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Sent. C. Cass. civ. 03/01/2014, n. 53

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Comunione dei diritti reali - Condominio negli edifici - Muro perimetrale dell’edificio - Apertura di una finestra - Da parte del singolo condomino - Legittimità - Costituzione di una servitù - Esclusione.

È possibile l’apertura di finestre su area di proprietà comune e indivisa, ma non bisogna pregiudicare la stabilità e il decoro architettonico dell’edificio e, inoltre, non bisogna impedire l’esercizio concorrente di analoghi diritti degli altri condomini. 

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