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L. P. Trento 04/08/2015, n. 15

Legge provinciale per il governo del territorio.
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TITOLO I - DISPOSIZIONI INTRODUTTIVE
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Capo I - Disposizioni generali, finalità e principi
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Art. 1 - Oggetto della legge

1. Con questa legge la Provincia autonoma di Trento, nell'esercizio della propria competenza primaria in materia di urbanistica, di piani regolatori e di tutela del paesaggio prevista dallo Statuto speciale e in coerenza con i principi della

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Art. 2 - Finalità della legge e principi generali

1. Questa legge persegue le seguenti finalità e s'ispira ai seguenti principi:

a) garantire la riproducibilità, la qualificazione e la valorizzazione del sistema delle risorse territoriali e del paesaggio provinciali per migliorare la qualità della vita, dell'ambiente e degli insediamenti;

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Art. 3 - Definizioni

1. Ai fini di questa legge s'intende per:

a) strumento di pianificazione del territorio: atto che regola nell'interesse collettivo lo sviluppo del territorio, in ambito provinciale o locale, e che è adottato dalla Provincia, dalle comunità, dai comuni o dagli enti parco e approvato dalla Provincia, a conclusione di un procedimento amministrativo;

b) consumo del suolo: il fenomeno di progressiva artificializzazione dei suoli, generato dalle dinamiche di urbanizzazione del territorio, monitorabili attraverso specifici indici;

c) insediamento storico: area perimetrata nel piano regolatore generale (PRG) caratterizzata dalla presenza prevalente di edifici considerati storici in ragione dell'epoca di realizzazione, dei valori storico-culturali, delle caratteristiche tipologico-formali e delle relazioni insediative, e che configurano un nucleo riconoscibile;

d) insediamento storico a carattere sparso: edificio o edifici considerati storici che per datazione, valore storico-culturale e caratteristiche tipologico-formali sono ascrivibili a quelli storici e che, per collocazione singola sul territorio, non consentono la perimetrazione di un insediamento storico;

e) area urbana consolidata: insieme delle parti del territorio edificato, prossimo all'insediamento storico, riconoscibile per epoca di costruzione e carattere di compattezza del tessuto urbano;

f) area di trasformazione urbanistica: aree individuate nel PRG a fini insediativi o per la realizzazione degli interventi edificatori in applicazione della perequazione urbanistica;

g) attrezzature e servizi: opere preordinate a migliorare il grado di fruibilità sociale degli insediamenti, complessivamente considerati, mediante la realizzazione delle infrastrutture finalizzate agli usi collettivi e complementari e in particolare a

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Capo II - Soggetti del governo del territorio
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Art. 4 - Attribuzioni della Provincia

1. Spettano alla Provincia:

a) la pianificazione provinciale, anche con valenza paesaggistica, relativa all'intero territorio provinciale, secondo le modalità ed entro i limiti indicati dagli articoli 21 e 22;

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Art. 5 - Commissione provinciale per l'urbanistica e il paesaggio

1. Presso la Provincia è istituita la commissione provinciale per l'urbanistica e il paesaggio (CUP), quale organo di elevata qualificazione tecnica, con funzioni consultive sulle tematiche di maggior interesse concernenti il governo e la valorizzazione del territorio e del paesaggio e con funzioni autorizzative in materia di tutela del paesaggio.

2. La commissione è nominata dalla Giunta provinciale ed è composta da:

a) l'assessore provinciale competente in materia di pianificazione territoriale e paesaggio, che la presiede;

b) il dirigente del dipartimento provinciale competente in materia di pianificazione territoriale e paesaggio, con funzioni di vicepresidente;

c) un numero non inferiore a sette e non superiore a nove di esperti di

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Art. 6 - Attribuzioni della comunità

1. Spettano alla comunità, secondo quanto previsto dall'articolo 8 della legge provinciale n. 3 del 2006:

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Art. 7 - Commissione per la pianificazione territoriale e il paesaggio della comunità

1. Presso ciascuna comunità è istituita una commissione per la pianificazione territoriale e il paesaggio (CPC), quale organo con funzioni tecnico-consultive e autorizzative.

2. La CPC è nominata dall'assemblea per la pianificazione urbanistica e lo sviluppo ed è composta da:

a) il presidente della comunità o un assessore da lui designato, che la presiede;

b) N149

c) un numero di componenti non inferiore a tre e non superiore a cinque, scelti fra esperti in materia di pianificazione territoriale e di tutela del paesaggio, di cui uno può essere scelto tra i dipendenti della comunità. Almeno due dei componenti sono iscritti agli ordini o ai collegi professionali; due componenti sono designati dal consiglio dei sindaci. N150 N148

3. I componenti della commissione di cui al comma 2 lettera c), sono individuati attraverso la pubblicazione di avvisi e la valutazione comparativa delle candidature ammissibili, dando evidenza sul sito della comunità delle modalità e dei criteri di selezione adottati, dei relativi fattori di ponderazione e dell'esito finale della valutazione delle candidature ammesse; una persona designata dalla Provincia, esperta in materia urbanistica e di tutela del paesaggio, partecipa alla verifica del possesso da parte dei candidati delle caratteristiche richieste. N144

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Art. 8 - Attribuzioni del comune

1. Spettano al comune, in particolare:

a) la pianificazione generale del proprio territorio e la pianificazione di attuazione;

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Art. 9 - Commissione edilizia comunale

1. I comuni istituiscono la commissione edilizia comunale (CEC), quale organo tecnico-consultivo in materia edilizia e paesaggistica. Il regolamento edilizio, fatte salve le previsioni espressamente dettate da questa legge, ne determina la composizione, le modalità di funzionamento e individua gli interventi di trasformazione edilizia e urbanistica soggetti al suo parere. La CEC esercita l'attività di consulenza tecnica in materia edilizia con particolare attenzione al tema della qualità architettonica degli interventi, verificandone la coerenza con i caratteri del contesto in cui sono collocati. La CEC, inoltre, esprime un parere obbligatorio sugli interventi assoggettati ad autorizzazione paesaggistica del sindaco ai sensi dell'articolo 64, comma 4. N160

2. Nel disciplinare la composizione della CEC il regolamento edilizio comunale rispetta le seguenti condizioni, in particolare:

a) il sin

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Capo III - Strumenti per il governo del territorio
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Art. 10 - Sistema informativo ambientale e territoriale

1. La Provincia cura la raccolta, l'elaborazione e l'aggiornamento dei dati conoscitivi e delle informazioni relative all'ambiente e al territorio attraverso il sistema informativo ambientale e territoriale (SIAT), per assicurare il supporto alle attività di gestione e di governo del territorio svolte dall'amministrazione provinciale e dalle amministrazioni locali. I dati informativi contenuti nel SIAT costituiscono la base obbligatoria per la redazione degli strumenti di pianificazione urbanistica.

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Art. 11 - Informatizzazione delle procedure urbanistiche ed edilizie

1. La Provincia promuove l'informatizzazione delle procedure urbanistiche ed edilizie per:

a) la semplificazione e la dematerializzazione della gestione delle pratiche e dell'attività istruttoria;

b) la consultazione e la gestione digitale degli strumenti urbanistici e delle pratiche edilizie;

c) il monitoraggio dell'attività urbanistica ed edilizia per la gestione efficace delle politiche di

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Art. 12 - Osservatorio del paesaggio

1. È istituito l'osservatorio del paesaggio della provincia autonoma di Trento, in coerenza con la Convenzione europea sul paesaggio, firmata a Firenze il 20 ottobre 2000, ratificata ai sensi della

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Art. 13 - Comitato provinciale per la cultura architettonica e il paesaggio

1. Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore di questa legge, è istituito il comitato provinciale per la cultura architettonica e il paesaggio, per migliorare la qualità architettonica e l'inserimento nel contesto paesaggistico degli interventi urbanistici ed edilizi. Il comitato è composto da professionisti di provata esperienza nella progettazione architettonica, paesaggistica e urbana nel contesto alpino, e ha funzioni consultive.

2. Il comitato, in particola

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Art. 14 - Formazione permanente in materia di pianificazione territoriale e di paesaggio

1. La Provincia realizza programmi di formazione e aggiornamento permanente in materia di pianificazione territoriale e di paesaggio attivando una scuola per il territorio e il paesaggio nell'ambito della società per la formazione permanente del personale prevista dall'articolo 35 della legge provinciale n. 3 del 2006.

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Capo IV - Responsabilità, limitazione degli incarichi professionali e incompatibilità
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Art. 15 - Responsabilità

1. Il titolare del permesso di costruire e della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), il committente, il costruttore, il direttore dei lavori e il progettista sono responsabili secondo quanto previsto dal

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Art. 16 - Limitazioni agli incarichi professionali e conflitto di interessi

1. I professionisti incaricati della redazione di uno strumento di pianificazione del territorio di iniziativa pubblica, fino all'approvazione del piano stesso, possono assumere nell'ambito del territorio interessato soltanto incarichi di progettazione di opere e impianti pubblici, secondo quanto previsto dall'articolo 41-bis della legge 17 agosto 1942, n. 115

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TITOLO II - URBANISTICA
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Capo I - Sistema di pianificazione del territorio
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Sezione I - Principi generali in materia di pianificazione del territorio
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Art. 17 - Sistema di pianificazione del territorio e principi ispiratori

1. Il sistema di pianificazione del territorio provinciale è costituito dai seguenti strumenti di pianificazione:

a) il piano urbanistico provinciale (PUP);

b) il piano territoriale della comunità (PTC);

c) il piano regolatore generale (PRG);

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Art. 18 - Limitazione del consumo del suolo

1. Gli strumenti di pianificazione territoriale "perseguono l'obiettivo della limitazione" N20 del consumo del suolo quale bene comune e risorsa non rinnovabile, secondo quanto previsto da questa legge. A tal fine:

a) favoriscono, anche prevedendo particolari misure di vantaggio, il riuso e la rigenerazione urbana delle aree insediate, attraverso interventi di ristrutturazione urbanistica e di densificazione;

b) mantengono e incrementano l'attrattività dei contesti urbani "favorendo la compresenza delle funzioni"

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Art. 19 - Partecipazione alle scelte pianificatorie

1. Nella formazione degli strumenti di pianificazione territoriale la Provincia, le comunità e i comuni conformano la propria attività al metodo della partecipazione per la definizione delle scelte, secondo quanto previsto da questa legge. Questo metodo si realizza mediante:

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Art. 20 - Valutazione dei piani

1. Nel procedimento di formazione degli strumenti di pianificazione territoriale è assicurata la loro valutazione, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, per contribuire a garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e per promuovere lo sviluppo sostenibile, ai sensi della

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Sezione II - Obiettivi, contenuti e struttura del PUP
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Art. 21 - Obiettivi, contenuti e struttura del PUP

1. Il PUP è lo strumento unitario di governo e di pianificazione del territorio provinciale, che definisce le strategie, le direttive e le prescrizioni da seguire per il governo e le trasformazioni territoriali. Il PUP costituisce il quadro di riferimento per l'approvazione degli altri strumenti di pianificazione del territorio e assicura il raccordo con gli strumenti di programmazione socio-economica.

2. Il PUP ha valenza di piano paesaggistico ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137).

3. Nel rispetto delle finalità e dei principi indivi

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Art. 22 - Carta di sintesi della pericolosità

1. Il PUP prevede l'approvazione da parte della Giunta provinciale della carta di sintesi della pericolosità, per le finalità dell'articolo 21, comma 4, lettera d). La carta di sintesi della pericolosità:

a) individua le aree caratterizzate da diversi gradi di penalità ai fini dell'uso del suolo;

b) specifica la disciplina di queste aree contenuta nel PUP;

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Sezione III - Obiettivi, contenuti e struttura del PTC
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Art. 23 - Obiettivi, contenuti e struttura del PTC

1. Il PTC è lo strumento di pianificazione territoriale che definisce, sotto il profilo urbanistico e paesaggistico, le strategie per lo sviluppo della comunità, con l'obiettivo di conseguire un elevato livello di sostenibilità e competitività del sistema territoriale, di stretta integrazione tra gli aspetti paesaggistici, insediativi e socio-economici, di valorizzazione delle risorse e delle identità locali.

2. Il PTC contiene:

a) l'approfondimento dell'inquadramento strutturale del PUP di cui all'articolo 3, comma 1, lettera j), al fine di delineare, anche attraverso l'analisi "puntuale" N25 del patrimonio immobiliare esistente, il quadro conoscitivo delle risorse ambientali, insediative e storico-culturali e del consumo di suolo del territorio della comunità; per accertare, in particolare, l'effettivo fabbisogno di nuove aree di espansione urbana e per indirizzare le opportunità di recupero;

b) la delimitazione delle aree di tutela ambientale, dei beni ambie

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Sezione IV - Obiettivi, contenuti e struttura del PRG
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Art. 24 - Obiettivi, contenuti e struttura del PRG

1. Il PRG è lo strumento di pianificazione urbanistica predisposto dal comune per la disciplina delle funzioni di governo del suo territorio. Il PRG ha efficacia conformativa con riguardo alle previsioni urbanistiche relative al territorio comunale, fatti salvi gli effetti conformativi demandati da questa legge, dal PUP o dalle norme di settore ad altri livelli di pianificazione.

2. Il PRG assicura le condizioni e i presupposti operativi per lo sviluppo sostenibile del territorio e individua gli obiettivi di conservazione, di valorizzazione e di trasformazione del territorio comunale.

3. Per i fini del comma 2 il PRG determina le destinazioni delle diverse aree del territorio comunale nell'ambito delle categorie funzionali previste da quest'articolo, e ne fissa la disciplina d'uso. In particolare il PRG:

a) precisa i perimetri delle aree di tutela ambientale individuate dal PUP ed eventualmente delimitate dal PTC;

b) individua gli insediamenti storici e stabilisce la disciplina relativa alle modalità di conservazione, di recupero e valorizzazione, alle condizioni di ammissibilità degli interventi innovativi, integrativi o sostitutivi, nel rispetto dei criter

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Art. 25 - Accordi urbanistici

1. I comuni e le comunità possono concludere accordi urbanistici con i soggetti pubblici o privati interessati, per definire contenuti di rilevante interesse pubblico del PRG o del PTC. Gli accordi sono finalizzati, senza pregiudizio dei diritti dei terzi, alla determinazione di previsioni dello strumento urbanistico e ne cost

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Art. 25-bis (Valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico)

N16

1. Per assicurare celerità ai procedimenti relativi al recupero di beni immobili di proprietà della Provincia e degli enti e organismi indicati nell'articolo 79, comma 3, dello Statuto speciale non utilizzati o al reperimento di risorse economiche mediante la valorizzazione o l'alienazione di questi beni, la loro destinazio

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Art. 26 - Perequazione urbanistica

1. La perequazione urbanistica persegue un'equa ripartizione, tra i proprietari delle aree interessate dagli interventi, dei diritti edificatori riconosciuti dalla pianificazione urbanistica e degli oneri derivanti dalla realizzazione delle dotazioni territoriali.

2. Il PRG può essere redatto secondo tecniche pianificatorie di perequazione urbanistica. A tal fine il PRG definisce:

a) gli ambiti territoriali entro i quali si applica la perequazione;

b) gli indici edificatori convenzionali riferiti alla capacità edificatoria territoriale complessivamente attr

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Art. 27 - Compensazione urbanistica

1. Il piano regolatore può riconoscere, attraverso la compensazione urbanistica, diritti edificatori nella forma di credito edilizio, da utilizzare nelle aree destinate all'insediamento, per promuovere interventi su aree ed edifici oggetto di vincolo preordinato all'espropriazione o nel caso di interventi di riqualificazione urbanistica e ambientale o di delocalizzazione ai sensi dell'articolo 26, comma 2, lettera e).

2. In caso di aree soggette a vincoli espropriativi il PRG può prevedere, in alternativa all'espropriazione e contro cessione dell'area a favore del comune, il riconoscimento di crediti edilizi su altre aree destinate a edificazione. Il credito edilizio corrisponde sostanzialmente al valore economico del bene oggetto di espropriazione ed è stimato mediante perizie asseverate redatte da professionisti abilitati e tenuto conto degli indici edificatori convenzionali ai sensi dell'articolo 26, comma 2, lettera b). Questo comma si ap

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Capo II - Procedimenti di formazione, di variante e di rettifica dei piani
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Sezione I - Procedimento di formazione del PUP
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Art. 28 - Documento preliminare

1. Ai fini dell'adozione del PUP la Giunta provinciale predispone e approva un documento preliminare contenente l'indicazione e l'illustrazione degli obiettivi generali e

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Art. 29 - Adozione del progetto di PUP

1. Il progetto di PUP è adottato dalla Giunta provinciale e depositato in tutti i suoi elementi, a disposizione del pubblico, per novanta giorni consecutivi, presso la struttura provinciale competente in materia di urbanistica. Contestualmente al deposito e per il medesimo periodo, il progetto di PUP è pubblicato in tutti i suoi elementi sul sito istituzionale della Provincia.

2. Il deposito decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione nel sito istituzionale della Provincia della deliberazione della Giunta provinciale di adozione

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Art. 30 - Approvazione del PUP

1. Al termine del procedimento disciplinato dall'articolo 29 la Giunta provinciale approva

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Art. 31 - Approvazione delle varianti e degli aggiornamenti al PUP

1. Per le varianti al PUP si applicano le disposizioni sulla formazione del piano degli articoli 28 e 29. Il documento preliminare specifica gli obiettivi e le previsioni oggetto di variante; il deposito della variante è finalizzato alla presentazione di osservazioni nel pubblico interesse solo in relazione alle parti modificate.

2. Per le varianti relative a obiettivi strategici di sviluppo del territorio provinciale si applica la procedura di adozione del progetto di PUP disciplinata dall'articolo 29, commi 1, 2 e 3, comma 4, lettere a), b), c) ed e), e comma 5. I termini sono ridotti a

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Sezione II - Procedimento di formazione del PTC
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Art. 32 - Adozione del PTC

1. Al fine dell'adozione del PTC la comunità elabora una proposta di piano sulla base degli obiettivi generali e degli indirizzi che si intendono perseguire, in coerenza con il PUP. Per la definizione dei contenuti che interessano le aree a parco naturale la comunità assicura la coerenza con le misure di conservazione degli habitat e delle specie e con gli obiettivi di tutela del piano del parco.

2. La proposta di piano è sottoposta al procedimento partecipativo disciplinato dall'articolo 17-quater-decies della legge provinciale n. 3 del 2006.

3. Il progetto di piano è adot

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2045476 9631061
Art. 33 - Approvazione ed entrata in vigore del PTC

1. Il PTC è approvato dalla Giunta provinciale entro sessanta giorni dal ricevimento, acquisito il parere della struttura provinciale competente in materia

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Art. 34 - Varianti al PTC

1. Il PTC può essere variato se ragioni sopravvenute lo rendono necessario. Le varianti del PTC prevedono una revisione complessiva dello strumento

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Art. 35 - Stralci del PTC

1. Il PTC può essere adottato e approvato anche per stralci tematici, corrispondenti a un

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Art. 36 - Disposizioni particolari per specifici territori

1. Il Comune di Trento e gli altri comuni compresi nel territorio individuato ai sensi dell'articolo 11, comma 2, lettera a), della legge provinciale n. 3 del 2006, nei limiti e secondo quanto previsto dalla convenzione prevista dal medesimo articolo, definiscono, per la predisposizione dei rispettivi PRG, gli obiettivi e i temi comuni con riferimento ai contenuti previsti dall'articolo 23.

2. I singoli comuni del territorio individuato ai sensi dell'articolo 11, comma 2, lettera a), della

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Sezione III - Procedimento di formazione del PRG
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2045476 9631066
Art. 37 - Adozione del PRG

1. Preliminarmente all'avvio del procedimento di adozione del PRG, il comune pubblica un avviso, indicando gli obiettivi che intende perseguire, su un quotidiano locale e, per trenta giorni, nell'albo pretorio del comune, nel sito internet del comune o nel sito internet del consorzio dei comuni trentini. Nel periodo di pubblicazione chiunque può presentare proposte non vincolanti, a fini meramente collaborativi. Il comune può prevedere ulteriori forme di pubblicità e di partecipazione.

2. Decorso il periodo di pubblicazione previsto dal comma 1, il comune elabora il progetto di piano. Per l'elaborazione del progetto di piano il comune può avvalersi dei dati conoscitivi del SIAT e del supporto della struttura provinciale competente in materia di urbanistica, e può organizzare appositi confronti istruttori con le strutture provinciali competenti per gli aspetti concernenti l'ambiente, il paesaggio, la pericolosità, la mobilità e l'assetto idrogeologico e forestale.

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Art. 38 - Approvazione ed entrata in vigore del PRG

1. Il PRG è approvato dalla Giunta provinciale entro sessanta giorni dal suo ricevimento.

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2045476 9631068
Art. 39 - Varianti al PRG

1. Le varianti al PRG sono adottate con il procedimento che regola la formazione del piano o con la procedura semplificata disciplinata dal comma 3, nei casi previsti dal comma 2.

2. Le seguenti tipologie di variante al PRG sono considerate urgenti o non sostanziali:

a) le varianti adottate in caso di motivata urgenza;

b) le varianti per opere pubbliche;

c) le varianti conseguenti alle sentenze di annullamento di provvedimenti aventi a oggetto specifiche prevision

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Art. 40 - Comunicazione di edificabilità delle aree

1. Quando i comuni attribuiscono a un terreno natura di area edificabile ne danno tempestiva comunicazione al proprietario, con modal

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2045476 9631070
Art. 41 - Disposizioni di coordinamento con la legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 (legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007)

1. I piani dei parchi naturali provinciali e i piani di gestione delle riserve naturali provinciali sono disciplinati dalle disposizioni provinciali in materia, in coerenza con il sistema della pianificazione provinciale.

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2045476 9631071
Art. 42 - Limiti all'adozione degli strumenti di pianificazione territoriale

1. Non è ammessa l'adozione dei PTC e delle relative varianti nel semestre precedente l'avvio del procedimento elettorale di rinnovo degli organi assembleari. Non sottostanno a questo limite le varianti al PTC adottate in caso di motivata urgenza e le varia

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2045476 9631072
Art. 43 - Adeguamento degli strumenti di pianificazione subordinati al PUP

1. A seguito dell'approvazione del PUP o di sue varianti, gli strumenti di pianificazione

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2045476 9631073
Art. 44 - Rettifica e adeguamento delle previsioni degli strumenti di pianificazione urbanistica

1. I comuni e le comunità procedono tempestivamente d'ufficio all'adeguamento delle rappresentazioni grafiche e degli altri elaborati a seguito dell'approvazione di piani, di programmi e di progetti che costituiscono varianti agli strumenti urbanistici ai sensi di previsioni legislative o dell'avvenuta realizzazione di opere concernenti infrastrutture per la mobilità di potenziamento o di progetto. I comuni e le comunità pubblicano la notizia di tale adeguamento nel sito istituzionale. La copia degli elaborati adeguati è trasmessa alla Provincia.

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Sezione IV - Durata ed efficacia dei piani e misure di salvaguardia
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2045476 9631075
Art. 45 - Durata ed effetti degli strumenti urbanistici

1. Il PUP, il PTC e il PRG hanno efficacia a tempo indeterminato, fatto salvo quanto previsto da quest'articolo.

2. Il termine di efficacia delle previsioni dei PRG che prevedono l'adozione di un piano attuativo d'iniziativa pubblica e misto pubblico-privata è di dieci anni.

3. Il PTC e il PRG possono stabilire che determinate previsioni concernenti aree specificatamente destinate a insediamento, anche as

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Art. 46 - Salvaguardia del PUP

1. La Giunta provinciale, all'atto dell'adozione del PUP o di sue varianti, individua le previsioni nei cui confronti si applica la salvaguardia e ne determina le modalità.

2. A decorrere dalla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione della deliberazione della Giunta provinciale che ad

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Art. 47 - Salvaguardia del PTC e del PRG

1. A decorrere dall'adozione del PTC e del PRG o delle rispettive varianti e fino all'entrata in vigore del piano o fino al decorso dei termini stabiliti dall'articolo 37, commi 5 e 8, i comuni, con provvedimento motivato da notificare al richiedente, sospendono ogni determinazione sulle domande di permesso di costruire in contrasto con le nuove previsioni adottate. Nello stesso periodo non possono essere presentate SCIA in contrasto con le nuove previsioni adottate; in caso di presentazione il comune dispone il divieto

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Art. 48 - Durata ed effetti dei vincoli preordinati all'espropriazione

1. Le previsioni del PTC e del PRG che assoggettano beni determinati a vincoli preordinati all'espropriazione conservano efficacia per dieci anni. Entro questo termine è necessario, a pena di decadenza del vincolo, che sia depositata la domanda diretta a promuovere il procedimento espropriativo o che entri in vigore il piano attuativo che comporta la dichiarazione di pubblica utilità.

2. In caso di decadenza il vincolo può essere motivatamente e tempestivamente reiterato una sola volta, con procedimento di variante al PRG, per un periodo massimo di ulteriori cinque anni. "In questi casi il comune determina l'indennizzo per la reiterazione del vincolo da corrispondere al proprietario, ai sensi del comma 4.” N26 È fatta salva la rivalsa del comune nei confronti del soggetto nell'interesse del quale il vincolo è stato reiterato, se la richiesta di reiterazione è stata formulata da questo soggetto.

3. Entro diciotto mesi dalla scadenza del vinco

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Capo III - Strumenti di attuazione della pianificazione
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Sezione I - Tipologia, presupposti e oggetto dei piani attuativi
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Art. 49 - Disposizioni generali

1. Gli strumenti attuativi della pianificazione specificano e sviluppano le previsioni degli strumenti urbanistici di carattere generale.

2. La formazione di un piano attuativo è obbligatoria nei casi previsti dal PRG ai sensi dell'articolo 24 e, per i piani di lottizzazione, in presenza delle condizioni previste dall'articolo 50, comma 5. In questi casi, fino all'approvazione del piano attuativo sono consentiti gli interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, senza aumento di volume, compreso il cambio di uso, quando è previsto nell'ambito delle predette categorie di intervento ", nonché la realizzazione, senza aumento del volume urbanistico esistente, delle opere per l'eliminazione delle barriere architettoniche e per garantire l'accessibilità, l'adattabilità, e la visitabilità degli edifici privati e pubblici" N21. "Nelle aree dove siano presenti opere di urbanizzazione sono consentiti altresì, con il permesso di costruire convenzionato previsto dall'articolo 84, interventi di ristrutturazione edilizia di edifici esistenti senza aumento di volume urbanistico e sul medesimo sedime." N59 "È ammessa inoltre la demolizione degli edifici esistenti inclusi nei predetti piani, quando gli stessi non sono subordinati dal PRG a interventi di restauro o di risanamento conservativo. Ai fini dell'applicazione del

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Art. 50 - Tipologie e contenuti degli strumenti attuativi della pianificazione

1. Gli strumenti attuativi dei PRG si articolano in:

a) piani di riqualificazione urbana;

b) piani attuativi per specifiche finalità;

c) piani di lottizzazione.

2. I piani di riqualificazione urbana sono piani d'iniziativa pubblica, privata o mista pubblico-privata, per riqualificare il tessuto urbanistico ed edilizio o per programmare interventi di ristrutturazione edilizia di particolare complessità. Il piano di riqualificazione è finalizzato, in particolare:

a) al recupero e al riutilizzo di aree interessate da una pluralità di edifici esistenti e delle relative aree di pertinenza, anche comprese negli insediamenti storici;

b) al recupero e alla valorizzazione degli insediamenti esi

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Sezione II - Procedimento di formazione dei piani attuativi
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Art. 51 - Procedimento di formazione dei piani attuativi

1. I piani di riqualificazione urbana, i piani attuativi per specifiche finalità e i piani di lottizzazione sono approvati dal comune, previo parere della CPC. Il parere della CPC è rilasciato nel termine di quarantacinque giorni dalla richiesta.

2. "Fatto salvo quanto previsto dal comma 4. i piani attuativi"N49 sono adottati dal consiglio comunale previo parere della CPC e depositati per trenta giorni a disposizione del pubblico per la presentazione di osservazioni nel pubblico interesse. Quando i piani att

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Art. 52 - Piano di lottizzazione d'ufficio

1. Quando il ricorso allo strumento del piano di lottizzazione è necessario per il migliore utilizzo di determinate aree, il comune può invitare tutti i proprietari delle aree esistenti nelle singole zone a presentare il progetto di lottizzazione entro un congruo termine.

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Art. 53 - Comparti edificatori

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Sezione III - Durata ed efficacia dei piani attuativi in generale e dei singoli piani attuativi
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Art. 54 - Effetti dei piani attuativi

1. I piani attuativi hanno efficacia decennale, a decorrere dalla data di efficacia della delibera che li approva. "Non sono soggetti a decadenza i piani attuativi per specifiche finalità riguardanti le aree produttive del settore secondario di livello provinciale"N27 "e le aree riservate a edilizia abitativa ai sensi dell'articolo 50, comma 4, lettera a)."N46

1-bis. Il comune, entro il termine previsto dal comma 1, può prorogare l'efficacia dei piani attuativi d'iniziativa privata o d'iniziativa mista pubblico-privata non ancora scaduti per un periodo di tempo non superiore a tre anni in caso di particolare complessità delle opere di urbanizzazione previste nei piani me

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2045476 9631089
Art. 55 - Limiti alle variazioni di piano

1. Nel periodo di efficacia decennale del piano attuativo possono essere apportate varianti al piano se, per necessità sopravvenute di natura tecnico-costruttiva o per mutate esigenze funzionali, è necessario eseguire le opere in modo diverso da quanto previsto. Le varianti sono approvate, anche a seguito di richiesta degli interessati, con la procedura relativa al piano attuativo e devono risul

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2045476 9631090
Art. 56 - Effetti espropriativi dei piani attuativi d'iniziativa pubblica

1. I comuni possono espropriare:

a) le aree e gli edifici compresi nei piani attuativi di riqualificazione urbana d'iniziativa pubblica o mista; N114

b) le aree comprese nei piani attuativi d'iniziativa pubblica per specifiche finalità che riguardano l'individuazione delle aree e degli edifici da riservare a edilizia abitativa, ai sensi dell'articolo 50, comma 4, lettera a). N115

2. Le aree e gli edifici espropriati ai sensi del comma 1 possono essere utilizzati dal comune per realizzare opere di edilizia abitativa pubblica o ceduti in proprietà, previa stipula di un'apposita convenzione:

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Art. 57 - Effetti espropriativi dei piani attuativi di riqualificazione urbana finalizzati al recupero degli insediamenti storici

1. Se i proprietari delle aree e degli edifici individuati come insediamenti storici non provvedono all'esecuzione delle opere e degli interventi previsti nel PRG o nei piani attuativi finalizzati al loro recupero, nel termine fissato dagli strumenti di pianificazione del territorio o dal comune con proprio provvedimento, il comune può deliberare di procedere all'espropriazione per pubblica utilità delle aree e degli edifici. La delib

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Art. 58 - Effetti espropriativi dei piani attuativi riguardanti insediamenti produttivi

1. I comuni possono espropriare le aree comprese nei piani attuativi d'iniziativa pubblica

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Capo IV - Standard urbanistici e fasce di rispetto
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Art. 59 - Standard urbanistici

1. Il regolamento urbanistico-edilizio provinciale, previo parere della CUP, definisce:

a) i rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi;

b) i criteri per il dimensionamento e la localizzazione degli spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi negli insediamenti residenziali e produttivi;

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Art. 60 - Spazi per parcheggi

1. Il regolamento urbanistico-edilizio provinciale determina gli standard di parcheggio da osservare in caso di nuove costruzioni, di ampliamenti o di mutamenti di destinazione d'uso di costruzioni esistenti, tenuto conto delle destinazioni d'uso, della collocazione nel contesto urbano e della caratterizzazione economica della località.

2. Sono esonerati dall'obbligo di rispetto delle quantità minime di parcheggio gli interventi negli insediamenti storici, anche di carattere sparso, se è dimostrata, attraverso una relazione accompagnatoria del titolo abilitativo edilizio, l'impossibilità di reperire nuovi spazi.

2-bis. Sono esonerati dall'obbligo di rispettare lo standard di parcheggio:

a) le opere d'infrastrutturazione a servizio delle reti tecnologiche;

b) i bivacchi e i rifugi alpini ed escursionistici, eccettuati quelli serviti da viabilità aperta al pubblico;

c) gli edifici pertinenziali, costruzioni accessorie e i manufatti che, ai sensi dell'articolo 112, commi 6 e 7, devono presentare carattere di reversibilità. N24

3. Il regolamento deve prevedere:

a) l'esenzione dall'obbligo di rispettare le quantità minime di parcheggi per le aree urbane consolidate

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Art. 61 - Fasce di rispetto stradali e ferroviarie

1. Nell'edificazione si osservano distanze minime a protezione del nastro stradale e ferroviario, nel rispetto dei criteri, delle condizioni e dei limiti stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale.

2. La deliberazione stabilisce:

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Art. 62 - Fasce di rispetto cimiteriali

1. Le fasce di rispetto cimiteriale sono individuate dal PRG e misurano almeno cinquanta metri, fatta eccezione per i casi individuati da quest'articolo.

2. Nelle fasce di rispetto cimiteriale è ammessa la realizzazione dei servizi e delle strutture connessi con l'attività cimiteriale e di opere pubbliche, d'interesse pubblico e di altri interventi edilizi ritenuti compatibili, nei casi e secondo i criteri individuati dal regolamento urbanistico-edilizio provinciale. Sono comunque ammessi, indipendentemente dalla distanza dal cimitero, i servizi e le strutture relativi alla conduzione cimiteriale.

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TITOLO III - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO
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Capo I - Interventi assoggettati ad autorizzazione paesaggistica, organi competenti e profili procedurali
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Art. 63 - Disposizioni generali in materia di tutela del paesaggio

1. La Provincia, nell'esercizio della propria competenza legislativa primaria in materia d

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Art. 64 - Interventi e piani assoggettati ad autorizzazione paesaggistica

1. Sono soggetti ad autorizzazione paesaggistica della sottocommissione della CUP:

a) in qualunque parte del territorio provinciale, i lavori relativi ad aeroporti, linee ferroviarie, autostrade, nuove strade statali e provinciali, cave e miniere superficiali, costruzione di dighe, impianti idroelettrici, discariche, piste da sci e relativi bacini d'innevamento, impianti a fune, posa di condotte principali non interrate per il trasporto di fluidi anche energetici, impianti eolici; N89

b) nelle aree non destinate specificatamente all'insediamento dagli strumenti di pianificazione, la realizzazione di nuove linee elettriche o la sostituzione di quelle esistenti di potenza superiore a 30.000 volt.

2. Gli interventi che non sono soggetti ad autorizzazione della sottocommissione della CUP o del sindaco, secondo quanto previsto da quest'articolo, sono soggetti ad autorizzazione paesaggistica della CPC se interessano:

a) il territorio del parco nazionale dello Stelvio;

b) il territorio dei parchi naturali provinciali;

b-bis) i territori coperti da foreste e boschi; N77

c) le aree di tutela ambientale individuate dal PUP;

d) i beni ambientali di cui all'articolo 65;

e) fuori dai centri abitati, l'installazione della segnaletica sulla denominazione di percorsi storici e culturali e la posa di cippi o simboli commemorativi e di cartelli o di altri mezzi pubblicitari; N52

f) nelle aree di tutela ambientale, i muri di sostegno e di contenimento superiori a tre metri di altezza;

g) nelle aree di tutela ambientale, tutti gli altri interventi che non sono liberi ai sensi del comma 5.

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2045476 9631102
Art. 65 - Individuazione di beni ambientali e inclusione negli elenchi

1. La Giunta provinciale, sentita la CPC competente per territorio, individua e inserisce in uno o più elenchi:

a) i beni immobili, anche non compresi nelle aree di tutela ambientale individuate dal PUP, che rivestono cospicui caratteri di bellezza naturale o di singolarità ecologica o formano punti di vista o di belvedere;

b) gli alberi monumentali perché appartengono a specie rare o hanno una forma particolare o un peculiare pregio paesaggistico o rappresentano una testimonianza o un simbolo della storia, della tradizione o della cultura locale, e gli alberi monumentali riconosciuti come beni ambientali tra quelli censiti ai sensi dell'

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Art. 66 - Coordinamento tra autorizzazioni paesaggistiche di competenza di più soggetti e tra autorizzazioni paesaggistiche e altre autorizzazioni provinciali

N32

1. Nel rispetto delle finalità di semplificazione perseguite da questa legge, se su un medesimo intervento sono chiamati a pronunciarsi, a fini paesaggistici, anche per profili distinti, più organi di enti diversi tra comune, comunità e Provincia, le autorizzazioni paesaggistiche di competenza della comunità assorbono quelle di competenza del comune e quelle di competenza della Provincia assorbono le autorizzazioni della comunità o del comune. Questa disposizione si applica anche alle ipotesi previste dai commi 2 e 3.

2. Per i progetti soggetti a procedimento di valutazione d'impatto ambientale, l'autorizzazione paesaggistica richiesta ai sensi dell'articolo 64 è resa, nella conferenza di servizi prevista dall'articolo 12 della legge provinciale 17 settembre 2013, n. 19 (legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013), dal dirigente della struttura provinciale competente in materia di tutela del p

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Art. 67 - Procedimento di rilascio e validità dell'autorizzazione paesaggistica

1. I proprietari dell'immobile e i soggetti in possesso di altro titolo idoneo che intendono realizzare gli interventi previsti dall'articolo 64 presentano all'organo competente una domanda di autorizzazione, corredata dalla documentazione individuata dal regolamento urbanistico-edilizio provinciale. Gli interventi non possono essere iniziati fino al rilascio dell'autorizzazione.

2. Il soggetto che intende procedere alla formazione dei piani attuativi, compresi i piani guida, previsti da questa legge presenta alla

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2045476 9631105
Art. 68 - Procedimento di rilascio dell'autorizzazione per le opere di competenza statale, regionale o provinciale

1. L'autorizzazione paesaggistica riguardante opere pubbliche di spettanza dello Stato o della Regione è rilascia

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Capo II - Autotutela
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Art. 69 - Coordinamento delle disposizioni sanzionatorie

1. In materia di vigilanza sull'attività edilizia, di definizione delle costruzioni abusi

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2045476 9631108
Art. 70 - Ricorsi e annullamento delle autorizzazioni paesaggistiche

1. La Giunta provinciale può annullare motivatamente le autorizzazioni paesaggistiche rilasciate dalla sottocommissione della CUP e dalle CPC entro sessanta giorni dal rilascio. A tal fine le CPC trasmettono copia delle autorizzazioni rilasciate alla struttura provinciale competente in materia di paesaggio.

2. Gli interessati possono proporre ricorso alla Giunta provinciale avverso:

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Capo III - Misure per la valorizzazione del paesaggio
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2045476 9631110
Art. 71 - Riconoscimenti per progetti di rilevante interesse paesaggistico, architettonico e urbanistico

1. La Provincia, avvalendosi dell'osservatorio del paesaggio e sulla base dei criteri dall

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2045476 9631111
Art. 72 - Fondo per la riqualificazione degli insediamenti storici e del paesaggio e interventi per la conservazione e sistemazione paesaggistica

1. Per promuovere il recupero, la valorizzazione e lo sviluppo degli insediamenti storici, nonché per il recupero, la conservazione e la tutela del paesaggio, è attivato nell'ambito del bilancio provinciale il fondo per la riqualificazione degli insediamenti storici e del paesaggio.

2. Il fondo è destinato al finanziamento di:

a) progetti e interventi integrati, pubblici e privati, compresi eventuali interventi della Provincia individuati dalla Giunta provinciale con apposita deliberazione, anche in deroga alle disposizioni provinciali in materia di programmazione, e realizzati, se occorre, previa convenzione con i proprietari degli immobili, finalizzati a:

1) recuperare il patrimonio edilizio pubblico, con priorità per quello di rilevanza storica e artistica o comunque situato in contesti di rilevante pregio paesaggistico-ambientale o espressivo dei valori culturali e identitari locali;

2) recuperare il patrimonio edilizio privato che presenta i requisiti indicati nel numero 1) o che è comunque funzionale a un processo di sviluppo socio-economico della comunità interessata, di miglioramento dei livelli di vivibilità, di valorizzazione turistica e di rafforzamento o avvio di pertinenti attività commerciali, di servizio e artigianali;

3) recuperare e sistemare strutture, manufatti ed elementi di accessibilità e arredo urbano collegati agli

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2045476 9631112
Art. 73 - Coinvolgimento dei cittadini in progetti di valorizzazione ambientale

1. Per promuovere un modello partecipato di valorizzazione del verde pubblico nei centri abitati attraverso un reale e fattivo coinvolgimento dei cittadini nella cura

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TITOLO IV - EDILIZIA
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2045476 9631114
Capo I - Regolamentazione dell'attività edilizia
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2045476 9631115
Art. 74 - Regolamento urbanistico-edilizio provinciale

1. La Giunta provinciale approva, previo parere del Consiglio delle autonomie locali, il regolamento urbanistico-edilizio provinciale, che, per assicurare una disciplina uniforme su tutto il territorio provinciale, stabilisce, in forma di testo unico regolamentare, gli aspetti urbanistici a esso demandati da questa legge e, in particolare:

a) i parametri edilizi e urbanistici e i metodi per la loro misurazione;

b) le disposizioni degli standard urbanistici;

c) le disposizioni in materia di parcheggi;

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2045476 9631116
Art. 75 - Regolamento edilizio comunale

1. Il regolamento edilizio comunale, nel rispetto di quanto previsto dal regolamento urbanistico-edilizio provinciale, contiene:

a) le norme d'integrazione delle disposizioni regolamentari provinciali sull'edilizia sostenibile, la disciplina per il miglioramento dell'efficienza energetica degli edifici mediante la definizione di criteri di orientamento degli edifici, schermatura delle superfici trasparenti, isolamento termico e acustico di superfici murarie e infissi, dotazione impiantistica basata su fonti rinnovabili di energia, sistemazione a verde o con superfici drenanti degli spazi esterni, efficienza e recupero di energia degli impi

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2045476 9631117
Art. 76 - Finalità e contenuti del libretto del fabbricato

1. Per attuare una politica di corretta gestione territoriale e di prevenzione del rischio è istituito il libretto del fabbricato. Il libretto del fabbricato assicura un

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Capo II - Definizione degli interventi e attività edilizia libera
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2045476 9631119
Art. 77 - Definizione delle categorie d'intervento

1. Ai fini di questa legge le categorie d'intervento sugli edifici sono così definite:

a) interventi di manutenzione ordinaria: quelli finalizzati a rinnovare ricorrentemente e periodicamente le rifiniture, la funzionalità e l'efficienza dell'unità edilizia o di una sua parte e quelli necessari a integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;

b) interventi di manutenzione straordinaria: le opere e le modifiche sull'unità edilizia o su una sua parte necessarie per rinnovare o sostituire gli elementi costruttivi degradati, anche con funzioni strutturali, e per realizzare o integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, senza modifiche delle destinazioni d'uso. Comprendono gli interventi consistenti nell'accorpamento delle unità immobiliari con esecuzione di opere, anche se comportano la variazione dei volumi e delle superfici delle singole unità immobiliari, quando non è modificata la volumetria complessiva degli edifici e si mantiene l'originaria destinazione d'uso". Comprendono anche le modifiche dei fori esistenti per mantenere o acquisire l'agibilità dell'edificio o per l'accesso ad esso, purché l'intervento non pregiudichi il decoro architettonico dell'edificio, risulti conforme alla vigente disciplina urbanistica ed edilizia e non abbia ad oggetto immobili sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo n. 42 del 2004"

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2045476 9631120
Art. 78 - Attività edilizia libera

1. Quest'articolo individua gli interventi liberi, per la cui realizzazione non è richiesto alcun titolo abilitativo. Tali interventi sono eseguiti nel rispetto degli strumenti di pianificazione e di ogni altra normativa e disciplina relativa alla loro realizzazione e, in particolare, nel rispetto delle norme antisismiche, di quelle sulla sicurezza, delle norme igienico-sanitarie, di efficienza energetica, di tutela del pericolo idrogeologico, di paesaggio e qualità architettonica, di altezze e distanze. N94

2. Sono liberi i seguenti interventi:

a) le opere di manutenzione ordinaria previste dall'articolo 77, comma 1, lettera a);

a-bis) le opere di manutenzione straordinaria, quando non comportano la modifica con opere dell'impianto distributivo interno e non riguardano le parti strutturali dell'edificio. Resta fermo l'obbligo di munirsi del titolo edilizio per gli interventi che interessano elementi strutturali; N71

a-ter) gli interventi che interessano le parti esterne dell'edificio, nel rispetto dei materiali o della tinteggiatura previsti dal PRG o del piano colore, se adottato, oppure, in assenza di disposizioni del PRG o del piano colore, gli interventi di sostituzione di parti esterne dell'edificio con materiali o tinteggiature uguali a quelli esistenti; N71

b) gli interventi volti all'eliminazione delle barriere architettoniche che non comportano la realizzazione di nuovi volumi esterni all'edificio o comunque la modificazione della sagoma dell'edificio;

c) gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici di superficie in pianta non superiore a 9 metri quadrati e altezza non superiore a 2,5 metri al colmo del tetto, realizzati in generale in legno e contraddistinti da facile amovibilità e reversibilità, e i pergolati, quando costituiscono strutture di pertinenza di un edificio e sono composti da elementi verticali e sovrastanti elementi orizzontali in legno o in metallo; N95

d) le opere di pavimentazione e di finitura degli spazi esterni nelle aree pertinenziali degli edifici, comprese le sistemazioni del terreno dell'area pertinenziale che non comportano modificazioni delle quote superiori a 50 centimetri di altezza, non incidono sugli indici urbanistici dell'area e risultano raccordate alle quote dei terreni adiacenti il perimetro dell'area;

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2045476 9631121
Art. 78.1 - Usi temporanei

N82

1. Allo scopo di attivare processi di rigenerazione urbana, di riqualificazione di aree urbane degradate, di recupero e valorizzazione di immobili e spazi urbani dismessi o in via di dismissione e per favorire, nel contempo, lo sviluppo di iniziative economiche, sociali, culturali o di recupero ambientale, il comune può consentire l'utilizzazione temporanea di edifici e aree per usi diversi da quelli previsti dal vigente strumento urbanistico. Tenuto conto delle specificità te

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2045476 9631122
Art. 78-bis - Interventi soggetti a comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA)

1. Tutti gli interventi non espressamente compresi tra quelli liberi ai sensi dell'articolo 78, tra quelli assoggettati a permesso di costruire ai sensi dell'articolo 80 e tra quelli assoggettati a presentazione di SCIA ai sensi dell'articolo 85 sono soggetti a comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA). Questi interventi sono realizzati previa presentazione della C

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Art. 79 - Opere di infrastrutturazione del territorio

1. Le definizioni delle categorie d'intervento contenute nell'articolo 77 si applicano anche con riferimento alle opere di infrastrutturazione del territorio.

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Capo III - Disposizioni in materia di titoli abilitativi
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Sezione I - Permesso di costruire
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2045476 9631126
Art. 80 - Interventi soggetti a permesso di costruire

1. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 78 e 85, sono soggetti al rilascio del permesso di costruire i seguenti interventi:

a) gli interventi di nuova costruzione;

a-bis) gli interventi di restauro e di risanamento conservativo;

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Art. 81 - Soggetti legittimati e requisiti del permesso di costruire

1. Possono chiedere il permesso di costruire i proprietari dell'immobile e i soggetti in possesso di un altro titolo idoneo. Il permesso di costruire costituisce l'atto che consente la realizzazione delle opere ed è subordinato alla presentazione

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Art. 82 - Procedimento di rilascio del permesso di costruire

1. Il termine del procedimento per il rilascio del permesso di costruire è di sessanta giorni. In caso di progetti di particolare complessità e rilevanza il comune può elevare il termine del procedimento a novanta giorni, dandone comunicazione ai soggetti interessati con la comunicazione di avvio del procedimento.

1-bis. Nel termine previsto dal comma 1 il responsabile del procedimento cura l'istruttoria e può chiedere modifiche del progetto o integrazioni documentali ai sensi rispettivamente dei commi 1-ter e 1-quater; quando è necessario acquisire ulteriori atti di assenso, comunque denominati, resi da amministrazioni diverse dal comune convoca la conferenza di servizi decisoria. Quando è indetta la conferenza di servizi il permesso di costruire è rilasciato nel termine previsto per la conclusione della conferenza di servizi decisoria e nell'ambito di quest'ultima possono essere richieste integrazioni della documentazione e modifiche del progetto da parte delle amministrazioni partecipanti, secondo quanto previsto dalla relativa disciplina. La determinazione motivata di conclusione positiva dell

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2045476 9631129
Art. 83 - Caratteristiche e validità del permesso di costruire

1. Il permesso di costruire è rilasciato in conformità alle previsioni degli strumenti urbanistici, in vigore o adottati, dei regolamenti edilizi e della normativa urbanistica ed edilizia vigente.

2. Il rilascio del permesso di costruire è subordinato all'esistenza d'idonee opere di urbanizzazione primaria o alla previsione della loro realizzazione da parte del comune entro tre anni dalla data di rilascio d

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2045476 9631130
Art. 84 - Permesso di costruire convenzionato

1. Con il permesso di costruire convenzionato il titolare realizza, contestualmente al proprio intervento, le opere di urbanizzazione primaria e secondaria, se la realizzazione di queste opere è necessaria e funzionale all'intervento richiesto dal privato. Il ricorso al permesso di costruire convenzionato è ammesso quando le opere di urbanizzazione primaria mancano o non sono idonee. Il permesso di costruire convenzionato è rilasciato, inoltre, nei casi

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2045476 9631131
Sezione II - Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA)
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2045476 9631132
Art. 85 - Interventi soggetti alla SCIA

1. Sono assoggettati obbligatoriamente alla SCIA i seguenti interventi:

a) i volumi tecnici;

b) le varianti nel limite del 10 per cento delle misure di progetto, secondo quanto previsto dall'articolo 92, comma 3;

c) il mutamento di destinazione d'uso e l'aumento delle unità immobiliari di edifici esistenti, anche con opere, senza aumento di volume o superficie utile lorda;

d) la realizzazione di manufatti pertinenziali che le norme di attuazione degli strumenti urbanistici non qualificano come nuova costruzione e che non comportano la realizzazione di un volume superiore al 20 per cento del volume principale;

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2045476 9631133
Art. 86 - Soggetti legittimati e requisiti della SCIA

1. Possono presentare la SCIA i proprietari dell'immobile e i soggetti in possesso di un altro titolo idoneo.

2. La SCIA è corredata dalla documentazione tecnica e da ogni atto di assenso, comunque denominato, e dalle certificazioni previste, individuati dal regolamento urbanistico-edilizio provinciale nel rispetto del principio dell'acquisizione d'ufficio di dati e informazioni in possesso dell'amministrazione procedente o di altre amministrazioni. La presentazione della SCIA è subordinata al pagamento del contributo di costruzione dovuto ai sensi dell'articolo 87, calcolato in via provvisoria dal richiedente, salvo successivo conguaglio o riduzione sulla base delle determinazioni del comune.

3. Oltre alla documentazione individuata dal comma 2, alla SCIA è alle

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2045476 9631134
Art. 86-bis - Stato legittimo degli immobili

N84

1. Lo stato legittimo dell'immobile o dell'unità immobiliare è quello stabilito dal titolo abilitativo che ne ha previsto la costruzione, integrato dagli eventuali titoli successivi che hanno abilitato interventi parziali, dai titoli edilizi in sanatoria, rilasciati anche a seguito di istanza di condono edilizio, dalle tolleranze costruttive di cui all'articolo 86 ter, nonché dalla regolarizzazione delle difformità che consegue al pagamento delle sanzioni pecuniarie, ai sensi della legge urbanistica provinciale 2008

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2045476 9631135
Art. 86-ter - Tolleranze costruttive

N82

1. Il mancato rispetto dell'altezza, dei distacchi, della cubatura, della superficie coperta e di ogni altro parametro delle singole unità immobiliari non costituisce violazione edilizia se contenuto entro il limite del 2 per cento delle misure previste nel titolo abilitativo.

2. Fuor

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2045476 9631136
Sezione III - Contributo di costruzione e oneri
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2045476 9631137
Art. 87 - Contributo di costruzione

1. Il contributo di costruzione è richiesto per la realizzazione di interventi che comportano un aumento del carico urbanistico ed è commisurato al costo di costruzione e all'incidenza delle spese di urbanizzazione. I comuni, con il regolamento edilizio comunale, fissano il contributo in una misura compresa tra il 5 e l'8 per cento del costo medio di costruzione determinato ai sensi del comma 3, lettera d), per gli interventi di recupero individuati dall'articolo 77, comma 1, lettere da a) ad e), e in una misura compresa tra il 15 e il 20 per cento del medesimo costo per gli interventi di nuova costruzione previsti dall'articolo 77, comma 1, lettera g).

2. Ai fini di quanto previsto dai successivi articoli gli oneri di urbanizzazione primaria, di urbanizzazione secondaria e del costo di costruzione sono pari, ciascuno, a un terzo del complessivo contributo di costruzione.

3. Il regolamento urbanistico-edilizio provinciale individua:

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2045476 9631138
Art. 88 - Riduzione del contributo di costruzione

1. Il contributo di costruzione è commisurato esclusivamente alle spese di urbanizzazione primaria per i seguenti interventi:

a) costruzioni e impianti destinati, anche solo parzialmente, alla conservazione e trasformazione dei prodotti agricoli per conto terzi;

b) costruzioni e impianti destinati a ospitare allevamenti soggetti a procedimento di verifica di assoggettabilità ai sensi della normativa provinciale vigente in materia di valutazione d'impatto ambientale;

c) costruzioni e impianti industriali, artigianali, di trasporto o destinati al commercio all'ingrosso;

d) impia

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2045476 9631139
Art. 89 - Riduzione del contributo di costruzione nel caso di permesso di costruire convenzionato

1. Nel caso di permesso di costruire convenzionato il contributo di costruzione previsto dall'articolo 87 è ridotto nella misura di un terzo, corrispon

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2045476 9631140
Art. 90 - Esenzione dal contributo di costruzione

1. Il contributo di costruzione non è dovuto:

a) per i seguenti interventi riguardanti le imprese agricole:

1) opere da realizzare in funzione della coltivazione del fondo o per l'attività di acquacoltura esercitata da imprenditori ittici;

2) interventi di recupero di edifici esistenti da destinare ad attività agrituristica;

3) fabbricati a uso residenziale da realizzare nelle zone agricole che costituiscono prima abitazione dell'imprenditore agricolo, ai sensi della disciplina provinciale vigente, "nel limite di 120 metri quadrati di superficie utile netta" N20;

b) per gli interventi negli insediamenti storici, anche a carattere sparso, diretti al recupero di costruzioni, di edifici o di fabbricati, inclusi gli ampliamenti, destinati a realizzare la prima abitazione del richiedente e sempre che la residenza non sia qualificata di lusso ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 agosto 1969 (Caratteristiche delle abitazioni di lusso);

c) per gli interventi al di fuori degli insediamenti storici, anche a carattere sparso, diretti al recupero di costruzioni, di edifici o di fabbricati, i

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2045476 9631141
Art. 90-bis - Agevolazione per l'acquisto della prima abitazione

N33

1. Ai soggetti che acquistano un'unità abitativa da destinare a prima abitazione entro due anni dalla data individuata nella dichiarazione di ultimazione dei lavori ai sensi dell'articolo 93 è corrisposta dal comune territorialmente competente una somma di denaro pari all'esenzione dal contributo di costruzione cui avrebbero avuto diritto ai sensi dell'articolo 90, comma 1, lettere b), c) e d).

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2045476 9631142
Art. 91 - Contributo di costruzione per l'edilizia convenzionata

1. Per gli interventi di edilizia residenziale, se il richiedente il titolo edilizio s'impegna, a mezzo di una convenzione stipulata con il comune, a cedere gli alloggi a soggetti in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 87, comma 4, lettera a), il contributo di costruzione è ridotto come segue:

a) in misura corrispondente all'incidenza del costo di costruzione, nel caso di nuovi edifici;

b) in misura corrispondente al costo di costruzione e agli oneri di urbanizzazione

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2045476 9631143
Capo IV - Varianti in corso d'opera e segnalazione certificata di agibilità

N37

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2045476 9631144
Art. 92 - Varianti ordinarie e varianti in corso d'opera

1. Le modifiche apportate al progetto assentito prima dell'ultimazione dei lavori e che non si configurano come variazioni in corso d'opera ai sensi del comma 3 costituiscono varianti ordinarie.

2. Fatto salvo quanto diversamente disposto da quest'articolo, gli interventi o le opere da realizzare mediante una variante ordinaria al titolo edilizio originario sono soggette al rilascio "o alla presentazione"

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2045476 9631145
Art. 93 - Ultimazione dei lavori e segnalazione certificata di agibilità

N37

1. La dichiarazione di ultimazione dei lavori è presentata entro sei mesi dalla fine dei lavori. I lavori s'intendono ultimati quando la struttura e le caratteristiche formali dell'opera sono individuabili in modo univoco.

2. Contestualmente alla dichiarazione dell'ultimazione dei lavori l'interessato presenta al comune una "segnalazione certificata" N40 di un tecnico abilitato in merito alla conformità delle opere al progetto autorizzato e alle eventuali varianti.

3. Con la "segnalazione certificata" N20 prevista nel comma 2 il tecnico abilitato attesta inoltre, con riferimento alle norme vigenti alla data di efficacia del titolo edilizio, l'agibilità dei locali, la conformità dei lavori alle norme igienico-sanitarie e alle norme in materia di barriere architettoniche e di sicurezza degli impianti. "La segnalazione certificata è presentata"

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2045476 9631146
Capo V - Opere pubbliche e linee elettriche
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2045476 9631147
Art. 94 - Opere pubbliche di competenza dello Stato

1. Ai sensi dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica n. 381 del 1974 la Provincia, su richiesta dell'amministrazione interessata, accerta che le opere pubbliche di competenza dello Stato non siano in contrasto con le prescrizioni degli strumenti di pianificazione e d

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2045476 9631148
Art. 95 - Opere soggette a conformità urbanistica

1. Sono soggette a procedura di conformità urbanistica ai sensi di quest'articolo e dell'articolo 97 le opere per la cui realizzazione si applica la normativa in materia di lavori pubblici.

2. Per le opere pubbliche di competenza della Provincia, della Regione o di altre regioni e dei relativi enti territoriali l'accertamento di conformità agli strumenti di pianificazione territoriale spetta alla Provincia. Per queste opere si applica l'articolo 94, commi 2, 3 e 4.

3. Per le opere pubbliche di competenza delle comunità, dei comuni, delle loro forme associative, dei loro enti strumentali e dei loro affidatari o concessionari di lavori o ser

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2045476 9631149
Art. 96 - Linee elettriche

1. Le opere edilizie adibite a stazioni e cabine di trasformazione sono soggette a titolo edilizio. Non è soggetta a titolo edilizio la costruzione di linee elettriche e di posti di trasformazione a palo.

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2045476 9631150
Capo VI - Realizzazione di opere in deroga alle disposizioni urbanistiche
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2045476 9631151
Art. 97 - Deroga per opere soggette a conformità urbanistica

1. Se le opere pubbliche di competenza dello Stato, della Provincia, della Regione o di altre regioni e relativi enti territoriali contrastano con le prescrizioni degli strumenti di pianificazione territoriale diversi dal PUP la deroga alle relative previsioni può essere concessa dalla Giunta provinciale nell'ambito del procedimento previsto dagli articoli 94 e 95, sentito il consiglio comunale. Il parere del consiglio comunale è espresso entro il termine perentorio di quarantacinque giorni dalla richiesta. Sono soggette alla medesima procedura le opere dei soggetti indicati nell'articolo 95, comma 4, con riferimento alla Regione e alla Provincia.

2. Per le opere pubbliche di competenza delle comunità e dei comuni

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2045476 9631152
Art. 98 - Deroga per opere d'interesse pubblico individuate dal regolamento urbanistico-edilizio provinciale

1. Le ipotesi di deroga previste dalle norme di attuazione degli strumenti di pianificazione territoriale, sia in vigore che adottati, N41 possono essere esercitate, nel rispetto del PUP e delle disposizioni di legge e di regolamento, per realizzare opere d'interesse pubblico individuate dal regolamento urbanistico-edilizio provinciale.

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2045476 9631153
Art. 99 - Realizzazione di opere per l'eliminazione delle barriere architettoniche e per la realizzazione di parcheggi residenziali e commerciali in deroga

1. La realizzazione di opere per l'eliminazione delle barriere architettoniche e la realizzazione di parcheggi nel sottosuolo o nei locali situati al piano terreno di edifici con destinazione residenziale, commerciale o a servizi può essere autorizzata dal comune anche se risulta in contrasto con gli strumenti di pianificazione territoriale diversi dal PUP N42, mediante il rilascio di un permesso di costruire in deroga ai sensi di quest'articolo. Nel caso di opere in contrasto con

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2045476 9631154
Art. 100 - Disposizioni in materia di parcheggi pertinenziali

1. I comuni possono individuare aree di proprietà comunale sulle quali permettere la realizzazione di parcheggi da destinare a pertinenza di immobili privati, al di sopra o al di sotto del suolo, previa costituzione del diritto di superficie ai sensi dell'articolo 9 della legge n. 122 del 1989, su richiesta di soggetti interessati che hanno la proprietà o altro titolo idoneo ai fini del rispetto del vincolo di pertinenzialità.

2. Il diritto di superficie per la realizzazione dei parcheggi è assegnato al soggetto o ai soggetti individuati mediante una procedura di gara.

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2045476 9631155
Capo VII - Poteri d'intervento della Provincia
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2045476 9631156
Art. 101 - Annullamento di provvedimenti

1. Le deliberazioni e i provvedimenti dei comuni e delle comunità non conformi alle leggi urbanistiche, ai regolamenti e agli strumenti di pianificazione territoriale, o che li violano, possono essere annullati dalla Giunta provinciale entro tre anni dalla loro adozione o dal loro rilascio, d'ufficio o su istanza di parte. La domanda di annullamento su

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2045476 9631157
Art. 102 - Interventi sostitutivi da parte della Giunta provinciale

1. Se i competenti organi del comune o della comunità non provvedono agli adempimenti cui

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2045476 9631158
TITOLO V - RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE E DISCIPLINA URBANISTICA ED EDILIZIA PER SPECIFICHE FINALITÀ
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2045476 9631159
Capo I - Recupero, conservazione e valorizzazione del patrimonio edilizio esistente
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2045476 9631160
Sezione I - Recupero, conservazione e valorizzazione del patrimonio edilizio storico
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2045476 9631161
Art. 103 - Tutela degli insediamenti storici

1. La pianificazione urbanistica persegue la tutela del tessuto storico, sociale, culturale ed economico degli insediamenti storici e degli in

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2045476 9631162
Art. 104 - Conservazione e valorizzazione del patrimonio edilizio tradizionale montano

1. I PRG disciplinano le condizioni e le modalità da osservare nell'esecuzione degli interventi di recupero, di conservazione e di valorizzazione del patrimonio edilizio montano tradizionale destinato originariamente ad attività agricole e silvo-pastorali, anche per consentirne il riutilizzo a fini abitativi non permanenti.

2. La Giunta provinciale, sentita la CUP, stabilisce indirizzi e criteri generali per la disciplina degli interventi di recupero previsti dal comma 1 e fissa i requisiti ig

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2045476 9631163
Art. 105 - Recupero degli insediamenti storici

1. Negli edifici degli insediamenti storici, anche di carattere sparso, con esclusione degli edifici assoggettati a restauro, è ammessa per una sola volta, la sopraelevazione nella misura sufficiente per il

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2045476 9631164
Art. 106 - Interventi di carattere straordinario riguardanti edifici storici

1. Nel caso d'interventi riguardanti edifici storici soggetti a risanamento conservativo ed edifici del patrimonio edilizio tradizionale montano soggetti a risanamento conservativo e a ristrutturazione edilizia, se l'interessato presenta al comune una perizia asseverata che dimostra che l'immobile presenta condizioni statiche tali da non conse

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2045476 9631165
Art. 107 - Disposizioni per la ricostruzione di edifici danneggiati o distrutti

1. Gli interventi per la ricostruzione di edifici esistenti danneggiati o distrutti in seguito ad eventi calamitosi o sinistri, o in seguito a crolli spontanei non avvenuti in concomitanza d'interventi svolti sull'edificio, sono ammessi tempestivamente, anche in deroga alle previsioni degli strumenti di pianificazione territoriale delle comunità e dei comuni, vigenti o adottati, a condizione che gli edifici siano ricostruiti nel rispetto delle caratteristiche tipologiche, degli elementi costruttivi, delle dimensioni planivolumetriche e della destinazione d'uso originali. Il comune può autorizzare la ricostruzione anche su sedime diverso, se la delocalizzazione è autorizzata ai sensi delle disposizioni della carta di sintesi della pericolosità o se ciò risulta funzionale a un migliore inserimen

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2045476 9631166
Sezione II - Riqualificazione urbana ed edilizia
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2045476 9631167
Art. 108 - Obiettivi e limiti della disciplina di riqualificazione

1. Per conseguire obiettivi di riqualificazione e valorizzazione dei contesti abitati, di riduzione del consumo di suolo agricolo, di rigene

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2045476 9631168
Art. 108-bis - Obblighi particolari e interventi urgenti ai fini della tutela della sicurezza pubblica, del decoro urbano e della tutela del paesaggio

N33

1. I proprietari, i possessori o i detentori a qualsiasi titolo di beni immobili provvedono al regolare completamento dei lavori

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2045476 9631169
Art. 109 - Riqualificazione di singoli edifici residenziali e ricettivi esistenti in aree insediate

1. Nelle aree specificamente destinate all'insediamento all'esterno degli insediamenti storici anche di carattere sparso è possibile il recupero mediante ristrutturazione edilizia di singoli edifici, anche in deroga alle previsioni del PRG, se ricorrono tutte le seguenti condizioni:

a) gli edifici sono stati realizzati legittimamente da almeno quindici anni;

b) gli edifici presentano condizioni di degrado o di obsolescenza strutturale, architettonica ed energetica;

c) gli edifici hanno prevalente destinazione:

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2045476 9631170
Art. 110 - Riqualificazione di un insieme di edifici o di aree urbane insediate

1. Nelle aree specificamente destinate all'insediamento all'esterno degli insediamenti storici anche di carattere sparso è ammessa la ristrutturazione urbanistica che interessa più edifici e le relative aree pertinenziali, individuati dagli accordi urbanistici previsti dall'articolo 25.

2. La deliberazione di approvazione del piano di riqualificazione urbana fissa gli obiettivi d'interesse pubblico da perseguire con gli interventi di ristrutturazione urbanistica e stabilisce gli incrementi di volume urbanistico o di superficie utile netta ammessi, nel limite massi

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2045476 9631171
Art. 111 - Riqualificazione di edifici dismessi e degradati

1. Per la riqualificazione paesaggistica è possibile la demolizione di edifici dismessi e degradati o incongrui, previo accertamento del volume o della superficie utile lorda esistenti da parte del comune, con inserimento in un apposito registro.

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2045476 9631172
Capo II - Disposizioni per le aree agricole
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2045476 9631173
Art. 112 - Edificazione nelle aree destinate all'agricoltura

1. Nelle aree destinate all'agricoltura dagli strumenti di pianificazione territoriale possono collocarsi solo attività produttive agricole esercitate professionalmente, con i relativi impianti, strutture e infrastrutture, secondo quanto previsto dal PUP. L'eventuale realizzazione di un edificio a uso abitativo è ammessa nel rispetto di quanto previsto dalle norme di attuazione del PUP per le aree agricole.

2. Secondo quanto previsto dalle norme di attuazione del PUP, il regolamento urbanistico-edilizio provinciale stabilisce i casi e le condizioni in cui è consentita la realizzazione di un'ulteriore unità abitativa, nell'ambito della medesima impresa agricola, per garantire la continuità gestionale, anche in presenza di ricambi generazionali, e per l'utilizzazione di fabbricati esistenti come foresterie per i lavoratori stagionali.

2-bis. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, per ragioni temporanee e contingenti i fabbricati esistenti aventi destinazione agricola possono essere utilizzati come foresterie per i lavoratori stagionali assunti dall'impresa agricola, nel rispetto delle condizioni previste dal regolamento urbanistico-edilizio provinciale per gli interventi di recupero per la creazione di foresterie, e delle seguenti condizioni:

a) che non siano nella disponibilità dell'azienda fabbricati con destinazione diversa da quella agricola oppure dismessi dall'uso agricolo che possono essere utilizzati come foresterie;

b) per tutta la durata della destinazione del fabbricato a foresteria non è ammessa la realizzazione di nuovi fabbricati con destinazione agricola;

c) al cessare delle ragioni temporanee e contingenti, comunque non superiori a dodici mesi, il fabbricato destinato

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2045476 9631174
Art. 113 - Apertura di strade in zone agricole o silvo-pastorali

1. L'apertura di nuove strade in zone agricole o silvo-pastorali è consentita al solo fin

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2045476 9631175
Art. 114 - Disposizioni in materia di impianti di biogas in aree agricole

1. Nelle aree destinate all'agricoltura dagli strumenti di pianificazione territoriale è ammessa la realizzazione da parte di imprenditori agricoli, singoli o associati, anche in forma di consorzio, di impianti per la produzione di biogas, mediante il recupero e il trattamento di residui zootecnici e agricoli, purché questi impianti svolgano una funzione accessoria e strumentale rispetto all'attività principale di allevamento zootecnico e siano previsti dal PRG. In assenza di specifica previsione del PRG la realizzazione degli impianti può essere autorizzata dal comune mediante il rilascio del permesso di costruire in deroga, previo nulla osta della Giunta provinciale, ai sensi dell'articolo 98. Il rilascio del titolo edilizio per la realizzazione degli impianti è subordinato all'autorizzazione della sottocommissione della CUP, anche per i profili paesaggistici.

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2045476 9631176
Art. 115 - Disposizioni in materia di stoccaggi e impianti per attività silvo-colturali in aree agricole

1. Nelle aree destinate all'agricoltura dagli strumenti di pianificazione territoriale, diverse dalle aree agricole di pregio disciplinate dalle norme di attuazione del PUP, sono ammessi lo stoccaggio, la lavorazione o la trasformazione di legname grezzo e i depositi per il ricovero di macchinari e attrezzature per il taglio, l'esbosco e l'allestimento del legname, se ricorrono le seguenti condizioni:

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2045476 9631177
Art. 116 - Banca della terra

1. Al fine di valorizzare il patrimonio agricolo-forestale, di promuovere i processi di ricomposizione e riordino fondiario, di recuperare ad uso produttivo le superfici agricole e forestali abbandonate, incolte o sottoutilizzate, anche per incentivare l'insediamento dell'imprenditoria agricola e, in particolare dei giovani imprenditori, nonché al fine di favorire la salvaguardia del territorio e del paesaggio, è istituita la Banca della terra.

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2045476 9631178
Art. 116-bis - Vendita diretta dei prodotti agricoli

N60

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2045476 9631179
Capo III - Disposizioni per le aree produttive del settore secondario
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2045476 9631180
Art. 117 - Disposizioni in materia di permesso di costruire e SCIA in aree produttive del settore secondario

1. Il rilascio del titolo edilizio per la realizzazione di interventi in aree destinate dagli strumenti urbanistici a insediamenti produttivi del settore secondario è subordinato all'accertamento in capo al richiedente delle attività ammesse

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2045476 9631181
Art. 118 - Attività ammesse nelle aree produttive del settore secondario

1. Nelle aree produttive del settore secondario sono ammesse le attività previste dalle norme di attuazione del PUP. In queste aree, inoltre, sono ammessi, anche senza specifica previsione urbanistica, servizi e impianti di interesse collettivo, strutture di servizio comuni agli insediamenti quali parcheggi pertinenziali, zone per la logistica, mense aziendali, strutture per attività di formazione professionale.

2.

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2045476 9631182
Capo III-bis - Disposizioni per le aree interportuali, aeroportuali e portuali

N43

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2045476 9631183
Art. 118-bis - Attività ammesse nelle aree interportuali

N33

1. Nelle aree interportuali sono ammesse le attività pre

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2045476 9631184
Capo IV - Disposizioni per le aree turistico-ricettive
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2045476 9631185
Art. 119 - Disposizioni per le aree turistico-ricettive

1. Negli esercizi alberghieri e nelle strutture ricettive all'aperto la realizzazione dell'alloggio del gestore e di camere per il personale sono ammessi nei limiti strettamente necessari per garantire una gestione efficiente dell'esercizio alberghiero e della struttura ricettiva all'aperto. A tal fine, per quanto riguarda l'alloggio del gestore è ammesso solamente un alloggio per impresa, nel limite complessivo di 120 metri quadrati di superficie utile netta.

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2045476 9631186
TITOLO VI - DISPOSIZIONI FINALI
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Capo I - Disposizioni transitorie
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Art. 120 - Adeguamento degli strumenti di pianificazione e dei regolamenti edilizi comunali a questa legge, al regolamento urbanistico-edilizio provinciale e alla disciplina attuativa di questa legge

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 17, comma 6, le disposizioni contenute in questa legge e nel regolamento urbanistico-edilizio provinciale, e la disciplina attuativa di questa legge, prevalgono sulle disposizioni difformi contenute "nei regolamenti edilizi comunali, nei PTC, nei PRG e nei piani dei parchi naturali provinciali" N20.

2. Le disposizi

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Art. 121 - Disposizioni transitorie in materia di pianificazione e tutela del paesaggio

1. Le disposizioni di questa legge si applicano a decorrere dalla sua data di entrata in vigore, salvo quanto diversamente disposto da quest'articolo o da altre disposizioni di questa legge.

2. Le disposizioni di questa legge che, per la loro attuazione, rinviano al regolamento urbanistico-edilizio provinciale o a deliberazioni della Giunta provinciale si applicano a decorrere dalla data stabilita da questo regolamento o da queste deliberazioni.

3. Fino alla data individuata dal regolamento urbanistico-edilizio provinciale, per la disciplina delle materie in esso contenute si applicano le corrispondenti disposizioni del decreto del Presidente della Provincia 13 luglio 2010, n. 18-50/Leg, concernente "Disposizioni regolamentari di attuazione della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (Pianificazione urbanistica e governo del territorio)", e degli altri regolamenti e deliberazioni attuativi della legge urbanistica provinciale 2008, o richiamati da quest'ultima.

4. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore di questo comma le comunità e le amministrazioni comunali procedono alla nomina delle CPC e delle CEC secondo quanto previsto dagli articoli 7 e 9, come modificati dalla legge provinciale concernente Riforma delle comunità: modificazioni della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell’autonomia del Trentino), e della legge provinciale per il governo del territorio 2015. Modificazioni della legge provinciale sulle fonti rinnovabili 2022. Le amministrazioni comunali che già prevedono nelle CEC la presenza di membri rispondenti all'articolo 9, come modificato dalla predetta legge provinciale n. 7 del 2022, sono esentate dalla procedura di cui al presente articolo. N164

5. Entro due mesi dalla data di stipula della convenzione di costituzione della gestione associata, prevista dall'articolo 9-bis della legge provinciale n. 3 del 2006, le amministrazioni comunali procedono alla nomina della CEC secondo quanto previsto dall'articolo 9, comma 6.

6. A seguito dell'approvazione del PUP o di sue varianti, gli strumenti di pianificazione territoriale diversi dal PUP sono adeguati in sede di adozione della prima variante allo strumento urbanistico da parte delle comunità o dei comuni. Il PUP individua tra le proprie disposizioni quelle che prevalgono sugli strumenti di pianificazione territoriale vigenti e non adeguati, con conseguente cessazione dell'applicazione delle previsioni degli strumenti di pianificazione territoriale contrastanti.

7. Fino all'approvazione della carta di sintesi della pericolosità prevista dall'articolo 22 le condizioni stabilite per la demolizione e la ricostruzione di edifici esistenti in aree ad elevata pericolosità ai sensi dell'artic

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Art. 122 - Disposizioni transitorie in materia di edilizia e di recupero del patrimonio esistente

1. Le disposizioni in materia di categorie d'intervento e di titoli edilizi, salvo che non sia diversamente disposto da quest'articolo o da altre disposizioni di questa legge, sono immediatamente applicabili dalla data di entrata in vigore di questa legge e prevalgono sulle disposizioni contenute nei regolamenti edilizi comunali e nelle norme attuative dei PRG incompatibili, che cessano di applicarsi.

2. Alle domande di concessione edilizia già presentate alla data di entrata in vigore di questa legge continuano ad applicarsi le disposizioni della legge urbanistica provinciale 2008 che regolano il procedimento di rilascio del titolo edilizio, anche se abrogate, e dei regolamenti edilizi comunali vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Alle domande di concessione edilizia e alle SCIA già presentate alla data di entrata in vigore di questa legge continuano ad applicarsi le disposizioni della legge urbanistica provinciale 2008, delle relative disposizioni attuative e dei regolamenti edilizi o provvedimenti comunali in materia di contributo di concessione, anche se abrogati.

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Art. 123 - Altre disposizioni transitorie

1. In sede di trattazione di varianti al PUP vigente alla data di entrata in vigore di questa legge il Consiglio provinciale, oltre agli ordini del giorno, può approvare specifici atti d'indirizzo. Questi atti d'indirizzo sono trat

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Capo II - Disposizioni attuative e modificative
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Art. 124 - Disposizioni attuative e abrogative

1. Entro otto mesi dalla data di entrata in vigore di questa legge, sentito il Consiglio delle autonomie locali e la competente commissione permanente del Consiglio provinciale, è adottato il regolamento urbanistico-edilizio provinciale che stabilisce le disposizioni per la sua attuazione. Il regolamento può prevedere norme transitorie per la prima applicazione della legge.

1-bis. Ai fini della modifica di questa legge e del regolamento urbanistico-edilizio provinciale sono sentiti gli ordini professionali e i soggetti portatori di interessi relativi ai settori edile e ambientale. N24

2. Dalla data di entrata in vigore di questa legge sono abrogate le seguenti disposizioni:

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Art. 125

1. La lettera b) del comma 1 dell'

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Art. 126

1. Nel comma 3-bis dell'articolo 8 della legge provinciale sugli espropri 1993 le parole:

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Art. 127

1. Nel comma 3 dell'articolo 57 della legge urbanistica provinciale 2008 le parole: "La deliberazione della Giunta provinciale è coerente con i parametri per il dimensionamento della residenza stabiliti dal piano urbanistico provinciale e determina il dimensionamento relativo alle nuove edificazioni e al mutamento d'uso delle costruzioni esistenti." sono sostituite dalle seguenti: "Ferma restando questa deliberazione della Giunta provinciale, nei comuni da essa individuati la previsione di aree per la realizzazione di alloggi per tempo libero e vacanze e i cambi di destinazione d'uso finalizzati alla realizzazione di tali alloggi sono disciplinati da quest'articolo."

2. Nel comma 3 dell'articolo 57 della legge urbanistica

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Art. 128

1. Il comma 6 dell'

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Art. 129

1. Alla fine del comma 3 dell'articolo 36-ter 1 della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990 sono inserite le seguenti parole: "Per le predette finalità e ove

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Art. 130 - Disposizioni transitorie per l'applicazione dell'articolo 127

1. Salvo quanto previsto dai commi 2 e 3, a decorrere dalla data di entrata in vigore di questa legge i comuni individuati nella deliberazione della Giunta provinciale prevista dall'articolo 57, comma 3, della legge urbanistica provinciale 2008 non possono introdurre nei propri piani regolatori nuove previsioni edificatorie finalizzate ad alloggi per il tempo libero e vacanze, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 57, comma 3, della legge urbanistica provinciale 2008, nel testo modificato dalla presente legge.

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Art. 131

N64

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Art. 132

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 8-bis della legge provinciale sui campeggi 2012 è inserito il seguent

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Art. 133 - Informazioni sull'attuazione della legge

1. La Giunta provinciale informa il Consiglio provinciale sull'attuazione di questa legge e i risultati ottenuti in termini di risparmio di consumo del suolo, riqualificazione dell'esistente e di valorizzazione del paesaggio. A tal fine, ogni tre anni, la Giunta provinciale presenta alla competente commissione permanente del Consiglio provinciale una relazione che, in particolare, contiene risposte documentate ai seguenti quesiti:

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Capo III - Disposizioni finanziarie ed entrata in vigore
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Art. 134 - Disposizioni finanziarie

1. Dall'applicazione di questa legge, fatto salvo quanto disposto dal comma 2, non derivano nuove o maggiori spese a carico d

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Art. 135 - Entrata in vigore

1. Questa legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

 

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