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Deliberaz. G.P. Bolzano 01/10/2019, n. 809

Legge provinciale 19 gennaio 2012, n. 4. Criteri di attuazione.
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- Deliberaz. G.P. 24/02/2021, n. 167
- Deliberaz. G.P. 25/08/2020, n. 613
- Deliberaz. G.P. 21/04/2020, n. 272
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Testo del documento


Si premette quanto segue:

La Legge provinciale 19 gennaio 2012, n. 4 promuove con adeguati strumenti di sostegno i processi di crescita e di aggregazione delle cooperative e dei consorzi di garanzia fidi, aventi sede ed operatività prevalente nel territorio provinciale e riconosciuti dalla Provincia ai sensi della legislazione vigente.

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Allegato - Criteri per la concessione di contributi alle cooperative di garanzia fidi per agevolare l’accesso al credito delle imprese


Articolo 1 - Ambito di applicazione

1. I presenti criteri disciplinano la concessione di contributi alle cooperative e ai consorzi di garanzia fidi, di seguito denominati cooperative, per agevolare l’accesso al credito da parte delle imprese e potenziare il sistema delle garanzie prestate alle imprese stesse, ai sensi della legge provinciale 19 gennaio 2012, n. 4, e successive modifiche, di seguito denominata legge provinciale.


Articolo 2 - Requisiti delle cooperative per accedere ai contributi

1. Sono ammesse a beneficiare dei contributi previsti dalla legge provinciale le cooperative in possesso, fra l’altro, dei requisiti di cui all’articolo 2, comma 1, della legge stessa. Nello specifico:

a) il patrimonio netto delle cooperative sommato al fondo rischi deve essere pari o superiore a 1,5 milioni di euro;

b) il rapporto tra la somma di patrimonio netto e fondi rischi (al netto delle esposizioni in sofferenza) e il totale delle garanzie in essere (al netto delle esposizioni in sofferenza) deve essere pari o superiore al 10%;

c) il processo di valutazione e gestione del rischio di garanzia adottato dalle cooperative deve essere in linea con i modelli di vigilanza e controllo attualmente vigenti.

2. I requisiti di cui al comma 1, lettere a) e b), sono verificati sulla base della situazione patrimoniale risultante alla chiusura dell’esercizio precedente.


Articolo 3 - Requisiti dei soggetti beneficiari delle garanzie

1. Per poter beneficiare delle garanzie a valere sui fondi rischi, i soggetti richiedenti devono possedere, alla data di presentazione della richiesta di garanzia alle cooperative, i seguenti requisiti:

a) essere iscritti nel Registro delle Imprese presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio; si prescinde da tale iscrizione nel caso di liberi professionisti associati alle cooperative;

b) essere una piccola o media impresa in base ai parametri dimensionali previsti dall’Unione europea o un’impresa di maggiori dimensioni come determinata dall’Unione europea ai fini degli interventi agevolati della Banca europea degli investimenti (BEI), purché le imprese di maggiori dimensioni non rappresentino complessivamente più di un sesto della totalità delle imprese consorziate o socie;

c) trovarsi nel pieno e libero esercizio dei propri diritti e non essere in scioglimento, in liquidazione o sottoposti a procedure di fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa o volontaria, amministrazione controllata o straordinaria; fanno eccezione quelle procedure che consentono all’impresa di operare in continuità aziendale;

d) non essere imprese in difficoltà, come definite dalla vigente normativa dell’Unione europea.


Articolo 4 - Contributi ordinari per l’integrazione del fondo rischi

1. I contributi ordinari sono erogati ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della legge provinciale. Le cooperative li utilizzano per incrementare i fondi rischi costituiti a fronte delle garanzie prestate, così da mantenere una situazione di equilibrio gestionale caratterizzata dal rispetto dei seguenti due parametri fondamentali:

a) dotazione dei fondi rischi adeguata alle perdite su crediti attese sul portafoglio garanzie in essere;

b) dotazione di patrimonio netto adeguata alle perdite inattese sul portafoglio garanzie.

2. I contributi ordinari assegnabili annualmente alle cooperative sono determinati come somma di tre componenti:

a) la prima componente, destinata all’integrazione del fondo rischi, è costituita dalla differenza fra l’ammontare delle garanzie in essere al 31 dicembre dell’esercizio per il quale è calcolato il contributo e l’ammontare delle garanzie in essere al 31 dicembre dell’anno precedente. La modalità di calcolo di tale componente del contributo è specificata al punto 1 dell’allegato 3;

b) la seconda componente, intesa ad incentivare il rafforzamento patrimoniale, è determinata in funzione dell’incremento di capitale sociale nell’anno di riferimento, tramite la modalità di calcolo di cui al punto 2 dell’allegato 3; N1

c) la terza componente, destinata a promuovere il trasferimento del rischio verso i fondi di garanzia esterni, è calcolata secondo la modalità di cui punto 3 dell’allegato 3, sulla base del numero di controgaranzie fornite dai fondi di garanzia esterni nell'anno di riferimento. N1

3. I contributi sono assegnati nei limiti dello stanziamento sul relativo capitolo del bilancio provinciale ed erogati in un’unica soluzione sulla base del calcolo di cui al comma 2.

4. La Provincia può erogare i contributi in base alla disponibilità di fondi nel bilancio provinciale, solo quando il rapporto fra le garanzie prestate (al netto delle esposizioni in sofferenza) e la somma di patrimonio netto e fondo rischi su garanzie prestate (al netto delle esposizioni in sofferenza) ─ esclusi i fondi a destinazione specifica e incluso l’eventuale contributo da concedere ─ è superiore a 3,8. N3


Articolo 5 - Presentazione delle domande

1. Le domande di contributo di cui all’articolo 4 vanno presentate entro il 30 giugno all’ufficio provinciale competente, dopo la chiusura del bilancio annuale e devono essere corredate dalla seguente documentazione:

a) bilancio d’esercizio della cooperativa

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