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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Sent. C. Cass. civ. 29/07/1989, n. 3549
Sent. C. Cass. civ. 29/07/1989, n. 3549
1. Edilizia e immobili - Condominio - Innnovazioni - Pregiudizio alla statica o all'estetica (decoro architettonico) - Confiogurabilità - Limiti. 2. 1. Edilizia e immobili - Condominio - Innnovazioni - In genere - Nozione - Modificazione della cosa comune per un uso più intenso e proficui - Disciplina art. 1102 Cod. civ. - Applicabilità - Esclusione.1. Al fine di stabilire se le opere modificatrici della cosa comune abbiano pregiudicato il decoro architettonico di un fabbricato condominiale, devono essere tenute presenti le condizioni in cui quest'ultimo si trovava prima della esecuzione delle opere stesse, con la conseguenza che una modifica non può essere ritenuta pregiudizievole |
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SENTENZALA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE II |
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SVOLGIMENTO DEL PROCESSOMariangela Gentina conveniva dinanzi al Tribunale di Verbania, nell'agosto del 1977, Roberto Romerio, esponendo che questi aveva eseguito, nella porzione di sua proprietà del fabbricato condominiale sito in Greggio Casello, via Vittorio Veneto n. 46 - per la maggior parte di proprietà di essa istante - innovazioni illegittime unilateralmente decise. In particolare aveva aperto una porta al posto di due preesistenti finestre, sulla facciata prospiciente Via Monte Rosa, previa chiusura della porta ivi esistente. Assumendo che le cennate opere avessero alterato l'aspetto |
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MOTIVI DELLA DECISIONECon i cinque mezzi d'impugnazione formulati - da esaminare congiuntamente considerato lo stretto vincolo di connessione che li lega - la ricorrente denuncia: a) la violazione e l'errata applicazione degli artt. 1102 e 1120 c.c.; b) la violazione dell'art. 1120, secondo comma, e dell'art. 2043 c.c.; c) l'omessa motivazione su un punto decisivo della controversia; (1) e) l'errata interpretazione e falsa applicazione dell'art. 1120 c.c. "per irrazionale valutazione dei motivi utilitaristici dell'uso del bene". Lamenta che la corte d'appello non abbia considerato la "posizione di specialità" nella quale si trova l'art. 1120 c.c. - che disciplina l'uso condominiale dei fabbricati - rispetto all'art. 1102 stesso codice, che invece regola l'uso dei beni comuni in genere. Pertanto, in tema di modifiche apportate su un fabbricato condominiale, sarebbe stato erroneo il richiamo del giudice del merito a quest'ultima norma, al fine di determinare i diritti e gli obblighi dei condomini. Inoltre non sarebbe stato tenuto presente che le modifiche, di contenuto e di forma, dei beni comuni rientrano nel concetto di "innovazione" e che quest'ultima, nell'ambito del condominio, è consentita solo con il supporto della maggioranza prevista e richiesta dall'art. 1136 c.c. Avrebbe poi errato il giudice del merito nell'escludere il pregiudizio estetico del fabbricato condominiale, qua |
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P.Q.M.La Corte rigetta il ricorso proposto da Mariangela Gentina contro la sentenza della Corte d'Appello di Torino in data 14 dicembre 1984 - 23 febbraio |
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