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D. Leg.vo 14/03/2014, n. 49

Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE).
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Premessa

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche

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TITOLO I - PRINCIPI GENERALI
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Art. 1 - Finalità

1. Il presente decreto legislativo stabilisce misure e procedure volte a proteggere l'ambiente e la salute umana:

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Art. 2 - Ambito di applicazione

1. Le disposizioni del presente decreto legislativo si applicano:

a) alle apparecchiature elettriche ed elettroniche rientranti nelle categorie di cui all'Allegato I ed elencate a titolo esemplificativo all'Allegato II, dalla da

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Art. 3 - Esclusioni

1. Sono escluse dal campo di applicazione del presente decreto legislativo:

a) le apparecchiature necessarie per la tutela degli interessi essenziali della sicurezza nazionale, comprese le armi, le munizioni e il materiale bellico, purché destinate a fini specificamente militari;

b) le apparecchiature p

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Art. 4 - Definizioni

1. Ai fini del presente decreto legislativo si intende per:

a) ‘apparecchiature elettriche ed elettroniche’ o ‘AEE’: le apparecchiature che dipendono, per un corretto funzionamento, da correnti elettriche o da campi elettromagnetici e le apparecchiature di generazione, trasferimento e misurazione di queste correnti e campi e progettate per essere usate con una tensione non superiore a 1000 volt per la corrente alternata e a 1500 volt per la corrente continua;

b) ‘utensili industriali fissi di grandi dimensioni’: un insieme di grandi dimensioni di macchine, apparecchiature e componenti, o entrambi che funzionano congiuntamente per un'applicazione specifica, installati e disinstallati in maniera permanente da professionisti in un determinato luogo e utilizzati e gestiti da professionisti presso un impianto di produzione industriale o un centro di ricerca e sviluppo;

c) ‘installazioni fisse di grandi dimensioni’: una combinazione su larga scala di apparecchi di vario tipo ed, eventualmente, di altri dispositivi, che:

1) sono assemblati, installati e disinstallati da professionisti;

2) sono destinati ad essere utilizzati in modo permanente come parti di un edificio o di una struttura in un luogo prestabilito e apposito;

3) possono essere sostituiti unicamente con le stesse apparecchiature appositamente progettate;

d) ‘macchine mobili non stradali’: le macchine dotate di una fonte di alimentazione a bordo, il cui funzionamento richiede mobilità o movimento continuo o semicontinuo durante il lavoro, tra una serie di postazioni di lavoro fisse;

e) ‘rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche’ o ‘RAEE’ le apparecchiature elettriche o elettroniche che sono rifiuti ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, inclusi tutti i componenti, sottoinsiemi e materiali di consumo che sono parte integrante del prodotto al momento in cui il detentore si disfi, abbia l'intenzione o l'obbligo disfarsene;

f) ‘RAEE di piccolissime dimensioni’: i RAEE di dimensioni esterne inferiori a 25 cm;

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Art. 5 - Progettazione dei prodotti

1. In coerenza con le misure previste dal Programma nazionale di prevenzione dei rifiuti di cui all'articolo 180, comma 1-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto col Ministro dello sviluppo economico, disciplina le misure dirette a:

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Art. 6 - Criteri di priorità nella gestione dei RAEE

1. La gestione dei RAEE deve privilegiare le operazioni di riutilizzo e preparazione per i

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Art. 7 - Preparazione per il riutilizzo e riutilizzo

1. I RAEE sono prioritariamente avviati ai centri accreditati di preparazione per il riuti

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Capo I - Sistemi di gestione dei RAEE
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Art. 8 - Obblighi dei produttori di AEE

1. I produttori devono conseguire gli obiettivi minimi di recupero e di riciclaggio di cui all'Allegato V.

2. I produttori adempiono ai propri obblighi derivanti dalle disposizioni del presente decreto legislativo mediante sistemi di gestione individuali o collettivi, operanti in modo uniforme sull'intero territorio nazionale.

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Art. 9 - I sistemi individuali

1. I produttori che intendono adempiere ai propri obblighi in forma individuale organizzano un sistema autosufficiente operante in modo uniforme sull'intero territorio nazionale per la gestione dei RAEE che derivano dal consumo delle proprie AEE e ne chiedono il riconoscimento al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. L'istanza è corredata da un progetto descrittivo, idoneo a dimostrare che il sistema:

a) è organizzato secondo criteri di efficienza, efficacia, economicità e trasparenza;

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Art. 10 - I sistemi collettivi

1. I produttori che non adempiono ai propri obblighi mediante un sistema individuale devono aderire a un sistema collettivo. Possono partecipare ai sistemi collettivi i distributori, i raccoglitori, i trasportatori, i riciclatori e i recuperatori, previo accordo con i produttori di AEE. L'adesione ai sistemi collettivi è libera e parimenti non può essere ostacolata la fuoriuscita dei produttori da un consorzio per l'adesione ad un altro, nel rispetto del principio di libera concorrenza. N1

2. I sistemi collettivi sono organizzati in forma consortile ai sensi degli articoli 2602 e seguenti del codice civile in quanto applicabili e salvo quanto previsto dal presente decreto legislativo.

3. I consorzi di cui al comma 2 hanno autonoma personalità giuridica di diritto privato, non hanno fine di lucro ed operano sotto la vigilanza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministero dello sviluppo economico, che entro 6 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo approvano lo statuto-tipo.

4. Ciascun sistema collettivo deve garantire il ritiro di RAEE dai centri comunali di raccolta su tutto il territorio nazionale secondo le indicazioni del Centro di coordinamento. I contratti stipulati dai siste

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Capo II - Deposito preliminare alla raccolta, raccolta, trattamento adeguato e recupero
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Art. 11 - Deposito preliminare alla raccolta presso i distributori

1. I distributori assicurano, al momento della fornitura di una nuova apparecchiatura elettrica ed elettronica destinata ad un nucleo domestico, il ritiro gratuito, in ragione di uno contro uno, dell'apparecchiatura usata di tipo equivalente. I distributori, compresi coloro che effettuano le televendite e le vendite elettroniche, hanno l'obbligo di informare i consumatori sulla gratuità del ritiro con modalità chiare e di immediata percezione, anche tramite avvisi posti nei locali commerciali con caratteri facilmente leggibili oppure mediante indicazione nel sito internet.

2. Rientra nella fase della raccolta, come definita all'articolo 183, comma 1, lettera o), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il deposito preliminare alla raccolta dei RAEE effettuato dai distributori presso i locali del proprio punto vendita e presso altri luoghi risultanti dalla comunicazione di cui all'articolo 3 del

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Art. 12 - Raccolta differenziata dei RAEE domestici

1. Al fine di ridurre al minimo lo smaltimento dei RAEE provenienti dai nuclei domestici come rifiuti urbani misti, mediante il raggiungimento di un elevato livello di raccolta differenziata idoneo a realizzare gli obiettivi indicati nell'articolo 14, e di sottoporre i RAEE raccolti al trattamento adeguato di cui all'articolo 18, devono essere attivate le seguenti misure ed azioni:

a) i Comuni assicurano la funzionalità e l'adeguatezza, in ragione della densità della popolazione, dei sistemi di raccolta differenziata dei RAEE provenienti dai nuclei domes

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Art. 13 - Raccolta differenziata dei RAEE professionali

1. Fatto salvo quanto stabilito all'articolo 24 del presente decreto, i produttori, indivi

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Art. 14 - Tasso di raccolta differenziata

1. Ogni anno devono essere raggiunti i seguenti obiettivi di raccolta differenziata:

a) fino al 31 dicembre 2015 deve essere conseguito un tasso medio di raccolta differenziata dei RAEE provenienti dai nuclei domestici pari ad almeno 4 chilogrammi l'anno per abitante;

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Art. 15 - Ritiro dei RAEE conferiti nei centri di raccolta

1. I produttori assicurano il ritiro su tutto il territorio nazionale dei RAEE depositati nei centri di raccolta di cui all'articolo 12, comma 1, lettera a), sulla base delle modalità definite:

a) da apposite convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera b), nel caso dei sistemi individuali;

b) dal Centro di Coordinamento, nel caso dei sistemi collettivi.

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Art. 16 - Ritiro e trasporto dei RAEE conferiti presso i distributori

1. I RAEE provenienti dai nuclei domestici e conferiti presso i luoghi di raggruppamento gestiti dai distributori sono trasportati dai distributori:

a) ai centri di raccolta di cui all'articolo 12, comma 1, lettera a), nelle modalità indicate dal regolamento 25 settembre 2007, n. 185;

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Art. 17 - Trasporto e avvio al trattamento dei RAEE raccolti

1. La raccolta differenziata e il trasporto dei RAEE devono essere effettuati in modo da non pregiudicare la preparazione per il riutilizzo o il riciclaggio e in modo da gara

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Art. 18 - Trattamento adeguato

1. Tutti i RAEE raccolti separatamente devono essere sottoposti ad un trattamento adeguato.

2. Il trattamento adeguato e le operazioni di recupero e di riciclaggio, salvo il caso di rifiuti avviati alla preparazione per il riutilizzo, includono almeno l'eliminazione di tutti i liquidi e un trattamento selettivo effettuato in impianti conformi alle disposizioni vigenti in materia, nonché ai requisiti tecnici e alle modalità di gestione e di stoccaggio stabilite negli Allegati VII e VIII. A tal fine i produttori istituiscono sistemi per il trattamento adeguato dei RAEE, utilizzando le migliori tecniche di trattamento, di recupero e di riciclaggio disponibili.

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Art. 19 - Obiettivi di recupero

1. Per conseguire gli obiettivi minimi di recupero di cui all'Allegato V, i produttori sono tenuti ad avviare al trattamento adeguato e al recupero i RAEE raccolti, privilegiando la preparazione per il riutilizzo.

2. Il raggiungimento degli obiettivi di recupero di cui Allegato V è calcolato, per ciascuna categoria, dividendo il peso dei RAEE che entrano nell'impianto di recupero, di riciclaggio o di preparazione per il riutilizzo, dopo aver effettuato il trattamento adeguato ai sensi dell'articolo 18, con riguardo al recupero o al riciclaggio, per il peso di tutti i RAEE raccolti separatamente per ciascuna categoria, espresso come percentuale.

3. Le attività prel

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Capo III - Autorizzazioni, spedizioni e vendita a distanza
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Art. 20 - Autorizzazioni

1. Gli impianti o le imprese che effettuano operazioni di trattamento di RAEE devono essere autorizzate ai sensi dell'articolo 208 o dell’articolo 213 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. L'autorizzazione garantisce l'utilizzo delle migliori tecniche di trattamento adeguato, di recupero e di riciclaggio disponibili e stabilisce le condizioni necessari

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Art. 21 - Spedizione di RAEE

1. L'operazione di trattamento può essere effettuata al di fuori del territorio nazionale a condizione che la spedizione di RAEE sia conforme al regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativo alle spedizioni di rifiuti,

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Art. 22 - Obblighi inerenti la vendita a distanza

1. Il produttore che fornisce AEE sul territorio nazionale mediante tecniche di comunicazione a distanza, nel caso in cui non abbia sede nel territorio italiano, effettua l'iscrizione al Registro nazionale di cui all'articolo 29 personalmente o tramite un rappresentante autorizzato ai sensi dell'articolo 30 del presente decreto legislativo. In tal cas

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TITOLO III - FINANZIAMENTO DELLA GESTIONE DEI RAEE
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Art. 23 - Modalità di finanziamento dei RAEE provenienti dai nuclei domestici

1. Per i RAEE storici il finanziamento delle operazioni di ritiro e di trasporto dei RAEE domestici conferiti nei centri di raccolta, nonché delle operazioni di trattamento adeguato, di recupero e di smaltimento ambientalmente compatibile dei medesimi, è a carico dei produttori presenti sul mercato nello stesso anno in cui si verificano i rispettivi costi, in proporzione alla rispettiva quota di mercato, calcolata in base al peso delle AEE immesse sul mercato per ciascun tipo di apparecchiatura o per ciascun raggruppamento,

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Art. 24 - Modalità di finanziamento della gestione dei RAEE professionali

1. Il finanziamento delle operazioni di raccolta, trasporto, trattamento adeguato, recupero e smaltimento ambientalmente compatibile dei RAEE storici professionali è a carico del produttore ne

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Art. 24-bis - Razionalizzazione delle disposizioni per i RAEE da fotovoltaico

N6

1. Il finanziamento della gestione dei RAEE derivanti da AEE di fotovoltaico è a carico dei produttori indipendentemente dalla data di immissione sul mercato di dette apparecchiature e dall'origine domestica o professionale, fatti salvi gli strumenti di garanzia finanziaria attivati dai produttori per la gestione del fine vita dei pannelli fotovoltaici incentivati posti in essere prima della entrata in vigore del presente decreto. Per la gestione dei RAEE derivanti da AEE di fotovoltaico, incentivate e installate precedentemente alla data di entrata in vigore della presente disposizione, ai sensi del decreto del Ministro delle attività produttive 28 luglio 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 181 del 5 agosto 2005, e dei decreti del Ministro dello sviluppo economico 19 febbraio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2007, 6 agosto 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 24 agosto 2010, 5 maggio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 109 del 12 maggio 2011, e 5 luglio 2012, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 159 del 10

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Art. 25 - Garanzie finanziarie

1. Il produttore, nel momento in cui immette un'AEE sul mercato, presta adeguata garanzia finanziaria.

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TITOLO IV - INFORMAZIONE E MONITORAGGIO
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Art. 26 - Informazione agli utilizzatori

1. Il produttore di AEE fornisce, all'interno delle istruzioni per l'uso delle stesse, adeguate informazioni concernenti:

a) l'obbligo di non smaltire i RAEE come rifiuti urbani misti e di effettuare, per detti rifiuti, la raccolta differenziata;

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Art. 27 - Informazione agli impianti di trattamento

1. Per agevolare la manutenzione, l'ammodernamento e la riparazione, nonché la preparazione per il riutilizzo e il trattamento dei RAEE, i produttori forniscono agli impianti di trattamento adeguato e di riciclaggio, nonché ai centri di preparazione per il riutilizzo accreditati in conformità al decreto di cui all

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Art. 28 - Marchio di identificazione del produttore

1. Il produttore appone sulle apparecchiature elettriche ed elettroniche da immettere sul mercato un marchio. Il marchio apposto deve consentire di individuare in maniera inequivocabile il produttore delle AEE e che le stesse sono state immesse sul mercato successivamente al 13 agosto 2005.

2. Il marchio di cui al comma 1, conformemente a quanto stabilito nella norma

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Art. 29 - Registro nazionale dei soggetti obbligati al finanziamento dei sistemi di gestione dei RAEE

1. Il Registro nazionale dei soggetti obbligati al finanziamento dei sistemi di gestione dei RAEE, istituito e funzionante ai sensi del regolamento 25 settembre 2007, n. 185, garantisce la raccolta e la tenuta delle informazioni necessarie a verificare il rispetto delle prescrizioni del presente decreto legislativo e il corretto trattamento dei RAEE, nonché idonee a consentire la definizione delle quote di mercato di cui all'articolo 35, comma 1, lettera c).

2. Sono tenuti ad iscriversi al Registro nazio

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Art. 30 - Rappresentante autorizzato

1. Il produttore avente sede legale in un altro Stato membro dell'Unione europea può, in deroga quanto disposto all'articolo 4, comma 1, lettera g), numeri da 1) a 3), designare con mandato scritto un r

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Art. 31 - Monitoraggio e comunicazioni

1. L'ISPRA assicura il monitoraggio del raggiungimento degli obiettivi indicati all'Allegato V e trasmette annualmente al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare una relazione contenente informazio

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Art. 32 - Collaborazione amministrativa e scambio di informazioni

1. Nell'attuazione del presente decreto legislativo le competenti autorità nazionali collaborano tra loro, con le competenti autorità d

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TITOLO V - COORDINAMENTO, CONTROLLO E VIGILANZA
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Art. 33 - Centro di coordinamento

1. Il Centro di coordinamento, istituito e disciplinato ai sensi degli articoli 9, commi 1 e 3, 11 e 12 del regolamento 25 settembre 2007, n. 185, ha la forma del consorzio con personalità giuridica di diritto privato ed è disciplinato ai sensi dell'articolo 2602 e seguenti del codice civile in quanto applicabili e salvo quanto previsto nel presente decreto legislativo. Il consorzio è composto da tutti i sistemi collettivi di gestione dei RAEE provenienti dai nuclei domestici, che vi aderiscono entro 30 giorni dalla loro costituzione, e da due componenti nominati rispettivamente dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dal Ministero dello sviluppo economico.

2. Entro sei mesi dalla data dell'entrata in vigore del presente decreto, il Centro di coordinamento predispone apposito elenco, in cui i titolari degli impianti di trattamento dei RAEE sono tenuti ad iscriversi mediante semplice comunicazione e senza ulteriori oneri, ed a comunicare annualmente le quantità di RAEE trattate entro il 30 aprile N17 di ogni anno.

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Art. 34. - Informazioni al Centro di coordinamento

1. Ai fini dello svolgimento delle competenze di cui all'articolo 33, il Centro di coordinamento acquisisce annualmente le seguenti informazioni

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Art. 35. - Comitato di vigilanza e di controllo

1. Il Comitato di vigilanza e di controllo sulla gestione dei RAEE e delle pile, degli accumulatori e dei relativi rifiuti, già istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ai sensi dell'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, e ridefinito dall'articolo 19 del decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, svolge i seguenti compiti:

a) predispone ed aggiorna il Registro nazionale di cui all'articolo 29, sulla base delle comunicazioni delle Camere di commercio previste allo stesso articolo 29, comma 8;

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Art. 36. - Comitato d'indirizzo sulla gestione dei RAEE

1. Il Comitato d'indirizzo sulla gestione dei RAEE istituito e disciplinato ai sensi degli articoli 13 e 15 del regolamento 25 settembre 2007, n. 185, è ricostituito entro 180 giorni dalla data dell'entrata in vigore del presente decreto legislativo ed opera in base alle disposizioni del regolamento 25 settembre 2007, n. 185, salvo quanto previsto dal presente decreto.

2. Il Comitato è composto da tredici membri, di cui:

a) tre designati dalle Organizzazioni nazionali dell'industria scelti tra le categorie maggiormente ra

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Art. 37. - Ispezione e monitoraggio

1. Le autorità competenti svolgono ispezioni e monitoraggi per verificare la corretta attuazione del presente decreto. Tali ispezioni comprendono almeno:

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TITOLO VI - SANZIONI, DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
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Art. 38. - Sanzioni

1. Il distributore che, nell'ipotesi di cui all'articolo 11, commi 1 e 3, indebitamente non ritira, a titolo gratuito, un RAEE è soggetto, ove il fatto non costituisca reato, alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 150 ad euro 400, per ciascun RAEE non ritirato o ritirato a titolo oneroso. N5

2. Salvo che il fatto non costituisca reato, il produttore:

a) che non provvede ad organizzare il sistema di raccolta separata dei RAEE professionali di cui all'articolo 13, ed i sistemi di ritiro ed invio, di trattamento e di recupero dei RAEE di cui agli articoli 18, comma 2, e 19, comma 1, ed a finanziare le relative operazioni, nelle ipotesi e secondo le modalità di cui agli articoli 23 e 24, fatti salvi, per tali ultime operazioni, gli accordi eventualmente conclusi ai sensi dell'articolo 24, comma 3, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30.000 ad euro 100.000;

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Art. 39. - Modifica degli allegati

1. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentit

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Art. 40. - Disposizioni transitorie e finali

1. Sino all'approvazione da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare degli statuti dei sistemi collettivi già esistenti ed operanti, tenuti all'adeguamento ai sensi dell'articolo 10, comma 6, i sistemi collettivi continuano ad operare secondo le modalità previgenti.

2. Sino all'adozione del decreto ministeriale di cui all'articolo 25, comma 1, la garanzia può assumere la forma dell'adesione del produttore ad uno dei sistemi collettivi esistenti.

3. Il finanziamento della gestione dei rifiuti derivanti dai pannelli fotovoltaici domestici e professionali non incentivati immessi sul mercato prima dell'entrata in vigore del presente decreto legislativo, avviene secondo le modalità definite agli articoli 23, comma 1, e 24,

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Art. 41. - Disposizioni finanziarie

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Le amministrazioni pubbliche competenti provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie

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Art. 42. - Abrogazioni

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ogni riferimento alla direttiva 2002/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 2003, sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), in qualunque atto normativo contenuto, si intende effettuato alla

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Allegato I - Categorie di AEE rientranti nell'ambito di applicazione del presente decreto nel periodo indicato nell'articolo 2, comma 1, lettera a)

1. Grandi elettrodomestici

2. Piccoli elettrodomestici

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Allegato II - Elenco indicativo di AEE che rientrano nelle categorie dell'Allegato I

1. GRANDI ELETTRODOMESTICI

1.1 Grandi apparecchi di refrigerazione

1.2 Frigoriferi

1.3 Congelatori

1.4 Altri grandi elettrodomestici utilizzati per la refrigerazione, la conservazione e il deposito di alimenti

1.5 Lavatrici

1.6 Asciugatrici

1.7 Lavastoviglie

1.8 Apparecchi di cottura

1.9 Stufe elettriche

1.10 Piastre riscaldanti elettriche

1.11 Forni a microonde

1.12 Altri grandi elettrodomestici utilizzati per la cottura e l'ulteriore trasformazione di alimenti

1.13 Apparecchi elettrici di riscaldamento

1.14 Radiatori elettrici

1.15 Altri grandi elettrodomestici utilizzati per riscaldare stanze, letti e mobili per sedersi

1.16 Ventilatori elettrici

1.17 Apparecchi per il condizionamento come definiti dalle disposizioni di attuazione della direttiva 2002/40/CE dell'8 maggio 2002 della Commissione che stabilisce le modalità di applicazione della direttiva 92/75/CEE del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo di energia dei forni elettrici per uso domestico

1.18 Altre apparecchiature per la ventilazione, l'estrazione d'aria e il condizionamento

 

2. PICCOLI ELETTRODOMESTICI

2.1 Aspirapolvere

2.2 Scope meccaniche

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Allegato III - Categorie di AEE rientranti nell'ambito di applicazione del presente decreto nel periodo indicato nell'articolo 2, comma 1, lettera b).

1. Apparecchiature per lo scambio di temperatura

2. Schermi, monitor ed apparecchiature dotate di schermi con una superficie superiore a 100 cm2

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Allegato IV - Elenco non esaustivo di AEE che rientrano nelle categorie di cui all'Allegato III

1. Apparecchiature per lo scambio di temperatura

1.1 Frigoriferi

1.2 congelatori

1.3 apparecchi che distribuiscono automaticamente prodotti freddi,

1.4 condizionatori, deumidificatori, pompe di calore,

1.5 radiatori a olio

1.6 altre apparecchiature per lo scambio di temperatura con fluidi diversi dall'acqua.

 

2. Schermi, monitor ed apparecchiature dotate di schermi di superficie superiore a 100 cm2

2.1 Schermi

2.2 televisori

2.3 cornici digitali LCD

2.4 monitor,

2.5 laptop, notebook.

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Allegato V - Obiettivi di recupero minimi di cui all’articolo 19

N14

Parte 1: Obiettivi minimi applicabili per categoria dal 13 agosto 2012 sino al 14 agosto 2015 con riferimento alle categorie elencate nell'allegato I:

a) per i RAEE che rientrano nelle categorie 1 o 10 dell'allegato I,

- recupero dell'80 %, e

- riciclaggio del 75 %;

b) per i RAEE che rientrano nelle categorie 3 o 4 dell'allegato I,

- recupero dell'75 %, e

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Allegato VI - Requisiti minimi per le spedizioni

1. Al fine di distinguere le AEE dai RAEE, qualora il detentore dell'articolo dichiari di voler spedire o di spedire AEE usate e non RAEE, il detentore a sostegno della propria dichiarazione deve allegare i seguenti documenti:

a) copia della fattura e del contratto relativi alla vendita e/o al trasferimento della proprietà dell'AEE, che attestano che l'apparecchiatura è pienamente funzionante e destinata direttamente al riutilizzo;

b) prove della valutazione o dei test condotti, sotto forma di copie della documentazione (certificato di prova, prova di funzionalità) su ogni articolo della spedizione e un protocollo contenente tutte le informazioni indicate al punto 3;

c) una dichiarazione del detentore che organizza il trasporto dell'AEE, dalla quale risulti che nessun materiale e nessuna apparecchiatura della spedizione è classificabile come "rifiuto" ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2008/98/CE, e

d) un'adegu

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Allegato VII - Modalità di gestione dei RAEE negli impianti di trattamento di cui all'articolo 18, comma 2

1. Modalità di raccolta e conferimento

1.1 La raccolta dei RAEE da sottoporre ad operazioni di trattamento deve essere effettuata adottando criteri che garantiscano la protezione delle apparecchiature dismesse durante il trasporto e durante le operazioni di carico e scarico.

1.2 Le apparecchiature non devono subire danneggiamenti che possano causare il rilascio di sostanze inquinanti o pericolose per l'ambiente o compromettere le successive operazioni di recupero.

1.3 devono essere evitate lesioni ai circuiti frigoriferi e alle pareti, nel caso di frigoriferi, per evitare il rilascio all'atmosfera dei refrigeranti o degli oli, nonché ai tubi catodici, nel caso di televisori e computer, Le sorgenti luminose ci cui al punto 5 dell'allegato 1B, durante le fasi di raccolta, stoccaggio e movimentazione, devono essere mantenute integre per evitare la dispersione di polveri e vapori contenuti nelle apparecchiature stesse, anche attraverso l'impiego di appositi contenitori che ne assicurino l'integrità.

1.4 Devono essere:

a) scelte idonee apparecchiature di sollevamento;

b) rimosse eventuali sostanze residue rilasciabili durante la movimentazione delle apparecchiature;

c) assicurata la chiusura degli sportelli e fissate le parti mobili;

d) mantenuta l'integrità della tenuta nei confronti dei liquidi o dei gas contenuti nei circuiti;

e) evitare operazioni di riduzione volumetrica prima della messa in sicurezza;

f) utilizzare modalità conservative di caricamento dei cassoni di trasporto.

 

2. Gestione dei rifiuti in ingresso

2.1 I materiali da sottoporre a trattamento devono essere caratterizzati e separati per singola tipologia al f

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Allegato VIII - Requisiti tecnici degli impianti di trattamento di cui all'articolo 18, comma 2 del presente decreto

1.1 Gli impianti di trattamento disciplinati dal presente decreto non sono caratterizzati da impatti ambientali superiori a quelli di un qualsiasi impianti industriale e non comportano, quindi, particolari precauzioni dovute alla natura dei materiali trattati.

1.2 L'impianto di trattamento deve essere delimitato da idonea recinzione lungo tutto il suo perimetro. La barriera esterna di protezione deve essere realizzata con siepi, alberature e schermi mobili, atti a minimizzare l'impatto visivo dell'impianto. Deve essere garantita la manutenzione nel tempo di detta barriera di protezione ambientale. L'impianto deve essere opportunamente attrezzato per:

a) trattare lo specifico flusso di apparecchiature dimesse;

b) identificare e gestire le componenti pericolose che devono essere rimosse preventivamente ala fase di trattamento.

1.3 Deve essere garantita la presenza di personale qualificato ed adeguatamente addestrato per gestire gli specifici rifiuti, evitando rilasci nell'ambiente, ed in grado di adottare te

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Allegato IX - Simbolo per la marcatura delle apparecchiature elettriche ed elettroniche di cui all'articolo 28

Il simbolo che indica la raccolta separata delle apparecchiature elettriche ed elettroniche è un contenitore di spazzatura su ruote barrato come indicato

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Allegato X - Informazioni per la registrazione e le comunicazioni di cui all'articolo 29

A. Informazioni da fornire all'atto della registrazione:

1. Nome e indirizzo del produttore o del rappresentante autorizzato, se designato a norma dell'articolo 30 (codice postale e località, via e numero civico, paese, numero di telefono e di fax, indirizzo di posta elettronica nonché una persona di contatto). Nel caso di un rappresentante autorizzato quale definito all'articolo 30, anche i dati relativi al produttore che viene rappresentato.

2. Codice di identificazione nazionale del produttore, compreso il numero di codice fiscale europeo o nazionale del produttore.

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