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L. P. Trento 03/10/2007, n. 15

Disciplina delle attività culturali.
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Capo I - Disposizioni generali
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Art. 1 - Principi e finalità

1. La Provincia autonoma di Trento, per la valorizzazione della sua speciale autonomia, riconosce la cultura quale fattore strategico per lo sviluppo sociale ed economico della comunità e per il miglioramento del benessere individuale e collettivo, nonché quale strumento di sostegno alla conoscenza, alla consapevolezza, alla creatività, all'innovazione e allo sviluppo sostenibile.

2. Questa legge disciplina le attività culturali della Provincia, nonché quelle di rilievo provinciale, anche proposte o realizzate da altri soggetti, finanziate in tutto o in parte dalla Provincia, assicurando in o

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Art. 2 - Obiettivi generali

1. Costituiscono obiettivi generali di questa legge:

a) sviluppare azioni per favorire la programmazione partecipata, il coordinamento e la valutazione delle attività culturali;

b) sviluppare l'integrazione delle attività culturali anche attraverso la collaborazione tra la Provincia, i comuni, le comunità di cui alla legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 - 2 - (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino), le altre istituzioni pubbliche e private e gli operatori culturali;

c) promuovere lo sviluppo del sistema museale e del sistema bibliotecario trentino;

d) promuovere il coordinamento e l'integrazione delle attività del sistema bibliotecario, del sistema museale e del sistema dello spettacolo, favorendo e valorizzando la disponibilità delle informazioni e delle conoscenze;

e) promuovere un'adeguata distribuzione dell'offerta cult

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Capo II - Strumenti della programmazione delle attività culturali della Provincia
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Art. 3 - Linee guida per le politiche culturali della Provincia

1. In coerenza con gli obiettivi generali fissati da questa legge e con le indicazioni del programma di sviluppo provinciale, la Giunta provinciale definisce gli indirizzi pluriennali per la programmazione delle attività culturali della Provincia; a tal fine, la Giunta provinciale approva le linee guida per le politiche culturali, aggiornabili annualmente, contenenti:

0a) l'analisi complessiva del settore in ambito provinciale sulla base delle indicazioni e dei dati forniti dal sistema informativo cultura

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Art. 4 - Conferenza provinciale per la cultura

N66

1. Per raccogliere le indicazioni e le valutazioni del mondo della cultura e p

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Art. 5 - Sistema informativo culturale e valutazione delle politiche culturali

N31

1. La struttura provinciale competente in materia di attività culturali svolge le attività di N32 consulenza e di supporto tecnico alla Provincia, alle istituzioni culturali e, se richiesto, ai comuni nonché per realizzare il sistema informativo culturale della Provincia.

2. In particolare la struttura provinciale svolge le seguenti attività:

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Capo III - Soggetti e funzioni
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Art. 6 - Soggetti

1. Concorrono al raggiungimento degli obiettivi generali fissati da questa legge la Provincia, i comuni, le comunità, le istituzion

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Art. 7 - Funzioni della Provincia

1. La Provincia, nel definire le politiche di governo delle proprie attività culturali, assicura pluralismo e libertà di espressio

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Art. 8 - Progetti culturali sovracomunali per lo sviluppo territoriale

N30

1. La Provincia promuove lo sviluppo locale anche attraverso la va

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Capo IV - Attività culturali di rilievo provinciale
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Art. 9 - Interventi della Provincia

1. La Provincia assume le iniziative e gli interventi per il conseguimento degli obiettivi generali fissati da questa legge in conformità alle indicazioni contenute nelle linee guida per le politiche culturali. In particolare, la Provincia assicura lo svolgimento delle seguenti attività:

a) promozione e realizzazione di iniziative e di manifestazioni culturali di rilievo provinciale anche rivolte alla valorizzazione, conoscenza e fruizione dei beni culturali e del patrimonio paesaggistico-ambientale;

b) finanziamento di progetti e iniziative culturali di rilievo provinciale proposti da istituzioni e da operatori culturali, compresi i soggetti che costituiscono il sistema museale e il sistema bibliotecario trentino;

c) promozione e sostegno della formazione musicale di base erogata dalle scuole musicali e delle iniziative di formazione delle federazioni delle associazioni di volontariato culturale rappresentative dei cori e dei corpi bandistici, ivi compresa la formazione musicale erogata dalle medesime federazioni, gestita direttamente o tramite soggetti terzi individuati dalle stesse;

d) acquisizione, costruzione, sistemazione, ristrutturazione e ampliamento di strutture destinate alle attività culturali, ivi compresi l'acquisto e la manutenzione di arredi, di attrezzature, beni mobili, software compreso, strumenti, materiale di scena, costumi e altri accessori; N68

e) sostegno e promozione delle iniziative proposte da giovani artisti, sia in

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Art. 9-bis - Progetti intersettoriali e distretti culturali

N78

1. Nell'ambito degli interventi previsti dagli articoli 8 e 9, la Provincia promuove le iniziative culturali che hanno ricadute positive sullo sviluppo anche economico e sulla salvaguardia del territorio, nonché sullo sviluppo sociale, sulla salute e

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Art. 9-ter - Industrie culturali e creative

N36

1. Ai sensi della lettera m-quater) del comma 1 dell'articolo 9, la Provincia promuove lo sviluppo delle industrie culturali e creative, quale fattore volto a sviluppare proce

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Art. 10 - Istituzione della giornata dell'autonomia e della cultura trentina

1. Per celebrare il riconoscimento alla popolazione del Trentino dell'esercizio di un potere legislativo ed esecutivo autonomo ed una particolare tutela del pluralismo culturale e linguistico, è istituita il 5 settembre, ricorrenza della firma dell'accordo De Gasperi - Gruber, la giornata dell'autonomia e della cultura trentina.

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Art. 11 - Partecipazione della Provincia ad attività di rilievo provinciale

1. Per la realizzazione di attività culturali di rilievo provinciale a carattere continuativo la Provincia può definire in s

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Art. 12 - Agevolazioni per progetti culturali di rilievo provinciale

1. Per favorire la crescita della qualità dell'offerta culturale, la Provincia può sostenere progetti culturali, in coerenza con gli obiettivi definiti nelle linee guida per

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Art. 13 - Agevolazioni per la realizzazione di eventi straordinari

1. La Provincia può sostenere la realizzazione di specifici eventi culturali di rilievo provinciale non compresi tra le attività c

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Art. 14 - Sostegno dell'associazionismo culturale di rilievo provinciale

1. La Provincia riconosce l'associazionismo culturale quale elemento di valorizzazione della cultura e di salvaguardia delle tradizioni locali nonché di partecipazione, di aggregazione e di crescita sociale.

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Art. 15 - Agevolazioni per strutture, beni e software

1. La Provincia può concedere contributi ai soggetti culturali per la realizzazione di interventi relativi a strutture e attrezzature destinate ad attività culturali di rilievo provinciale. N84

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Art. 16 - Qualificazione di soggetti culturali

1. Per favorire il miglioramento qualitativo del sistema culturale provinciale, la Provincia adotta un sistema di qualificazione dei musei a carattere provinciale, delle federazioni di associazioni, delle scuole musicali di cui all'articolo 19 e delle biblioteche private di rilievo provinciale, secondo quanto previsto da quest'articolo. N89

2. Con deliberazione della Giunta provinciale, previo parere della competente commissione

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Capo V - Discipline particolari
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Art. 17 - Sistema bibliotecario trentino

N49

1. La Provincia attribuisce al sistema bibliotecario trentino il ruolo strategico nello sviluppo della cittadinanza e della democrazia attraverso l'apprendimento permanente, lo sviluppo culturale dell'individuo e dei gruppi sociali, il dialogo interculturale, il libero accesso alla conoscenza; la Provincia riconosce altresì la funzione delle biblioteche e del sistema bibliotecario, quale portale locale della conoscenza, inteso come infrastruttura di base territoriale aperta alla cittadinanza e all'interazione sociale e come presidio irrinunciabile per la conservazione e la tutela del patrimonio librario e la sua valorizzazione. A tal fine, la Provincia promuove e coordina il sistema bibliotecario trentino, con le modalità previste da questo articolo, anche favorendo l'integrazione dei servizi bibliotecari con a

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Art. 17-bis - Speciali misure a favore delle biblioteche private

N94

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Art. 18 - Catalogo bibliografico trentino

1. Per favorire la diffusione dell'informazione catalografica nonché l'integrazione dei servizi bibliotecari e bibliografici offerti dalle biblioteche aderenti al sistema bibliotecario trentino e al fine della tutela e della valorizzazione del patrimonio bibliografico trentino, la Provincia cura la gestione e l'aggiornamento del catalogo bibliografico trentino istituito con la legge provinciale 18 agosto 1981, n. 16 (Disposizioni in materia di catalogazione del patrimonio bibliografico del Trentino ed istituzione del catalogo bibliografico trentino)

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Art. 18-bis - Gestione associata dei servizi bibliotecari degli enti locali

N36

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Art. 19 - Scuole musicali

N20

1. La Provincia riconosce la formazione musicale di base svolta dalle scuole musicali iscritte al registro provinciale ai sensi dell'articolo 16, comma 2, lettera d), quale elemento di valorizzazione, di aggregazione nonché di crescita culturale e sociale in ambito locale e a tal fine promuove il loro coinvolgimento nell'ambito del sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino.

2. La Provincia sostiene la formazione musicale di base erogata dalle scuole musicali previste dal comma 1 mediante la concessione di finanziamenti in misura non superiore al 75 per cento della spesa ammessa, nel rispetto della normativa europea in materia di

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Art. 20 - Ecomusei

1. La Provincia riconosce, quale strumento dello sviluppo locale, gli ecomusei “promossi dagli enti locali” N11 che concorrono a recuperare, testimoniare e valorizzare la memoria storica, la vita, la cultura e le relazioni fra ambiente naturale e ambiente antropizzato, che promuovono e attuano progetti di sviluppo locale integrati con le politiche culturali, ambientali, economiche della ricerca e dell'innovazione, mediante:

a) la conservazione e il restauro di ambienti di vita tradizionali;

b) la valorizzazione di abitazion

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Art. 20-bis - Musei etnografici

N57

1. La Provincia riconosce, quali entità finalizzate alla salvaguardia delle tradizioni locali, i musei etnografici promossi dagli enti locali

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Art. 20-ter - Valorizzazione della figura di padre Eusebio Francesco Chini

N2

1. La Provincia riconosce l'importanza della figura di padre Eusebio Francesco Chini e promuove la divulgazione della conoscenza delle

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Art. 21 - Disposizioni a favore dello spettacolo

1. La Provincia promuove lo spettacolo quale strumento di espressione artistica e di promozione culturale, in particolare sostenendo le attività e le produzioni teatrali, musicali e coreutiche, quelle cinematografiche e audiovisive, nel rispetto del pluralismo culturale e della qualità artistica.

1-bis. La Provincia nell'ambito dello spettacolo assicura l'autonomia e la libertà di produzione, programmazione e iniziativa imprenditoriale. N16

2. La Provincia, nell'ambito delle linee guida per le politiche culturali, orienta gli interventi nel settore dello spettacolo avendo riguardo in particolare alla produzione, alla circuitazion

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Art. 21-bis - Fondo unico provinciale per lo spettacolo

1. È istituito il fondo unico provinciale per lo spettacolo.

2. Le risorse del fondo sono utilizzate per perseguire i seguenti obiettivi:

a) concorrere allo sviluppo del sistema dello spettacolo, favorendo la qualità dell'offerta, anche a carattere multidisciplinare, la pluralità delle espressioni artistiche, i progetti e i processi di lavoro a carattere innovativo, la qualificazione delle competenze artistiche, l'interazione tra lo spettacolo e l'intera filiera culturale, educativa e del turismo;

b) promuovere la centralità dell'utenza e favorire la partecipazione allo spettacolo, sostenendo progetti di rilevanza provinciale che mirano alla crescita di una of

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Art. 21-ter - Registro provinciale degli artisti

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Art. 22 - Centro servizi culturali S. Chiara

1. Il Centro servizi culturali S. Chiara è un ente pubblico economico, istituito con la legge provinciale 18 novembre 1988, n. 37 (Istituzione del Centro servizi culturali S. Chiara), "che funge da strumento della Provincia per la programmazione e il coordinamento delle attività di spettacolo sul territorio provinciale, anche con il coinvolgimento di soggetti costituiti in reti culturali territoriali, con la promozione dell'offerta culturale e con la produzione di iniziative e di spettacoli nelle strutture a esso affidate" N35. Il centro è disciplinato da un regolamento, da approvarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge, con il quale sono definiti le attività, l'organizzazione e il funzionamento, secondo quanto previsto dall'articolo 33, comma 2, della legge provinciale n. 3 del 2006.

2. Sono organi del centro:

a) il consiglio di amministrazione, composto da non più di cinque membri;

b) il presidente;

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Capo V-bis - Piccola editoria libraria indipendente

N22

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Art. 22-bis - Piccoli editori librari indipendenti

N23

1. Ai sensi di questa

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Art. 22-ter - Interventi a sostegno dell'editoria

N23

1. Per conseguire le finalità di questa legge la Provincia può sostenere le attività promosse dalle associazioni di piccoli editori librari indipendenti aventi le caratteristiche previste con deliberazione della Giunta provinciale nonché dai piccoli editori librari indipendenti operanti sul territorio provinciale per:

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Art. 22-quater - Tavolo dell'editoria

N23

1. È istituito il tavolo dell'editoria quale organo consultivo e di proposta della Giunta provinciale per la promozione delle attività editoriali in Trentino. Il tavolo si riunisce almeno una volta l'anno e formula proposte inerenti le attività editoriali e il lor

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Art. 22-quinquies - Linee guida della piccola editoria libraria indipendente

N23

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Capo VI - Musei provinciali
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Art. 23 - Sistema museale trentino

N98

1. Il sistema museale trentino persegue l'obiettivo di coniugare l'autonomia scientifica e gestionale dei musei con una programmazione integrata e coordinata delle attività museali, volta a ottimizzare l'uso delle risorse disponibili e a promuovere il miglioramento dei livelli qualitativi dell'offerta museale anche al fine del riconoscimento in ambito nazionale e internazionale.

2. Il sistema museale trentino è costituito da:

a) i musei della Provincia previsti dall'articolo 24;

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Art. 23-bis - Consiglio museale trentino

1. Nell'esercizio delle funzioni previste dagli articoli 3 e 7, la Provincia coordina il sistema museale trentino, favorendo l'integrazione dei musei e la qualificazione della loro offerta complessiva; a tal fine, la Provincia riconosce la rilevanza strategica del consiglio museale trentino (CMT), disciplinato da quest'articolo.

2. Il CMT, organismo complesso di coordinamento e supporto per le politiche museali provinciali, è costituito da:

a) la conferenza dei presidenti dei musei, composta dal Presidente della Provincia o dall'assessore competente in materi

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Art. 24 - Musei della Provincia

1. Sono musei della Provincia:

a) il Museo delle scienze, istituito con lo scopo di creare un centro di cultura nel campo delle scienze, con particolare attenzione alla storia naturale e al paesaggio montano, alla scienza e all'innovazione, al servizio della società e del suo sviluppo; N40

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Art. 25 - Ordinamento dei musei della Provincia

N44

1. I musei della Provincia sono enti di diritto pubblico aventi personalità giuridica e il loro ordinamento è disciplinato, secondo quanto previsto dall'articolo 33 della legge provinciale n. 3 del 2006, da specifici regolamenti, che in particolare definiscono:

a) la previsione eventuale di un consiglio di amministrazione e, qualora previsto, la sua composizione, il cui numero non può essere superiore a tre, il funzionamento e i compiti attribuiti allo stesso che, ferme restando le attribuzioni del direttore, comprendono in ogni

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Art. 25-bis - Compiti della Provincia per la realizzazione del sistema museale integrato

N45

1. Spetta alla Provincia, nel rispetto dell'autonomia culturale e scientifica dei musei della Provincia, svolgere per i musei previsti dall'articolo 24, i compiti e le attività di carattere trasversale volti a supportare la missione istituzionale degli stessi musei, secondo quanto previsto da questo articolo. Con gli atti organizzativi previsti dalla legge sul personale della Provincia 1997 sono dettate anche le disposizioni riguardanti le modalità per il coordinamento dei compiti delle strutture organizzative provinciali competenti e degli enti strumentali provinciali competenti in base all'ordinamento provinciale.

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Art. 26 - Museo diocesano tridentino e Museo storico italiano della guerra di Rovereto

1. La Provincia riconosce la funzione svolta dal Museo diocesano tridentino per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio

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Art. 26-bis - Tirocini formativi e di orientamento nel sistema museale trentino

N36

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Art. 26-ter - Formazione in materia di innovazione culturale

N36

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Capo VII - Disposizioni finanziarie, transitorie e abrogazioni
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Art. 27 - Norme di prima applicazione

1. In prima applicazione, gli interventi della Provincia previsti dal capo IV possono essere attuati anche prima dell'approvazione d

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Art. 28 - Abrogazioni e disposizioni transitorie

1. È abrogata la legge provinciale 18 agosto 1981, n. 16 (Disposizioni in materia di catalogazione del patrimonio bibliografico del Trentino e istituzione del catalogo bibliografico trentino), e l'articolo 34 della legge provinciale 30 luglio 1987, n. 12.

2. A decorrere dalla data stabilita con regolamento, sono abrogate:

a) la legge provinciale 27 novembre 1964, n. 14 (Istituzione del Museo tridentino di scienze naturali), e le sue seguenti modificazioni:

2) il primo comma dell'articolo 20 della legge provinciale 12 settembre 1983, n. 31;

b) la legge provinciale 31 gennaio 1972, n. 1 (Istituzione del Museo degli usi e costumi della gente trentina), e l'articolo 21 della legge provinciale 12 settembre 1983, n. 31;

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Art. 28-bis - Iniziative per il cinquantesimo anniversario del secondo statuto speciale di autonomia

N52

1. In occasione della ricorrenza del cinquantesimo

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Art. 29 – Modificazione della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell’autonomia del Trentino

1. Nell’allegato A (Agenzie ed enti strumentali della Provincia) della

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Art. 30 - Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'articolo 4, relativi ai compensi e ai rimborsi delle spese da corrispondere ai componenti del forum per la promozione delle attività culturali della Provincia, si fa fronte con la riduzione degl

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37903 10639667
Art. 31 - Variazioni di bilancio

1. La Giunta provinciale è autorizzata ad apportare al bilancio le variazioni conseguenti alla presente legge, ai sensi dell'artico

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Art. 32 - Regolamenti di esecuzione

1. Con regolamenti sono emanate le norme di esecuzione di questa legge.

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Art. 33 - Entrata in vigore

1. Questa legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

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Tabella A - Tabella C omissis

 

 

 

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