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15/02/2019

Adempimenti per la tracciabilità dei rifiuti, modifica ai soggetti obbligati

Dopo la soppressione definitiva del SISTRI dal 2019, ad opera del D.L. 135/2018 c.d. “semplificazioni”, gli adempimenti tradizionali (registri e formulari), mai di fatto abbandonati nel regime del c.d. “doppio binario”, tornano ad essere dovuti dai soggetti originariamente obbligati.

Sugli adempimenti obbligatori per garantire la tracciabilità dei rifiuti si sono succedute e sovrapposte numerose normative, a partire dall’istituzione del Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) nel 2009, sistema di fatto mai entrato effettivamente in operatività, più volte rimodulato e modificato e poi definitivamente soppresso a partire dal 2019 ad opera dell’art. 6 del D.L. 14/12/2018, n. 135 (convertito in legge dalla L. 11/02/2019, n. 12).

SOPPRESSIONE DEL SISTRI DAL 01/01/2019
Più in dettaglio, l’art. 6 del D.L. 135/2018 ha previsto:
- che dal 01/01/2019 è soppresso il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'art. 188-ter del D. Leg.vo 152/2006, e conseguentemente non sono dovuti i contributi di cui all'art. 14-bis del D.L. 78/2009 (convertito in legge dalla L. 102/2009) e all'art. 7 del D. Min. Ambiente e Tutela Terr. e Mare 30/03/2016, n. 78;
- l’istituzione di un nuovo Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti, organizzato e gestito direttamente dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, a sua volta per il momento non operativo perché in attesa dei provvedimenti di attuazione e dettaglio della disciplina (si veda più avanti).

PROSEGUIMENTO REGIME DEGLI ADEMPIMENTI TRADIZIONALI - TENUTA REGISTRI E FORMULARI, MUD
Pertanto, il comma 3-ter dell’art. 6 del D.L. 135/2018 ha poi stabilito che - dal 01/01/2019 e fino alla definizione e alla piena operatività del nuovo sistema basato sul Registro elettronico nazionale sopra menzionato - gli adempimenti per garantire la tracciabilità dei rifiuti restano quelli di cui agli artt. 188, 189, 190 e 193 del D. Leg.vo 03/04/2006, n. 152 (Codice ambientale), nonché di cui all’art. 2 della L. 25/01/1994, n. 70, e cioè:
1) compilazione e tenuta dei Registri di carico e scarico dei rifiuti;
2) compilazione e tenuta del Formulario identificativo dei rifiuti;
3) comunicazione dei dati sui rifiuti tramite presentazione annuale del Modello unico di dichiarazione ambientale (MUD).
Si tratta in pratica dei meccanismi di tracciabilità tradizionali, adempimenti di fatto mai abbandonati poiché il SISTRI, che avrebbe dovuto determinarne il definitivo superamento, non è mai stato compiutamente operativo.
I sopra menzionati articoli del Codice ambientale si devono applicare nel testo che era previgente alle modifiche apportate dal cosiddetto “quarto decreto correttivo”, D. Leg.vo 205/2010 (il testo previgente in questione è reso disponibile in nota al testo dei menzionati articoli del D. Leg.vo 152/2006).
Si applicano, altresì, le disposizioni sanzionatorie di cui all'art. 258 del D. Leg.vo 152/2006, anch’esso nel testo previgente alle modifiche apportate dal D. Leg.vo 205/2010. Le sanzioni richiamate fanno riferimento alla mancata o non corretta compilazione degli adempimenti (MUD, registri di carico e scarico e formulari di trasporto) di cui si è detto poc’anzi.

MODIFICA ALLA PLATEA DEI SOGGETTI OBBLIGATI
Negli anni di vigenza del SISTRI - in applicazione del c.d. “doppio binario” - si prevedeva che gli adempimenti per la tracciabilità fossero effettuati dai medesimi soggetti obbligati all’iscrizione al SISTRI.
L’art. 6 del D.L. 135/2018, comma 3-ter, si limita invece a rinviare alle norme che regolano gli adempimenti in questione, senza individuare i soggetti obbligati.
Ne consegue che l’individuazione dei soggetti dipende ora esclusivamente dalle previsioni delle norme richiamate.

Dalla redazione