamento degli animali, nonché per la fornitura di beni o servizi con attrezzature e risorse aziendali, purché diversi da quelli riconducibili all’attività agrituristica. Il valore da attribuire al tempo di lavoro per ciascuna attività agricola aziendale, espresso in numero di giornate lavorative/anno, si ottiene moltiplicando il valore di superficie coltivata o di capi allevati per il corrispondente valore del parametro giornate lavorative indicato nella tabella A. Per le attività aziendali di trasformazione si applicano i valori indicati nella tabella B.

4. Il calcolo del tempo di lavoro necessario per l’espletamento delle specifiche attività agrituristiche si esegue utilizzando i valori di tempo lavoro indicati nella tabella C ed il procedimento descritto nella tabella D. Per le attività agrituristiche non comprese nella tabella C dovrà essere fornita una specifica descrizione analitica del tempo lavoro necessario di cui all’articolo 24, comma 1 lettera p del presente provvedimento.

 

Articolo 4 - (Limiti all’esercizio dell’attività agrituristica)

1. Nella quantificazione del tempo necessario per le attività agrituristiche si considerano i giorni e i periodi di apertura delle attività medesime tenendo conto che i parametri indicati nella tabella C fanno riferimento ad un periodo di apertura di 365 giorni/anno. Nel caso in cui l’apertura sia inferiore a 365 giorni/anno, fermo restando il limite minimo di cui all’articolo 18 comma 1, si applicano i coefficienti indicati nella tabella D.

2. Fermi restando i limiti all’esercizio dell’attività agrituristica di cui al comma precedente, in ogni caso non è consentito espletare:

a) un’ospitalità agrituristica superiore a 38 posti letto, in camere o unità abitative ovvero utilizzando entrambe le soluzioni;

b) un’ospitalità agrituristica in spazi aperti superiore a 14 piazzole,

c) un’ospitalità congiunta delle tipologie di cui alle lettere a) e b) che ecceda comunque il numero complessivo di 58 ospiti,

3. Nella ristorazione è consentita una diversificata distribuzione giornaliera, nell’arco dell’anno, del numero dei coperti a pasto, purché venga rispettato:

a) il limite di 65 coperti a pasto con possibilità di compensazione del numero dei coperti tra i due pasti della giornata;

b) il numero complessivo dei pasti/anno autorizzati che può essere compensato nell’arco di un anno Nell’espletamento delle attività ristorative, la struttura aziendale e le condizioni igienico sanitarie dei locali ad esse destinate devono consentire la ricettività del numero degli ospiti previsti.

4. Nella degustazione è consentita una diversificata distribuzione giornaliera, nell’arco dell’anno, del numero di degustazioni, purché venga rispettato:

a) il limite di 150 degustazioni al giorno;

b) il numero complessivo delle degustazioni/anno autorizzati.

Nell’espletamento delle attività di degustazione, la struttura aziendale e le condizioni igienico sanitarie dei locali ad esse destinate devono consentire la ricettività del numero degli ospiti previsti.

5. In aggiunta a quella consentita nei locali autorizzati, si può effettuare la somministrazione di pasti in spazi esterni, sempre che vengano rispettati i limiti di cui al comma 3 e l’attività sia svolta in idonee condizioni igienico-sanitarie.

 

Articolo 5 - (Immobili destinati all’attività agrituristica)

1. Fermo restando quanto espressamente indicato dalla l.r. 37/2007 ed in particolare dagli articoli 5 e 6 della stessa, le caratteristiche tecnico-strutturali dei fabbricati in cui si intende realizzare l’attività agrituristica devono essere idonee al suo espletamento, in termini funzionali ed essere a norma delle vigenti disposizioni urbanistico-edilizie, igienico-sanitarie e di sicurezza. Analogamente gli eventuali interventi di adeguamento che si rendessero necessari dovranno essere eseguiti nel rispetto di quanto sopra indicato e di quanto previsto dall’ articolo 24.

2. Le verifiche sulla rispondenza e sul permanere dei requisiti di cui al comma 1 spettano al Comune nell’ambito del procedimento di autorizzazione di cui all’articolo 23, nonché nei casi di successive variazioni relative agli immobili.

3. Ai sensi dell’articolo 5 della l.r. 37/2007 comma 1 e 2 lettera a), nonché del combinato disposto dei commi 2 lettera b), 3 lettera b) e 4 del medesimo articolo, possono essere utilizzati per lo svolgimento dell’attività agrituristica i seguenti fabbricati o parti di essi:

a) fabbricati situati sul fondo agricolo: già esistenti al momento dell’istanza. Tale disposizione si applica sull’intero territorio ligure.

b) fabbricati ubicati fuori dal fondo agricolo: quando l’imprenditore agricolo svolge la propria attività in un fondo privo di fabbricati adattabili all’uso agrituristico. N2

Essi sono:

1) l’abitazione dove effettivamente risiede l’imprenditore agricolo al momento dell’istanza. Tale disposizione si applica sull’intero territorio ligure;

2) altri fabbricati, di cui l’imprenditore abbia preesistente disponibilità, già esistenti al momento dell’istanza purché siti nel medesimo comune di ubicazione del fondo o in un comune limitrofo. Nei territori dei comuni individuati alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 6 del presente provvedimento i fabbricati devono essere edificati da almeno dieci anni.

4. Per fondo privo di fabbricati adattabili all’uso agrituristico, si deve intendere il fondo sprovvisto di un fabbricato idoneo all’espletamento dell’attività agrituristica richiesta, in termini sia di dimensioni strutturali, sia di caratteristiche di funzionali

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Allegato 2 - “Disposizioni igienico sanitarie per la preparazione e somministrazione di alimenti” (Art. 10 delle Disposizioni attuative per l’esercizio dell’agriturismo di cui alla legge regionale 21 novembre 2007, n. 37 e ss.mm.)

Articolo 1 - (Notifica di inizio attività e variazioni di attività)

1. L’operatore che intende avviare attività di agriturismo che preveda la produzione, la somministrazione e/o la cessione a terzi di alimenti e bevande, ivi comprese la degustazione di prodotti aziendali, è tenuto a notificare lo svolgimento di tali attività ai sensi del Regolamento CE 852/2004.

2. La notifica di inizio attività ai fini della registrazione (art. 6 Reg. CE 852/2004) avviene tramite il modello previsto della Deliberazione della Giunta della Regione Liguria n. 476 del 16/06/2017 e ss.mm.ii. Con la presentazione della notifica di inizio attività ai fini della registrazione l’operatore autodichiara il possesso dei requisiti igienico – strutturali previsti dalla vigente normativa.

3. Ogni modifica significativa successiva all’inizio della attività è soggetta a contestuale notifica ai sensi del Regolamento CE 852/2004, come previste nella parte II del modulo della notifica di inizio attività ai fini della registrazione (Notifica delle variazioni successive all’inizio attività) di cui alla suddetta DGR 476/2017.

4. La notifica di inizio attività ai fini della registrazione e le successive notifiche sono presentate al Dipartimento di Prevenzione della A.S.L. competente per territorio e l’inizio della attività è contestuale alla sua presentazione.

 

Articolo 2 - (Locali e spazi dedicati alla somministrazione di pasti)

1. Nell’ambito delle strutture per lo svolgimento dell’attività di agriturismo deve essere individuato un locale di somministrazione di dimensioni proporzionali al numero dei coperti consentiti, con aerazione sufficiente e dotato di dispositivi idonei ad evitare la presenza di roditori, di altri animali e di insetti ove necessario.

2. Nei casi in cui non si disponga di un locale per la somministrazione, è consentito l’uso di spazi esterni prossimi ai locali di preparazione adeguatamente protetti da intemperie e da pericoli di contaminazione.

3. I pasti, le colazioni e le merende in nessun caso possono essere consumati all’interno della cucina e dell’eventuale laboratorio.

4. Per quanto non espressamente specificato si rimanda al Reg. CE 852/2004 Allegato II e successive modificazioni.

 

Articolo 3 - (Degustazione prodotti aziendali)

1. La degustazione dei prodotti aziendali è consentita in area distinta dal laboratorio e dalla cucina , anche in spazi all’aperto, o nell’ambito di manifestazioni al di fuori dell’azienda previa notifica come previsto dalla DGR 476/2017.

2. In ogni caso e soprattutto quando venga utilizzato uno spazio all’aperto, i prodotti alimentari devono essere collocati in modo da evitare i rischi di contaminazione.

3. Per la preparazione degli alimenti per le degustazioni possono essere utilizzati il laboratorio aziendale, la cucina individuata ai sensi delle presenti disposizioni.

4. Per le manifestazioni al di fuori dell’azienda dovrà essere previsto l’utilizzo di stoviglie monouso o di attrezzature idonee al lavaggio delle stoviglie destinate alla degustazione. Devono essere assicurate, se necessario, corrette modalità di trasporto, conservazione ed esposizione nel rispetto dei principi e delle norme di corretta prassi igienica.

 

Articolo 4 - (Locali e spazi dedicati alla preparazione dei pasti)

1. Nell’azienda di agriturismo che prevede attività di preparazione e somministrazione di pasti per un massimo di 10 posti a tavola o di 20 degustazioni le due tipologie di somministrare non sono cumulabili, il locale cucina coincide con la cucina domestica. La cucina domestica, intesa come cucina di un immobile che deve possedere le caratteristiche di cui all’articolo 5 della l.r. 37/2007 e può essere diverso da quello dove risiede l’imprenditore, dovrà comunque possedere i requisiti previsti dalle disposizioni contenute nella normativa vigente e nei regolamenti edilizi e di igiene per i locali ad uso abitativo; dovranno essere previsti idonei dispositivi atti ad evitare presenza di roditori e di altri animali e insetti. In tale struttura è consentita la lavorazione e commercializzazione in ambito locale, del miele entro il limite del possesso di 20 alveari, ai sensi della dgr 1691/2011. È consentito inoltre la preparazione in quantità non superiore ai 50 Kg/settimana di confetture o marmellate che può essere destinata alla somministrazione o alla vendita al consumatore finale. In ragione dello stretto legame che nella nostra Regione si è instaurato tra la costa e l’entroterra è consentita la salagione di 50kg/settimana complessivi di prodotto fresco (acciughe, sardine, ecc.) da destinare esclusivamente alla somministrazione o alla vendita al consumatore finale.

2. L’azienda di agriturismo che prevede l’attività di preparazione e somministrazione di pasti per un numero superiore a 10 posti a tavola o di 20 degustazioni, dovrà essere dotata di locale cucina rapportato al numero di pasti preparati, ben areato e illuminato, in possesso dei requisiti specifici previsti dall’Allegato II del Regolamento CE 852/04 e da quanto indicato nelle presenti disposizioni. Tale locale può essere utilizzato dall’imprenditore agricolo anche per la preparazione di pasti per autoconsumo.

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Allegato 3 - Tabelle

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Allegato 4 - Linee guida per la classificazione

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Allegato 5 - Dichiarazione sostitutiva atto di notorietà (art.47 DPR 445/2000)

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Allegato 6 - Targa identificativa

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Allegato 7 - La Carta degli impegni e della qualità

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Allegato 8 - Procedure per svolgere l’attività di enoturismo e oleoturismo

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