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14/01/2020

Acquisti e negoziazioni della P.A., novità in Legge di bilancio 2020

Acquisti e negoziazioni della P.A., novità in Legge di bilancio 2020 La Legge di bilancio 2020 (L. 27/12/2019, n. 160) ha introdotto diverse disposizioni che mirano ad estendere l'utilizzo da parte delle pubbliche amministrazioni di strumenti centralizzati di acquisto e di negoziazione.

Nel rinviare per approfondimenti alla scheda tematica Qualificazione stazioni appaltanti, aggregazione, centralizzazione committenze e strumenti di negoziazione, si segnalano di seguito in sintesi le novità:

1) sono inserite alcune tipologie di autoveicoli tra le categorie merceologiche (di cui all’art. 1 del D.L. 95/2012, comma 7) per le quali sussiste l’obbligo di approvvigionamento attraverso le convenzioni o gli accordi quadro messi a disposizione da Consip e dalle centrali di committenza regionali di riferimento, o in alternativa di esperire proprie autonome procedure nel rispetto della normativa vigente, utilizzando i sistemi telematici di negoziazione messi a disposizione dai soggetti sopra indicati (comma 581 dell’art. 1 della L. 160/2019). Si tratta in particolare di:
- autovetture (art. 54 del D. Leg.vo 285/1992, comma 1, lettera a);
- autobus art. 54 del D. Leg.vo 285/1992, comma 1, lettera b), ad eccezione di quelli per il servizio di linea per trasporto di persone;
- autoveicoli per trasporto promiscuo (art. 54 del D. Leg.vo 285/1992, comma 1, lettera c);

2) si consente l’utilizzo degli strumenti di acquisto e negoziazione centralizzati di Consip anche con riferimento ai lavori pubblici (comma 582 dell’art. 1 della L. 160/2019). Si ricorda che in precedenza già l’art. 1 della L. 208/2015 (Legge di stabilità 2016), comma 504, aveva esteso l’utilizzo degli strumenti di acquisto e di negoziazione di Consip anche ai lavori di manutenzione;

3) si obbligano le amministrazioni statali centrali e periferiche - ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le istituzioni universitarie nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali - ad approvvigionarsi attraverso gli accordi quadro stipulati da Consip oppure mediante il sistema dinamico di acquisizione dalla stessa realizzato e gestito (comma 583 dell’art. 1 della L. 160/2019);

4) si prevede che le convenzioni Consip di cui all’art. 26 della L. 488/1999, ove previsto nel bando di gara, possano essere stipulate per specifiche categorie di amministrazioni ovvero per specifici ambiti territoriali (comma 585 dell’art. 1 della L. 160/2019);

5) si prevede che le convenzioni Consip di cui all’art. 26 della L. 488/1999, nonché gli accordi quadro di cui all’art. 54 del D. Leg.vo 50/2016 (si veda Gli accordi quadro per i contratti pubblici) possono essere stipulati in sede di aggiudicazione di appalti specifici basati su un sistema dinamico di acquisizione di cui all’art. 55 del D. Leg.vo 50/2016, e ad essi si applica il termine dilatorio (c.d. “stand still”) di 35 giorni di cui al comma 9 dell’art. 32 del D. Leg.vo 50/2016 medesimo (comma 586 dell’art. 1 della L. 160/2019);

6) si prevede che la Consip possa anche svolgere, nell’ambito del Programma di razionalizzazione degli acquisti, procedure di aggiudicazione di contratti di concessione di servizi (comma 587 dell’art. 1 della L. 160/2019).

Dalla redazione