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Regolam. R. Puglia 31/10/2019, n. 21

Legge Regionale 28 dicembre 2015, n. 37 articolo 4. Regolamento della Sezione regionale di Vigilanza.
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PREAMBOLO

La Regione Puglia ha istituito con Legge regionale n. 37/2015 la Sezione regionale di vigilanza, diretta da un Dirigente Regionale, che si compone del “Nucleo di vigilanza ambientale” e del “Nucle

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CAPO I - PRINCIPI FINALITA’ COMPETENZE
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Art. 1 - Oggetto

1. Il presente regolamento, emanato in adempimento alle previsioni dell’articolo 4 comma 1 della LR 37/2015 e smi, disciplina l’organizzazione, la struttura, le modalità di funzionamento e

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Art. 2 - Compiti istituzionali

1. I compiti istituzionali della Sezione regionale di Vigilanza sono quelli indicati nella legge regionale LR 37/2015 , nella legge regionale 59/2017, nella legge regionale 44/2018, nella legge regionale 61/1979 e nelle ulteriori disposizioni regionali emanate in coerenza con tali provvedimenti normativi. Essi vengono espletati

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CAPO II - ORDINAMENTO STRUTTURA ORGANIZZATIVA MANSIONI
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Art. 3 - Ordinamento gerarchico

1. L’ordinamento gerarchico degli appartenenti alla Sezione regionale di Vigilanza è determinato dagli inquadramenti nelle categorie contrattuali e dalle previsioni del presente regolamento.

2. I rapporti di subordinazione gerarchica e/o funzionale tra gli appartenenti alla Sezione devono essere improntati al massimo rispetto e cortesia al fine di conseguire il massimo livello di collaborazione nei di

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Art. 4 - Ufficiali ed agenti di Polizia Giudiziaria e di Pubblica Sicurezza

1. Il personale della Sezione regionale di Vigilanza, individuato mediante atto ricognitivo effettuato congiuntamente dal Direttore e dal Dirigente della Sezione, svolge, nei limiti del servizio a cui è destinato e secondo le rispettive attribuzioni, ai sensi dell’articolo 57 comma 3 del c.p.p., le funzioni previste dall’

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Art. 5 - Composizione della Sezione e compiti del Dirigente

La Sezione regionale di Vigilanza si compone del Nucleo di Vigilanza Ambientale e del Nucleo Vigilanza Controllo tutela e rappresentanza e svolge le seguenti funzioni

a) Amministrazione risorse umane, economiche, mezzi e dotazioni;

b) Coordinamento tecnico operativo, di interfaccia con il contenzioso e di supporto al Nucleo di Vigilanza Ambientale

c) Coordinamento tecnico operativo, di interfaccia con il contenzioso e di supporto al Nucleo di Vigilanza Controllo tutela e rappresentanza.

2. Il Dirigente della Sezione formula i programmi di vigilanza e controllo.

3. Il Dirigente della Sezione ha la responsabilità gestionale ed il coordinamento delle risorse umane, interne ed esterne deputate allo svolgimento di compiti attribuiti alla Sezione, delle risorse strumentali e delle risorse finanziarie necessarie allo svolgimento dei compiti della Sezione, impartisce le direttive in ordine alla organizzazione ed al funzionamento della Sezione e vigila sul suo corretto svolgimento anche attraverso il personale sottordinato; in particolare il Dirigente della Sezione:

a) definisce il piano annuale e triennale delle attività;

b) emana direttive per l’espletamento dei servizi di istituto e sovrintende alle attività coordinandole per il tramite dei funzionari e degli istruttori direttivi;

c) vigila sull’espletamento dei servizi e sulla condotta del personale e risponde direttamente al Direttore del Dipartimento della disciplina e dell’impiego efficace degli appartenenti alla Sezione con riferimento ai compiti e alle responsabilità previste dal presente Regolamento;

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Art. 6 - Nucleo di Vigilanza Ambientale

1. Il Nucleo di Vigilanza Ambientale vigila, attraverso un regolare ed ordinato svolgimento delle attività inerenti la prevenzione e la repressione degli illeciti di carattere amministrativo e penale, sull’osservanza delle Leggi, dei Regolamenti e delle disposizioni emanate dallo Stato e dalla Regione Puglia in materia di salvaguardia del patrimonio ambientale, ittico e faunistico, delle acque interne, del demanio lacuale e fluviale, dei rischi e pericoli idraulici e geomorfologici, del comparto agricolo, agroalimentare, sanitario, turistico, trasporti, sicurezza rurale, protezione civile, edilizia, mineraria, caccia, pesca, ambiente, flora e fauna, aree protette del territorio regionale.

2. Il Nucleo di vigilanza ambientale costituisce articolazione della Sezione regionale di Vigilanza e si articola nelle seguenti unità organizzative:

a) Presidio territoriale di Foggia

b) Presidio territoriale di BAT e Bari

c) Presidio territoriale di Brindisi

d) Presidio territoriale di Taranto

e) Presidio territoriale di Lecce

3. Il Nucleo di Vigilanza Ambientale, nell’ambito del territorio regionale, assolve, sulla base di quanto definito nel piano annuale e triennale delle attività, alle seguenti funzioni:

a) Vigilanza Amministrativa per le materie di propria competenza;

b) Vigilanza ai fini della tutela delle aree protette e dei siti della Rete Natura 2000, del patrimonio naturale e paesaggistico;

c) Vigilanza venatoria, per la tutela della fauna selvatica, nelle forme previste dalla

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Art. 7 - Nucleo di Vigilanza controllo tutela e rappresentanza

1. Il Nucleo di Vigilanza controllo tutela e rappresentanza nell’ambito delle attività di vigilanza, controllo tutela e rappresentanza, assicura la vigilanza ai fini della sicurezza e la tutela per la salvaguardia del patrimonio e del demanio regionale, degli uffici centrali e periferici della Regione, degli stabilimenti, depositi e parcheggi regionali, l’attività di portierato e connesse attività ausiliarie e di controllo sistematico delle sedi, la vigilanza e il controllo sull’osservanza delle disposizioni di legge sul patrimonio e sul demanio regionale, i servizi di rappresentanza e di scorta d’onore.

2. Il Nucleo di Vigilanza controllo tutela e rappresentanza costituisce articolazione della Sezione regionale di Vigilanza cui sovrintende un responsabile di struttura organizzativa.

3. Il Nucleo di Vigilanza controllo tutela e rappresentanza, nell’ambito del territorio regionale, assolve, sulla base di quanto definito nel piano annuale e triennale delle attività, alle seguenti funzioni:

a) Vigilanza Amministrativa per le materie di propria competenza;

b) Vigilanza ai fini della sicurezza e la tutela per la salvaguardia del patrimonio regionale, degli uffici centrali e periferici della Regione, degli stabilimenti, depositi e autoparchi regionali;

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Art. 8 - Compiti e attribuzioni del personale amministrativo

1. Il personale amministrativo deve adempiere, ai doveri d’ufficio e di servizio, nel pieno rispetto delle disposizi

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CAPO III - SVOLGIMENTO DEI SERVIZI
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Art. 9 - Diritti, doveri e condotta

1. Il personale della Sezione è tenuto ad osservare i doveri inerenti le funzioni proprie ed ogni altro dovere previsto dalle norme di legge e di regolamento, nonché dalle norme disciplinari stabilite dal contratto nazionale di lavoro e da quelle del Codice di Comportamento dei dipendenti della Regione Puglia.

2. Il personale della Sezione impronta il proprio comportamento al senso di lealtà e di correttezza verso i propri superiori, i colleghi ed i subordinati, nonché al rispetto ed alla cortesia verso il pubblico, in modo da riscuotere la stima, la fiducia ed il rispetto della collettività.

3. Il personale della Sezione mantiene una condotta irreprensibile astenendosi da comportamenti o atteggiamenti che arrechino pregiudizio al decoro dell’Amministrazione regionale e mantiene una condotta conforme alla d

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Art. 10 - Orario di lavoro e programmazione dei servizi

1. La programmazione e l’organizzazione del personale e dei servizi sono definiti dal Dirigente della Sezione secondo criteri di funzionalità, economicità, specializzazione ed efficienza nel rispetto delle norme in materia di organizzazione del lavoro contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro e in quello decentrato integrativo.

2. L’orario di lavoro settimanale è quello fissato dalla contrattazione nazionale e decentrata.

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Art. 11 - Servizio di pronta reperibilità

1. In base alle esigenze di servizio riconosciute con Deliberazione di Giunta Regionale e previa verifica della disponibil

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Art. 12 - Attività esterne alle sedi dell’ente

1. Per lo svolgimento delle attività di vigilanza ambientale e delle attività di controllo e rappresentanza che comportino spostamenti di servizio, il personale de

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Art. 13 - Patrocinio legale ed assicurazioni

1. La responsabilità civile degli appartenenti alla Sezione è regolata dalle norme di Legge o di Regolamento vigenti.

2. La

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Art. 14 - Formazione professionale

1. Gli appartenenti alla sezione partecipano obbligatoriamente ai corsi di aggiornamento professionale ed a quelli di riqualificazione organizzati dall&rs

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CAPO IV - UNIFORMI, DISTINTIVI DI GRADO, MEZZI, STRUMENTI E DOTAZIONI
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Art. 15 - Caratteristiche delle uniformi

1. L’uniforme è costituita da un insieme organico di capi di vestiario e di equipaggiamento aventi specifica denominazione e realizzati in modo da soddisfare le esigenze di funzionalità e di identificazione. Contrassegnano l’uniforme i distintivi di grado, le mostreggiature, nelle varie tipologie, nonché i fregi.

2. Le uniformi, in relazione al periodo stagionale o a particolari

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Art. 16 - Distintivi di grado

1. I distintivi di grado indicano l’ordinazione dei ruoli, delle funzioni e la gerarchia in coerenza con le funzioni attribuite, non determinano né modificano lo stato giuridico

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Art. 17 - Acquisto, fornitura e rinnovo dell’uniforme

1. La Sezione competente in materia di forniture di beni provvede, imputando le spese ai pertinenti capitoli di bilancio,

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Art. 18 - Uso dell’uniforme

1. Tutto il personale della Sezione indossa l’uniforme nel rispetto delle previsioni del presente Regolamento.

2. Il personale della Sezione svolge servizio di istituto in abito civile solo se autorizzato, ovvero se adibito a servizi che per loro natura non possono essere espletati in uniforme, secondo le direttive impartite dal Dirigente della Sezione.

3. Per il Dirigente della Sezione è facoltativo indossare l’uniforme durante il servizio prestato in ufficio, mentre permane l’obbligo durante il servizio esterno.

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Art. 19 - Tessera di riconoscimento e distintivo di servizio

1. Il personale della Sezione è dotato di una tessera di riconoscimento da portare in servizio ed esibire ogni qualvolta occorra dimostrare la propria qualifica.

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Art. 20 - Armi da fuoco e strumenti da difesa non letali

1. Gli appartenenti alla Sezione, previa verifica d’idoneità fisica psicologica ed attitudinale a cura dell&r

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Art. 21 - Doveri di custodia

1. Il personale della Sezione è responsabile della custodia e della conservazione di dotazioni, mezzi, attrezzature

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Art. 22 - Apparati di comunicazione

1. I mezzi di comunicazione in dotazione devono rispondere a caratteristiche tecniche, definite dalla normativa, che ne permettano la reciproca utilizzazione in tutto il territorio regionale, anche in relazione alle attività di soccorso e di protezione civile.

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Art. 23 - Uso e manutenzione degli automezzi di servizio

1. Ai fini dello svolgimento delle proprie attività, la Sezione regionale di Vigilanza si avvale di autovetture di servizio, nonché di ogni altro mezzo di trasporto specificamente allestito per particolari esigenze operative. Per lo svolgimento di attività di natura straordinaria, possono essere stipulate apposite intese e/o convenzioni con terzi per l’utilizzazione di mezzi speciali non in dotazione, ovvero di ulteriori mezzi in aggiunta a quelli in dotazione.

2. Gli automezzi devono assicurare l’espletamento dei servizi con la massima efficienza, tenendo conto delle specificità morfologiche e urbanistiche dei territori in cui operano e ga

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Art. 24 - Registri di servizio

1. Presso le strutture della Sezione, sotto il controllo del Dirigente, sono tenuti in perfetto ordine e diligentemente compilati i seguenti registri:

a) registro delle disposizioni dirigenzial

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Art. 25 - Procedimenti amministrativi

1. I procedimenti amministrativi sanzionatori della Sezione sono regolati dalla L 689/81 e smi e sono analiticamente richiamati nel piano annuale e triennale predisposto dal Dirigente della Sezione.

2. Salvo che non sia diversamente ed espressamente pre

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CAPO V - NORME FINALI
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Art. 26 - Norme finali

1. Eventuali disposizioni riguardanti il personale della Sezione non contenute nel presente regolamento, ma inserite in norme statali e/o regionali, sono direttamente applicabili.

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Allegato

Parte di provvedimento in formato grafico

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