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Sent. C. Cass. civ. 19/10/2012, n. 18046

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Appalti - Difetti gravi dell’opera - Responsabilità ex art. 1669 C.c. - Estensibilità ai rapporti tra acquirente e venditore - Condizioni - Fattispecie.

La disposizione dell'art. 1669 del Codice civile, prevedendo una ipotesi di responsabilità extracontrattuale sancita per ragioni e finalità di interesse generale, trova applicazione non solo con riguardo ai rapporti tra committente ed appaltatore, ma anche a quelli tra venditore ed acquirente quando il primo abbia costruito ovvero ristrutturato l'immobile con propria gestione diretta o comunque sotto la propria responsabilità. (Nella fattispecie, prima della vendita l'edificio era stato completamente ristrutturato sia nelle parti esterne che in quelle interne, secondo il progetto approvato con regolare concessione edilizia, ed all'atto della vendita i proprietari avevano garantito che il complesso era stato appunto ristrutturato in conformità alla concessione. All'atto della consegna, poi, i venditori avevano confermato che le opere realizzate erano conformi a quelle previste a carico della parte venditrice nell'atto pubblico di vendita e che erano state effettuate a regola d'arte, assumendosi in tal modo direttamente verso l'acquirente la responsabilità della ristrutturazione).

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