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D. Pres.R. Friuli Venezia Giulia 22/06/2017, n. 0140/Pres.

Regolamento recante modalità di organizzazione, di gestione e di finanziamento delle attività di formazione professionale e delle attività non formative connesse ad attività di formazione professionale, in attuazione dell’articolo 53 della legge regionale 16 novembre 1982, n. 76 (Ordinamento della formazione professionale).
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- D. Dir. R. 22/04/2020, n. 4495
- D. Dir. R. 07/05/2018, n. 3525
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Testo del provvedimento


N1


IL PRESIDENTE


VISTA la legge regionale 16 novembre 1982, n. 76 (Ordinamento della formazione professionale), la quale prevede una disciplina organica per gli interventi in materia di formazione professionale sul territorio regionale;

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
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Allegato - Regolamento recante modalità di organizzazione, di gestione e di finanziamento delle attività di formazione professionale e delle attività non formative connesse ad attività di formazione professionale, in attuazione dell'articolo 53 della legge regionale 16 novembre 1982, n. 76 (Ordinamento della formazione professionale)

Art. 1 - Finalità

1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'articolo 53 della legge regionale 16 novembre 1982, n. 76 (Ordinamento della formazione professionale), le modalità di organizzazione, di gestione e di finanziamento delle attività di formazione professionale e delle attività non formative connesse ad attività di formazione professionale.


Art. 2 - Definizioni delle attività

1. Le attività, formative e non formative, previste dalla legge regionale 76/1982 e oggetto del presente regolamento sono definite operazioni.

2. Per operazione si intende un progetto o un gruppo di progetti selezionati dall'ufficio regionale competente che contribuisce alla realizzazione delle finalità di cui all'articolo 1 della legge regionale 76/1982.

3. Le operazioni di carattere formativo si riferiscono ad attività di formazione professionale e possono essere collettive, con la partecipazione di un gruppo di allievi, o individuali, con la partecipazione di un unico allievo.

4. Le operazioni di carattere non formativo si suddividono in operazioni riferite ad azioni di accompagnamento e operazioni riferite ad azioni di sistema.

5. Le operazioni relative ad azioni di accompagnamento costituiscono supporto alle operazioni formative e comprendono interventi di assistenza quali la fornitura di vitto o convitto agli allievi che partecipano ai percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP), di tutoraggio pedagogico e di sostegno alla partecipazione di soggetti svantaggiati alle varie operazioni formative.

6. Le azioni di sistema si realizzano principalmente attraverso attività di studio, analisi, ricerca e valutazione, attività di carattere seminariale di breve durata, di informazione professionale su temi specifici, attività di progettazione, di coordinamento tecnico-amministrativo di progetti complessi.

7. Qualora un'operazione si configuri come primo esemplare e modello di una serie di progetti formativi o non formativi successivi, in sede di presentazione e selezione l'operazione costituisce un prototipo, per assumere successivamente, in fase di attuazione e gestione, la denominazione di edizione corsuale o seminariale. Ciascun prototipo si realizza attraverso una o più edizioni.


Art. 3 - Realizzazione delle attività

1. Per la realizzazione delle attività di cui all'articolo 2, l'ufficio regionale competente emana periodicamente avvisi pubblici che definiscono la procedura di presentazione, selezione e gestione delle operazioni fermo restando quanto disposto dal presente regolamento.

2. Alle operazioni di carattere non formativo di cui all'articolo 2, comma 4, non si applicano gli articoli 9, 10 e 11.

3. Per operazioni di natura complessa e prolungata nel tempo, l'ufficio regionale competente può individuare preventivamente attraverso una procedura ad evidenza pubblica i soggetti attuatori ai quali vengono successivamente impartite, attraverso una o più direttive, le indicazioni relative alla modalità ed ai termini di presentazione e gestione delle operazioni fermo restando quanto disposto dal presente regolamento.


Art. 4 - Soggetti proponenti e soggetti attuatori

1. Le operazioni sono presentate da soggetti privati o pubblici non territoriali, senza scopo di lucro, aventi tra i propri fini statutari la formazione professionale, definiti soggetti proponenti.

2. Le operazioni selezionate secondo le modalità di cui all'articolo 6 sono realizzate dai soggetti proponenti che assumono la denominazione di soggetti attuatori.

3. All'avvio dell'operazione, il soggetto attuatore deve essere accreditato ai sensi della disciplina regionale in materia di accreditamento.


Art. 5 - Modalità di presentazione delle candidature e delle operazioni

1. Le operazioni sono presentate attraverso l'utilizzo del sistema informativo regionale e sono gestite secondo le modalità e nei termini stabiliti dagli avvisi pubblici tenuto conto di quanto disposto dal presente regolamento e dalle specifiche tecniche di cui all'allegato 1.

2. Le candidature da parte di soggetti attuatori per lo svolgimento di operazioni di natura complessa e prolungata nel tempo di cui all'articolo 3, comma 3, sono presentate, attraverso l'utilizzo del sistema informativo regionale, secondo le modalità e nei termini stabiliti dagli avvisi pubblici tenuto conto di quanto disposto dal presente regolamento.

3. La presentazione delle candidature dei soggetti attuatori e delle operazioni rappresenta l'avvio della procedura amministrativa che, attraverso il sistema informativo regionale, assicura la conservazione e tracciabilità di tutti gli elementi di conoscenza funzionali all'attività di gestione e controllo esercitata dall'ufficio regionale competente.

4. Le modalità di registrazione al sistema informativo regionale sono definite dall'avviso pubblico o dalla direttiva di riferimento.

5. Ai fini della presentazione dell'operazione è necessario compilare l'apposito formulario on line all'interno del sistema informativo regionale, secondo le indicazioni previste dall'avviso pubblico o dalla direttiva di riferimento.

6. La domanda di finanziamento risultante dalla compilazione on line del formulario è sottoscritta con firma elettronica qualificata dal legale rappresentante, o suo delegato, del soggetto proponente. La domanda di finanziamento è corredata da copia scansionata in formato "PDF" del documento attestante l'avvenuto pagamento dell'imposta di bollo, ove dovuta.

7. L'operazione e la candidatura dei soggetti attuatori è presentata all'ufficio regionale competente esclusivamente tramite posta elettronica certificata (PEC) secondo le modalità e i termini stabiliti nell'avviso pubblico o nella direttiva di riferimento.

8. Le modalità di presentazione dei prototipi di cui all'articolo 2, comma 7, seguono le stesse modalità previste per la presentazione di un'operazione.


Art. 6 - Modalità di selezione e approvazione delle candidature e delle operazioni

1. La selezione delle operazioni e delle candidature dei soggetti attuatori avviene con l'applicazione delle metodologie e dei criteri per la selezione delle operazioni da ammettere al finanziamento del Programma Operativo Regionale - POR- del Fondo Sociale Europeo nel tempo vigente e riportate nell'avviso pubblico e nelle direttive di riferimento.

2. La selezione si conclude nel termine di sessanta giorni dalla scadenza dei termini previsti per la presentazione delle operazioni.

3. Gli esiti della selezione sono approvati con decreto del Direttore dell'ufficio regionale competente, entro trenta giorni dalla conclusione della selezione. Il decreto pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione e sul sito internet www.regione.fvg.it riporta, salvo diversamente disposto dall'avviso pubblico o dalla direttiva di riferimento:

a. la graduatoria delle candidature/operazioni, con l'indicazione delle candidature/operazioni ammesse al finanziamento in base alla disponibilità finanziaria prevista;

b. l'elenco delle candidature/operazioni non approvate;

c. l'elenco delle candidature/operazioni escluse dalla valutazione.

4. Le modalità di selezione dei prototipi di cui all'articolo 2, comma 7, seguono le stesse modalità previste per la selezione di un'operazione.

5. La selezione delle operazioni di carattere non formativo avviene secondo quanto previsto nell'avviso pubblico di riferimento.


Art. 7 - Modalità di avvio delle operazioni

1. Le modalità di avvio delle operazioni formative sono definite dall'allegato 1.

2. Le operazioni possono essere avviate dopo la concessione del finanziamento prevista all'articolo 13.

3. È facoltà del soggetto attuatore avviare l'operazione prima della concessione del finanziamento, ma successivamente alla presentazione dell'operazione, sulla base di quanto previsto dall'avviso pubblico o dalla direttiva di riferimento. In tali casi la documentazione relativa all'avvio dell'operazione di cui all'articolo 2, comma 1, dell'allegato 1 è accompagnata da una nota formale del soggetto attuatore, nella quale si attesta che l'avvio dell'operazione avviene sotto la propria responsabilità e si solleva l'ufficio regionale competente da ogni onere nel caso di mancata concessione del finanziamento dell'operazione.


Art. 8 - Articolazione delle operazioni

1. Le operazioni, fatte salve modifiche di carattere non sostanziale, si svolgono secondo quanto previsto dalla proposta approvata. Le variazioni agli obiettivi e ai contenuti dell'operazione approvata, compresa la loro articolazione oraria e ferma restando la durata complessiva dell'operazione, solo in casi eccezionali debitamente motivati e autorizzati dall'ufficio regionale competente.

2. Le operazioni di carattere formativo, salvo diversamente disposto dall'avviso pubblico o dalla direttiva di riferimento, non possono prevedere più di 6 giornate di formazione alla settimana, con non più di 8 ore giornaliere di formazione, di cui non più di 6 consecutive, per un massimo di 40 ore settimanali. Non sono ammesse attività di formazione in giornate festive. Salvo il limite massimo delle 40 ore settimanali, sono possibili deroghe, autorizzate dall'ufficio regionale competente, a fronte di motivate esigenze.

3. Salvo diversamente disposto dall'avviso pubblico o dalla direttiva di riferimento, le ore di formazione devono essere realizzate nell'arco di tempo compreso tra le ore 07.00 e le ore 23.00. In casi motivati possono essere preventivamente autorizzate attività di formazione al di fuori della fascia oraria indicata.

4. Le operazioni di carattere formativo, salvo diversamente disposto dall'avviso pubblico o dalla direttiva di riferimento, possono prevedere le seguenti modalità didattiche:

a. attività d'aula;

b. attività laboratoriali;

c. stage o tirocinio curricolare.

5. Le attività d'aula e le attività laboratoriali sono finalizzate al conseguimento di conoscenze, abilità e competenze teoriche e pratiche previste dall'operazione. Le attività d'aula sono generalmente caratterizzate da un approccio prevalentemente teorico; le attività laboratoriali, svolte presso laboratori dedicati, si contraddistinguono per una connotazione maggiormente applicativa.

6. Nel caso di operazioni riferite alla tipologia "formazione continua" le attività laboratoriali possono sostanziarsi in:

a. attività al di fuori del ciclo di produzione;

b. attività in affiancamento all'interno del ciclo di produzione. Quest'ultime si realizzano con la partecipazione degli allievi all'attività produttiva secondo una organizzazione che renda tale attività strettamente finalizzata all'apprendimento ed accuratamente monitorata da personale esperto cui siano attribuiti ruoli formativi o di tutoraggio.

7. Lo stage è un periodo di permanenza dei partecipanti dell'operazione in azienda o presso altra realtà lavorativa, collocato preferibilmente nelle fasi intermedie o conclusive del percorso formativo, per sperimentare le abilità acquisite e finalizzare specifici apprendimenti. Esso è attentamente definito e progettato per quanto riguarda gli obiettivi, i livelli di autonomia, il ruolo/contesto di inserimento, la durata e l'articolazione.

8. Lo svolgimento dello stage deve essere documentato da un accordo sottoscritto dal soggetto attuatore e dal soggetto ospitante. L'accordo, parte integrante della documentazione finale attestante la realizzazione dell'operazione, contiene i seguenti elementi:

a. finalità, tipologia e modalità dello stage con l'indicazione della durata, frequenza, orario;

b. riferimento all'operazione entro cui lo stage si inquadra con indicazione del relativo codice attribuito dall'ufficio regionale competente;

c. nominativo del partecipante e le mansioni attribuite;

d. nominativo del tutor aziendale;

e. diritti e obblighi delle parti;

f. impegno al rispetto delle norme relative alla sicurezza e salute nei luoghi di lavoro da parte del datore di lavoro.

9. Possono essere previste, in alternativa alla frequenza dello stage, la predisposizione di ulteriori attività laboratoriali o di specifici project work nei seguenti casi:

a. allievi occupati qualora espressamente previsto dall'avviso pubblico o dalla direttiva di riferimento;

b. allievi in particolari situazioni di disagio o di svantaggio qualora espressamente previsto dall'avviso pubblico o dalla direttiva di riferimento o a seguito di comunicazione debitamente motivata all'ufficio regionale competente.

10. In caso di impossibilità da parte di un partecipante alla frequenza dello stage a causa di una situazione di malattia o di altre situazioni normativamente tutelate, lo stage può essere recuperato, previa comunicazione all'ufficio regionale competente.

11. Fra il soggetto ospitante e chi viene ospitato in stage non si instaura alcun tipo di rapporto di lavoro; l'ospit

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