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D. Leg.vo 25/01/2010, n. 7

Attuazione della direttiva 2006/38/CE, che modifica la direttiva 1999/62/CE, relativa alla tassazione a carico di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l'uso di alcune infrastrutture.

Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- D. Min. Infrastrutture e Trasp. 16/03/2020
- D. Min. Infrastrutture e Trasp. 07/07/2016
- D. Min. Infrastrutture e Trasp. 26/06/2015
- D. Leg.vo 04/03/2014, n. 43

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[Premessa]



IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA


Visti gli

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Art. 1 - Finalità e campo di applicazione

1. Il presente decreto detta disposizioni sui pedaggi e i diritti di utenza gravanti

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Art. 2 - Definizioni (articolo 1, paragrafo 1, direttiva 2006/38/CE)

1. Ai fini del presente decreto si intende per:

a) «rete stradale transeuropea»: la rete stradale definita all'allegato I, sezione 2, della decisione n. 1692/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 1996, sugli orientamenti comunitari per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti, e successive modificazioni o integrazioni, ed illustrata con le relative cartine che si riferiscono alle sezioni corrispondenti menzionate nel dispositivo e/o nell'allegato II di detta decisione;

b) «costi di costruzione»: i costi legati alla costruzione, compresi eventualmente i costi di finanziamento, di infrastrutture nuove o miglioramenti di infrastrutture nuove (comprese consistenti riparazioni strutturali), o di infrastrutture o miglioramenti delle infrastrutture (comprese consistenti riparazioni strutturali), ultimati non più di trenta anni prima del 10 giugno 2008 laddove siano già istituiti sistemi di pedaggio al 10 giugno 2008, o ultimati non più di trenta anni prima dell'istituzione di un nuovo sistema di pedaggio introdotto dopo il 10 giugno 2008; possono essere presi in considerazione come costi di costruzione anche i costi concernenti infrastrutture o miglioramenti di infrastrutture ultimati anteriormente a tali termini, laddove:

1) sia istituito un sistema di pedaggio che prevede il recupero di detti costi mediante un contratto stipulato con un operatore di un sistema di pedaggio o altri atti giuridici di effetto equivalente entrato in vigore anteriormente al 10 giugno 2008;

2) sia pos

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Art. 3 - Pedaggi e diritti d'utenza (articolo 1, paragrafo 2, direttiva 2011/76/UE)

N3

1. L'introduzione o il mantenimento di pedaggi e diritti di utenza sulla rete stradale transeuropea o su alcuni tratti di essa o su qualsiasi altro tratto della rete di autostrade che non fanno parte della rete stradale transeuropea, sono disciplinati dalle disposizioni del presente articolo e dell'articolo 4. L'imposizione di pedaggi e diritti di utenza su altre strade non deve risultare discriminatoria nei confronti del traffico internazionale e non deve provocare distorsioni della concorrenza tra operatori.

2. Non possono essere imposti contemporaneamente pedaggi e diritti d'utenza a nessuna classe di veicoli per l'utilizzo di uno stesso tratto stradale. Tuttavia qualora siano previsti diritti di utenza, possono essere applicati anche pedaggi per l'utilizzo di ponti, gallerie e valichi di montagna.

3. I pedaggi e i diritti d'utenza sono applicati senza alcuna discriminazione, diretta o indiretta, fondata sulla cittadinanza del trasportatore, lo Stato membro o il Paese terzo di stabilimento del trasportatore o di immatricolazione dell'autoveicolo oppure sull'origine o la destinazione dell'operazione di trasporto, e senza provocare distorsioni della concorrenza tra operatori.

4. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 373 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni, possono essere previste aliquote dei pedaggi ridotte, diritti di utenza ridotti o esoneri dall'obbligo di pagare il pedaggio o il diritto di utenza per gli autoveicoli esentati dall'obbligo di installare e utilizzare l'apparecchio di controllo a norma del regolamento (CE) n. 3821/85 del Consiglio, del 20 dicembre 1985, relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada, nei seguenti casi:

a) autoveicoli del Ministero della difesa, della protezione civile, dei servizi antincendio e degli

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Art. 4 - Determinazione dei pedaggi (articolo 1, paragrafo 2, direttiva 2011/76/UE)

N3

1. L'onere per l'infrastruttura varia in funzione della categoria di emissione EURO dell'autoveicolo, in modo che nessun onere per l'infrastruttura superi di oltre il 100 per cento l'importo del medesimo onere imposto per autoveicoli equivalenti che rispettano le norme più rigorose in materia di emissioni. I contratti di concessione vigenti sono esonerati da tale obbligo fino al loro rinnovo. Tuttavia è possibile prevedere una deroga a tale obbligo qualora:

a) ciò pregiudichi gravemente la coerenza dei sistemi di pedaggio nel territorio nazionale;

b) non sia tecnicamente praticabile introdurre tale differenziazione nel sistema di pedaggio in questione;

c) ciò induca la deviazione degli autoveicoli più inquinanti con ripercussioni negative sulla sicurezza stradale e sulla salute pubblica;

d) il pedaggio comprenda un onere per i costi esterni.

2. Eventuali deroghe o esenzioni sono comunicate alla Commissione europea.

3. Qualora, in caso di controllo, i conducenti o eventualmente i trasportatori non siano in grado di fornire i documenti dell'autoveicolo necessari per verificare la categoria di emissione EURO, il pedaggio imposto potrà raggiungere il livello più alto applicabile.

4. L'onere per l'infrastruttura può essere differenziato ai fini della riduzione della congestione e dei danni alle infrastrutture, dell'ottimizzazione dell'utilizzo dell'infrastruttura in questione o del miglioramento della sicurezza stradale, a condizione che:

a) la variazione sia trasparente, resa p

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Art. 4-bis - Allocazione introiti derivanti da imposizione oneri (articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 2011/76/UE

N4

1. Per garantire lo sviluppo della rete dei trasporti nel suo insieme, gli introiti derivanti dagli oneri per i costi esterni nonché dalla maggiorazione agli oneri per l'infrastruttura di cui all'articolo 3, commi 11 e 12, sono versati all'entrata del Bilancio dello Stato, per essere riassegnati ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e son

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Art. 5 - Attuazione e controlli (articolo 1, paragrafo 6, direttiva 2006/38/CE)

1. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti provvede con propri decreti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze per gli aspetti di cui al comma 3, all'attuazione degli “articol

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Art. 6 - Relazione alla Commissione europea (articolo 1, paragrafo 9, direttiva 2006/38/CE)

1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti trasmette entro il 10 dicembre 2010 le informazioni necessarie per la relazione che la Commissione europea deve presentare al Parlamento europeo e al Consiglio sull'attuazione e sugli effetti della direttiva 2006/38/CE, tenendo conto degli sviluppi in campo tecnologico e dell'evoluzione della densità della circolazione, compreso l'uso di autoveicoli di più di 3,5 e di meno di 12 tonnellate, e valutando il relativo impatto sul mercato interno, anche nelle regioni insulari, prive di sb

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Art. 7 - Disposizioni finali e copertura finanziaria

1. Gli allegati, che costituiscono parte integrante del presente decreto, sono aggiornati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, in conformità alle modalità tecniche rese necessarie dal progresso ovvero a quelle introd

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Art. 8 - Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubbli

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Allegato I - Limiti di emissioni (allegato 0 direttiva 2006/38/CE)

1. Autoveicolo EURO 0


Volume di monossido di carbonio (CO) g/kWh

Volume di idrocarburi (HC) g/kWh

Volume di ossidi di azoto (NOx) g/kWh

12,3

2,6

15,8


2. Autoveicolo EURO I/EURO II



Volume di monossido di carbonio (CO) g/kWh

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Allegato II - Determinazione indicativa della classe degli autoveicoli (allegato IV direttiva 2006/38/CE)

Le classi degli autoveicoli sono definite dalla tabella che segue.

Gli autoveicoli sono classificati nelle sottocategorie 0, I, II e III in funzione dei danni che provocano al rivestimento stradale, in ordine crescente (la classe III corrisponde quindi alla classe che danneggia maggiormente le infrastrutture stradali). I danni aumentano esponenzialmente con l'aumento del carico per asse.

Tutti gli autoveicoli a motore e l'insieme degli autoveicoli di un peso totale a pieno carico autorizzato inferiore a 7,5 tonnellate rientrano nella classe 0.


Autoveicoli a motore


Assi motori dotati di sospensioni pneumatiche o riconosciute come equivalenti (1)

Altri sistemi di sospensione degli assi motori

Classe dei danni

Numero di assi e peso totale a pieno carico autorizzato (in t)

Numero di assi e peso totale a pieno carico autorizzato (in t)


pari o superiore a

inferiore a

pari o superiore a

inferiore a


2 assi



7,5

12

7,5

12

I

12

13

12

13


13

14

13

14


14

15

14

15


15

18

15

18


3 assi



15

17

15

17


17

19

17

19

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Allegato III - Principi fondamentali per l'attribuzione dei costi e il calcolo dei pedaggi (allegato III direttiva 2006/38/CE)

Il presente allegato stabilisce i principi fondamentali per il calcolo dell'onere medio ponderato per l'infrastruttura in modo da rispecchiare l'articolo 3, comma 8. L'obbligo di correlare gli oneri per l'infrastruttura ai costi non pregiudica la libertà di scegliere, a norma del medesimo articolo 3, comma 8, di non recuperare la totalità dei costi attraverso la riscossione degli oneri per l'infrastruttura o la libertà, a norma dell'articolo 3, commi 11 e 12, di differenziare gli importi di oneri per l'infrastruttura specifici dall'onere medio. N9

L'applicazione dei presenti principi deve essere pienamente conforme agli altri obblighi previsti dalla normativa “dell'Unione” N10, in particolare il requisito per i contratti di concessione da assegnare a norma del decreto legislativo n. 163/2006 e di altri strumenti comunitari nel settore degli appalti pubblici.

Se lo Stato si impegna in una negoziazione con uno o più terzi per definire un contratto di concessione relativo alla costruzione o al funzionamento di una parte della sua infrastruttura o a tal fine si impegna in un processo analogo in base alla legislazione nazionale o un accordo concluso dal Governo di un altro Stato, la conformità ai presenti principi è valutata in base ai risultati di tale negoziazione.


1. Definizione della rete e degli autoveicoli contemplati

- Qualora non venga applicato un unico sistema di pedaggio all'intera rete stradale transeuropea, si deve precisare in modo specifico la parte o le parti della rete che non è soggetta/non sono soggette ad un sistema di pedaggio nonché il sistema utilizzato per classificare gli autoveicoli ai fini della differenziazione dei pedaggi. Si deve, inoltre, precisare che si estende il campo di applicazione del sistema di pedaggio per comprendere gli autoveicoli al di sotto del limite di 12 tonnellate.

- Qualora si scelga di adottare politiche diverse in materia di recupero dei costi per differenti parti della rete (come consentito ai sensi “dell'articolo 3, comma 8” N7), ogni parte chiaramente definita dalla rete deve formare oggetto di un calcolo dei costi separato. Si può scegliere di ripartire la rete in un certo numero di parti chiaramente definite così da fissare modalità separate di concessione o un processo analogo per ciascuna parte.

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Allegato III bis - requisiti minimi per l'imposizione di un onere per i costi esterni (allegato direttiva 2011/76/UE)

N6

Il presente allegato stabilisce i requisiti minimi applicabili all'imposizione di un onere per i costi esterni e al calcolo dell'importo massimo dell'onere medio ponderato per i costi esterni.


1. Tratti della rete stradale interessati

Devono essere definiti con precisione il tratto o i tratti della rete stradale del territorio nazionale da assoggettarsi ad un onere per i costi esterni.

Quando si impone un onere per i costi esterni solo su uno o più tratti della rete stradale rientranti nell'ambito di applicazione del presente provvedimento, il tratto o i tratti sono individuati previa valutazione volta a stabilire che:

- l'uso di autoveicoli sulle strade nelle quali viene imposto l'onere in questione non provochi danni ambientali maggiori di quelli generati mediamente su altri tratti delle rete stradale rientranti nell'ambito di applicazione del presente provvedimento che non sono soggetti all'onere per i costi esterni, o

- l'imposizione di un onere per i costi esterni su altri tratti della rete stradale rientranti nell'ambito di applicazione del presente provvedimento non abbia impatti negativi sull'ambiente o la sicurezza stradale, o l'imposizione e la riscossione di un onere per i costi esterni su questi tratti non comporti costi sproporzionati.


2. Autoveicoli, strade e periodi interessati

Devono essere notificati alla Commissione europea la classificazione dei veicoli in base alla quale sono differenziati i pedaggi, nonché l'ubicazione esatta delle strade soggette a oneri per i costi esterni più elevati, nel seguito definite «strade suburbane (comprese le autostrade)» e delle strade soggette a one

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Allegato III ter - Importo massimo dell'onere medio ponderato per i costi esterni

N11

Il presente allegato definisce i parametri da utilizzare per il calcolo dell'importo massimo dell'onere medio ponderato per i costi esterni.


1. Costo massimo dell'inquinamento atmosferico dovuto al traffico


Tabella 1: Costo imputabile massimo dell'inquinamento atmosferico


Centesimi/veicolo.chilometro

Strade suburbane

(comprese le autostrade)

Strade interurbane

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Allegato IV - Importo massimo in euro dei diritti d'utenza, comprese le spese amministrative di cui all'art. 3 comma 7 (allegato II direttiva 1999/62/CE)

N12


Annualmente



Fino a tre assi

Quattro o più assi

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