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L. 09/01/2019, n. 3

Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici.
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Art. 1.

1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 9, dopo il terzo comma è aggiunto il seguente:

“Nei casi preveduti dalle disposizioni precedenti, la richiesta del Ministro della giustizia o l’istanza o la querela della persona offesa non sono necessarie per i delitti previsti dagli articoli 320, 321 e 346-bis”;

b) all’articolo 10, dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:

“La richiesta del Ministro della giustizia o l’istanza o la querela della persona offesa non sono necessarie per i delitti previsti dagli articoli 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322 e 322-bis”;

c) l’articolo 32-quater è sostituito dal seguente:

“Art. 32-quater (Casi nei quali alla condanna consegue l’incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione). — Ogni condanna per i delitti previsti dagli articoli 314, primo comma, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 355, 356, 416, 416-bis, 437, 452-bis, 452-quater, 452-sexies, 452-septies, 452-quaterdecies, 501, 501-bis, 640, secondo comma, numero 1, 640-bis e 644, commessi in danno o a vantaggio di un’attività imprenditoriale o comunque in relazione ad essa, importa l’incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione”;

d) all’articolo 158, il primo comma è sostituito dal seguente:

“Il termine della prescrizione decorre, per il reato consumato, dal giorno della consumazione; per il reato tentato, dal giorno in cui è cessata l’attività del colpevole; per il reato permanente o continuato, dal giorno in cui è cessata la permanenza o la continuazione”;

e) all’articolo 159:

1) il secondo comma è sostituito dal seguente:

“Il corso della prescrizione rimane altresì sospeso dalla pronunzia della sentenza di primo grado o del decreto di condanna fino alla data di esecutività della sentenza che definisce il giudizio o dell’irrevocabilità del decreto di condanna”;

2) il terzo e il quarto comma sono abrogati;

f) all’articolo 160:

1) il primo comma è abrogato;

2) al secondo comma, la parola: “pure” è soppressa;

g) all’articolo 165, quarto comma, dopo la parola: “320” è inserita la seguente: “, 321” e le parole: “di una somma equivalente al profitto del reato ovvero all’ammontare di quanto indebitamente percepito dal pubblico ufficiale o dall’incaricato di un pubblico servizio, a titolo di riparazione pecuniaria in favore dell’amministrazione lesa dalla condotta del pubblico ufficiale o dell’incaricato di un pubblico servizio, ovvero, nel caso di cui all’articolo 319-ter, in favore dell’amministrazione della giustizia,” sono sostituite dalle seguenti: “della somma determinata a titolo di riparazione pecuniaria ai sensi dell’articolo 322-quater,”;

h) all’articolo 166, primo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Nondimeno, nel caso di condanna per i delitti previsti dagli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis e 346-bis, il giudice può disporre che la sospensione non estenda i suoi effetti alle pene accessorie dell’interdizione dai pubblici uffici e dell’incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione”;

i) all’articolo 179 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

“La riabilitazione concessa a norma dei commi precedenti non produce effetti sulle pene accessorie perpetue. Decorso un termine non inferiore a sette anni dalla riabilitazione, la pena accessoria perpetua è dichiarata estinta, quando il condannato abbia dato prove effettive e costanti di buona condotta”;

l) all’articolo 316-ter, primo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “La pena è della reclusione da uno a quattro anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso della sua qualità o dei suoi poteri”;

m) l’articolo 317-bis è sostituito dal seguente:

“Art. 317-bis (Pene accessorie). — La condanna per i reati di cui agli articoli 314, 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis e 346-bis importa l’interdizione perpetua dai pubblici uffici e l’incapacità in perpetuo di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio. Nondimeno, se viene inflitta la reclusione per un tempo non superiore a due anni o se ricorre la circostanza attenuante prevista dall’articolo 323-bis, primo comma, la condanna importa l’interdizione e il divieto temporanei, per una durata non inferiore a cinque anni né superiore a sette anni.

Quando ricorre la circostanza attenuante prevista dall’articolo 323-bis, secondo comma, la condanna per i delitti ivi previsti importa le sanzioni accessorie di cui al primo comma del presente articolo per una durata non inferiore a un anno né superiore a cinque anni”;

n) all’articolo 318, primo comma, le parole: “da uno a sei anni” sono sostituite dalle seguenti: “da tre a otto anni”;

o) all’articolo 322-bis:

1) la rubrica è sostituita dalla seguente: “Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri”;

2) al primo comma, dopo il numero 5-bis) sono aggiunti i seguenti:

“5-ter) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell’ambito di organizzazioni pubbliche internazionali;

5-quater) ai membri delle assemblee parlamentari internazionali o di un’organizzazione internazionale o sovranazionale e ai giudici e funzionari delle corti internazionali”;

3) al secondo comma, numero 2), le parole: “, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali ovvero al fine di ottenere o di mantenere un’attività economica o finanziaria” sono soppresse;

p) dopo l’articolo 322-ter è inserito il seguente:

“Art. 322-ter.1 (Custodia giudiziale dei beni sequestrati). — I beni sequestrati nell’ambito dei procedimenti penali relativi ai delitti indicati all’articolo 322-ter, diversi dal denaro e dalle disponibilità finanziarie, possono essere affidati dall’autorità giudiziaria in custodia giudiziale agli organi della polizia giudiziaria che ne facciano richiesta per le proprie esigenze operative”;

q) all’articolo 322-quater, dopo la parola: “320” è inserita la seguente: “, 321” e le parole: “di una somma pari all’ammontare di quanto indebitamente ricevuto dal pubblico ufficiale o dall’incaricato di un pubblico servizio a titolo di riparazione pecuniaria in favore dell’amministrazione cui il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio appartiene, ovvero, nel caso di cui all’articolo 319-ter, in favore dell’amministrazione della giustizia,” sono sostituite dalle seguenti: “di una somma equivalente al prezzo o al profitto del reato a titolo di riparazi

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