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Ord. P.C.M. 10/05/2018, n. 56

Approvazione del secondo programma degli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino delle opere pubbliche nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016. Modifiche e integrazioni alle ordinanze n. 27 del 9 giugno 2017, n. 33 dell’11 luglio 2017, n. 37 dell’8 settembre 2017 e n. 38 dell’8 settembre 2017. Individuazione degli interventi che rivestono importanza essenziale ai fini della ricostruzione. (Ordinanza n. 56).

Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- Ord. P.C.M. 23/12/2020, n. 109
- Ord. P.C.M. 02/08/2019, n. 80
- Ord. P.C.M. 12/09/2018, n. 67

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Premessa


Il Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016;


Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016, recante “Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria”;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 9 settembre 2016 con cui Vasco Errani è stato nominato Commissario Straordinario del Governo, ai sensi dell’art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni, ai fini della ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall’evento sismico del 24 agosto 2016;

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 27 ottobre 2016, recante l’estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 26 ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 ottobre 2016, recante l’ulteriore estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 30 ottobre 2016 hanno nuovamente colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica dell’11 settembre 2017 con cui l’On. Paola De Micheli è stata nominata Commissario straordinario del Governo, ai sensi dell’articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni, ai fini della ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall’evento sismico del 24 agosto 2016;

Visto il decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, pubblicato in Gazzetta Ufficiale 18 ottobre 2016, n. 244, recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016”, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 294 del 17 dicembre 2016 e, in particolare:

a) l’articolo 2, comma 1, lettera c), in forza del quale il Commissario straordinario del Governo opera una ricognizione e determina, di concerto con le Regioni e con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, secondo criteri omogenei, il quadro complessivo dei danni e stima il relativo fabbisogno finanziario, definendo altresì la programmazione delle risorse nei limiti di quelle assegnate;

b) l’articolo 2, comma 1, lettera e), in forza del quale il Commissario straordinario svolge le funzioni di coordinamento degli interventi di ricostruzione e riparazione di opere pubbliche di cui al titolo II capo I ai sensi dell’articolo 14 del medesimo decreto legge;

c) l’articolo 2, comma 2, che attribuisce al Commissario straordinario, per l’esercizio delle funzioni di cui al comma 1 del medesimo articolo, il potere di adottare ordinanze, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell’ordinamento giuridico e delle norme dell’ordinamento europeo, previa intesa con i Presidenti delle Regioni interessate nell’ambito della cabina di coordinamento di cui all’articolo 1, comma 5, del medesimo decreto legge;

d) l’articolo 7, comma 1, che prevede che i contributi per la riparazione o la ricostruzione degli immobili danneggiati o distrutti dall’evento sismico sono finalizzati, sulla base dei danni effettivamente verificatisi nelle zone di classificazione sismica 1, 2, e 3, a “riparare, ripristinare o ricostruire gli immobili «di interesse strategico», di cui al decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri 21 ottobre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 252 del 29 ottobre 2003 e quelli ad uso scolastico danneggiati o distrutti dall’evento sismico. Per tali immobili, l’intervento deve conseguire l’adeguamento sismico ai sensi delle vigenti norme tecniche per le costruzioni” (lettera b) nonché a “riparare, o ripristinare gli immobili soggetti alla tutela del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, danneggiati dall’evento sismico. Per tali immobili, l’intervento di miglioramento sismico deve conseguire il massimo livello di sicurezza compatibile con le concomitanti esigenze di tutela e conservazione dell’identità culturale del bene stesso” (lettera c);

e) l’articolo 14, comma 1, in base al quale “Con provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 2, comma 2, è disciplinato il finanziamento, nei limiti delle risorse stanziate allo scopo, per la ricostruzione, la riparazione e il ripristino degli edifici pubblici, per gli interventi volti ad assicurare la funzionalità dei servizi pubblici, nonché per gli interventi sui beni del patrimonio artistico e culturale, compresi quelli sottoposti a tutela ai sensi del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, che devono prevedere anche opere di miglioramento sismico finalizzate ad accrescere in maniera sostanziale la capacità di resistenza delle strutture, nei Comuni di cui all’articolo 1, attraverso la concessione di contributi a favore (…) degli immobili adibiti ad uso scolastico o educativo per la prima infanzia, ad eccezione di quelli paritari, e delle strutture edilizie universitarie, nonché degli edifici municipali, delle caserme in uso all’amministrazione della difesa, degli immobili demaniali, delle strutture sanitarie e socio sanitarie di proprietà pubblica e degli immobili di proprietà di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, formalmente dichiarati di interesse storico-artistico ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ed utilizzati per le esigenze di culto” (lettera a);

f) l’articolo 14, comma 1, lettera a-bis), il quale prevede che con provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 2, comma 2, è disciplinato il finanziamento, nei limiti delle risorse stanziate allo scopo, per la ricostruzione, la riparazione e il ripristino degli immobili di proprietà pubblica, ripristinabili con miglioramento sismico entro il 31 dicembre 2018, per essere destinati alla soddisfazione delle esigenze abitative delle popolazioni dei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi dal 24 agosto 2016;

g) l’articolo 14, comma 2, in base al quale “Al fine di dare attuazione alla programmazione degli interventi di cui al comma 1, con provvedimenti adottati ai sensi dell’art. 2, comma 2, si provvede”, tra l’altro, a “predisporre e approvare un piano delle opere pubbliche, comprensivo degli interventi sulle opere di urbanizzazione danneggiate dagli eventi sismici o dagli interventi di ricostruzione eseguiti in conseguenza di detti eventi ed ammissibili a contributo in quanto non imputabili a dolo o colpa degli operatori economici, articolato per le quattro Regioni interessate, che quantifica il danno e ne prevede il finanziamento in base alla risorse disponibili” (lettera a) nonché a “predisporre ed approvare un piano di interventi sui dissesti idrogeologici, comprensivo di quelli previsti sulle aree suscettibili instabilità dinamica in fase sismica ricomprese nei centri e nuclei interessati dagli strumenti urbanistici attuativi come individuate ai sensi dell’articolo 11, comma 1, lettera c), con priorità per dissesti che costituiscono pericolo per centri abitati ed infrastrutture” (lettera c);

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Art. 1 - Secondo programma degli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino delle opere pubbliche nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016

1. È approvato il secondo programma degli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino delle opere pubbliche nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016.

2. Al fine di assicurare la pronta attuazione del programma di interventi cui al comma 1, nell’Allegato n. 1 alla presente ordinanza, che costituisce parte integrante e sostanziale della stessa, sono indicate, sulla base delle segnalazioni effettuate dai Presidenti delle Regioni &

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Art. 2 - Modifiche alle ordinanze n. 33 dell’11 luglio 2017 e n. 37 dell’8 settembre 2017

1. All’ordinanza del Commissario straordinario n. 33 dell’11 luglio 2017 sono apportate le seguenti modifiche:

a) all’articolo 1, il comma 4 è sostituito dal seguente: “Agli oneri derivanti dalla realizzazione degli interventi indicati nell’allegato n. 1 della presente ordinanza, stimati in complessivi euro 218.528.382,31, si provvede:

- nel limite di euro 203.346.752,31 con le risorse proprie del fondo di cui all’

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Art. 3 - Individuazione degli interventi che rivestono importanza essenziale ai fini della ricostruzione

1. In considerazione del ruolo fondamentale da essi svolto ai fini della permanenza e della vita delle comunità residenti nei Comuni interessati, gli interventi ricompresi negli elenchi di cui agli Allegati 1, 2 e 3 alla presente ordinanza, relativi ad edifici scolastici, a strutture e presidi ospedalieri, a caserme e ad immobili adib

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Art. 4 - Attività di progettazione

1. Per ciascun intervento indicato nell’Allegato 1 alla presente ordinanza i soggetti di cui all’articolo 14, comma 4, del decreto-legge provvedono all’attività di progettazione. In particolare, i predetti soggetti predispongono i progetti esecutivi ai sensi dell’articolo 14, commi 4 e 4-bis, del decreto-legge, ovvero, per gli interventi soggetti a procedura accelerata a norma del comma 3 del precedente articolo 3, i progetti definitivi.

2. Al fine di rendere omogeneo e uniforme il livello di approfondimento della progettazione, entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente ordinanza il Commissario straordinario provvede con apposite linee guida a individuare gli elaborati che costituiscono il contenuto minimo dei progetti definitivi da predisporre ai sensi del comma 1, anche in deroga alle disposizioni regolamentari di cui all’articolo 23, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Fino all’adozione delle predette linee guida, all’attività di progettazione si procede nel rispetto della vigente normativa regolamentare.

3. Per lo svolgimento dell’attività di cui al comma 1, i soggetti di cui all’articolo 14, comma 4, del decreto-legge possono provvedere anche mediante il conferimento di appositi incarichi:

a) per importi inferiori a quelli di cui all’

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Art. 5 - Approvazione dei progetti e affidamento dei lavori

1. In tutte le ipotesi di cui al comma 1 dell’articolo 4, i progetti definitivi una volta predisposti sono sottoposti dai soggetti di cui all’articolo 14, comma 4, del decreto-legge all’approvazione della Conferenza permanente o della Conferenza regionale a norma dell’articolo 16, commi 3, lettera a-bis), e 4, del medesimo decreto-legge. Nell’ambito della Conferenza, l’Ufficio speciale per la ricostruzione territorialmente competente esprime il proprio parere in ordine alla coerenza e congruità dell’intervento rispetto ai danni causati dagli eventi sismici.

2. Salvo quanto previsto al successivo articolo 6, nei 45 giorni successivi alla ricezione del parere favorevole della Conferenza i soggetti di cui all’articolo 14, comma 4, del decreto-legge procedono alla predisposizione del progetto esecutivo. Quest’ultimo, all’esito delle attività d

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Art. 6 - Procedura accelerata per gli interventi di importanza essenziale

1. Nei casi di cui all’articolo 3, e salvi quelli individuati a norma del comma 3 del medesimo articolo, i soggetti di cui all’articolo 14, comma 4, del decreto-legge provvedono, all’esito del parere favorevole della Conferenza ed entro quindici giorni dal completamento delle attività di verifica e validazione effettuate sul progetto definitivo a norma dell’articolo 26 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, a trasmettere il progetto con la documentazione allegata alla centrale di committenza individuata per l’affidamento della progettazione esecutiva e dei lavori sulla base dell’articolo 18 del decreto-legge. Qualora il soggetto attuatore dell’intervento sia diverso dal soggetto che ha proceduto alla progettazione, il progetto è trasmesso a quest’ultimo nei dieci giorni successivi al completamento delle attività di verifica e validazione; nei quindici giorni successivi, il soggetto attuatore provvede a inoltrare il progetto e la documentazione allegata alla centrale di committenza.

2. L’affidamento della progettazione esecutiva e dell’esecuzione dei lavori avviene con la procedura negoziata di cui all’articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, come disciplinata dall ’articolo 14, comma 3-bis, del decreto-legge, sulla base del progetto d

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Art. 7 - Interventi su edifici di proprietà mista pubblica e privata

1. Gli edifici ad uso pubblico ricompresi nei Piani delle opere pubbliche approvati con la presente o con altre ordinanze commissariali, qualora contengano unità immobiliari di proprietà mista, pubblica e privata, sono ammessi a contributo secondo le modalità di cui ai commi successivi.

2. Ferma restando l&

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Art. 8 - Controlli dell’Autorità nazionale anticorruzione

1. I controlli sulle procedure di gara riservati all’Autorità nazionale anticorruzione sono disciplinati, oltre che dall’Accordo per l’esercizio dei compiti di alta sorveglianza e di garanzia della correttezza e della trasparenza delle procedure connesse alla ricostruzione pubblica sottoscritto t

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Art. 9 - Disposizioni transitorie

1. Per gli interventi contenuti negli allegati alle ordinanze del Commissario straordinario n. 33 dell’11 luglio 2017 e n. 37 dell’8 settembre 2017, come modificati dall’articolo 2, fatta eccezione per quelli assogge

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Art. 10 - Modifiche e integrazioni all’ordinanza n. 27 del 9 giugno 2017

1. All’ordinanza del Commissario straordinario n. 27 del 9 giugno 2017 sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:

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Art. 11 - Disposizioni finanziarie

1. Agli oneri economici derivanti dall’attuazione della presente ordinanza, pari a complessivi euro 897.037.141,17, si provvederà con le risorse del Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate di cui all’articolo 4 del decreto-legge n. 189 del 2016.

2. Al fine di consentire l’immediato avvio dei primi interventi, per il 2018 è stanziata la somma di euro 500.000.000,00; per il 2019 è stanziata la somma di euro 397.037.141,17. Tali stanziamenti saranno ripartiti fra le Regioni interessate secondo g

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Art. 12 - Entrata in vigore ed efficacia

1. La presente ordinanza è trasmessa alla Corte dei Conti per il controllo preventivo di legittimità, è comunicata al Presidente del Consiglio dei

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Allegato 1

N1

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Allegato 2

Parte di provvedimento in formato grafico

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Allegato 3

Parte di provvedimento in formato grafico

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Allegato 4

N1

Parte di provvedimento in formato grafico

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