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Deliberaz. G.P. Bolzano 30/07/2019, n. 667

Accompagnamento e assistenza abitativa per anziani. Revoca della deliberazione 7 marzo 2017, n. 254.
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- Deliberaz. G.P. 13/10/2020, n. 781
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Testo del documento


LA GIUNTA PROVINCIALE


prendendo atto delle seguenti disposizioni normative, atti amministrativi e circostanze:

la legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, e successive modifiche, recante il riordino dei servizi sociali in Provincia di Bolzano, e in particolare l’articolo 8, comma 1, lettera x), il quale stabilisce che è compito dell’Amministrazione provinciale accreditare i servizi sociali, e l’articolo 11/quater, concernente i servizi di assistenza semiresidenziale e residenziale per anziani, il cui comma 3 prevede come compito dalla Giunta provinciale definire l’organizzazione e i requisiti strutturali dei servizi stessi;

la legge provinciale del 12 ottobre 2007, n. 9, e successive modifiche, e i relativi provvedimenti di attuazione, concernenti interventi per l’assistenza alle persone non autosufficienti;

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Allegato A - Accompagnamento e assistenza abitativa per anziani


Art. 1 - Ambito d’applicazione e definizioni

1. Le presenti disposizioni determinano, ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera b), della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, le linee guida e i criteri relativi all’organizzazione e alla gestione del servizio “Accompagnamento e assistenza abitativa per anziani” di cui all’articolo 11/quater, comma 2, lettera a), della stessa legge provinciale, all’interno degli alloggi a tal fine previsti.

2. In quanto compatibili, trovano applicazione gli articoli del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, come ad esempio l’articolo 5, e altri decreti e delibere che disciplinano le residenze per anziani.

3. Per livelli di non autosufficienza menzionati nel presente testo si intendono quelli indicati all’articolo 3 della legge provinciale del 12 ottobre 2007, n. 9, e successive modifiche.

4. Le persone appartenenti all’utenza del servizio vengono di seguito denominate utenti. Persone non appartenenti a tale utenza, ma che abitano insieme a persone appartenenti all’utenza in un alloggio destinato all’accompagnamento e assistenza abitativa, vengono denominate conviventi. Utenti e conviventi considerati insieme vengono denominati residenti.


Art. 2 - Caratteristiche e finalità del servizio

1. Il servizio di cui alle presenti disposizioni è offerto all’interno degli alloggi a tal fine destinati dai Comuni, preferibilmente all’interno degli alloggi per anziani di cui al comma 4, con l’opzione tra la tipologia del servizio di accompagnamento abitativo e quella di assistenza abitativa, secondo quanto previsto dall’articolo 6 delle presenti disposizioni. Il servizio viene offerto nella lingua provinciale preferita dall’utente, nel rispetto della normativa vigente.

2. Il servizio, indipendentemente dalla tipologia in cui è offerto, si basa sul principio di solidarietà tra tutti i residenti degli alloggi, i loro familiari e i volontari. Esso persegue l’obiettivo di sostenere le/gli utenti degli alloggi nella gestione della vita quotidiana e a mantenerli attivi tramite l’offerta di attività note, familiari e, soprattutto, adeguate alle singole capacità. In questo senso, i servizi di assistenza e le prestazioni da parte del personale vengono offerti solo se l’utente di cui all’articolo 3 non è più in grado di gestire autonomamente la propria vita quotidiana, neppure con l’aiuto degli altri residenti.

3. Per raggiungere tale obiettivo, il servizio deve essere organizzato con la massima flessibilità possibile, sia in riferimento alle esigenze delle/degli utenti, sia alle risorse disponibili.

4. Il servizio è collegato ad appositi alloggi a tal fine destinati, che possono consistere in alloggi singoli collegati o, in alternativa, in un alloggio suddiviso in piccole unità in forma di comunità alloggio. Nel caso in cui gli alloggi non siano di proprietà del Comune, l’ente gestore deve ottenerne il consenso, affinché essi vengano riconosciuti come alloggi utilizzabili ai sensi delle presenti disposizioni.

5. La capacità ricettiva del servizio non può essere inferiore a cinque né superiore a 25 utenti. Motivate eccezioni devono essere preventivamente autorizzate dalla ripartizione provinciale competente.


Art. 3 - Utenza e ammissione

1. Il servizio si rivolge in primo luogo a persone anziane ultrasessantacinquenni residenti in Alto Adige, che non sono più in grado di gestire autonomamente o con l’aiuto di altre persone la propria vita quotidiana presso il proprio domicilio.

2. Nel caso in cui all’interno degli alloggi previsti per il servizio rimangano posti liberi e non vi siano richieste pendenti di persone anziane, l’ente gestore può prescindere dal limite di età e dai presupposti di cui al comma 1 per ammettere come utenti persone con problemi specifici o affette da forme di dipendenza, malattie psichiche o disabilità, sulla base di una proposta del distretto sociale competente.

3. Sono ammessi al servizio le/gli utenti non inquadrati in alcun livello di non autosufficienza oppure con inquadramento al primo o al secondo livello.

4. Ai fini dell’ammissione deve essere effettuata una valutazione sociale della/dell’utente e del gruppo degli altri utenti. A tal fine vengono rilevati i seguenti aspetti:

a) la situazione sociale;

b) la capacità di convivenza;

c) il fabbisogno di assistenza dell’utente e delle altre/degli altri utenti.

5. Al momento dell’ammissione, l’utente elabora insieme alla persona responsabile del servizio un contratto di accompagnamento/assistenza in cui sono definite le modalità atte a garantire accompagnamento, assistenza e aiuto adeguati alle rispettive esigenze.

6. Le/Gli utenti, le cui condizioni nel corso del tempo peggiorano a tal punto che non è più possibile garantire loro un’assistenza adeguata, o quelli che, secondo la valutazione sociale di una operatrice/un operatore sociale, non sono più in grado di abitare nell’alloggio o la cui permanenza nell’alloggio stesso risulta eccessivamente gravosa per gli altri residenti, devono trasferirsi in una struttura adatta alle loro esigenze.

7. Le persone anziane vengono trasferite in questo caso in una residenza per anziani, tutti gli altri utenti invece in una struttura adatta alle rispettive esigenze.


Art. 4 - Gestione del servizio

1. Il servizio è gestito direttamente dal Comune o trasferito ad altri soggetti di cui all’articolo 1, comma 2, e all’articolo 20 della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, e successive modifiche, prevalentemente a enti gestori di strutture residenziali.

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