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28/11/2017

Scarichi idrici urbani in aree sensibili: i limiti di emissione vanno riferiti all’agglomerato urbano

La Legge europea per il 2017 - pubblicata nella G.U. 27/11/2017, n. 277 - modifica la tabella 2 dell’allegato 5 alla parte terza del D. Leg.vo 152/2006 (Codice dell’ambiente), la quale fissa limiti di emissione per gli impianti di acque reflue urbane recapitanti in aree sensibili, comportando un’estensione del campo di applicazione della norma ed un aumento degli impianti di depurazione da sottoporre a monitoraggio.

CONTENUTO ED EFFETTI DELLE NORME MODIFICATE - La modifica apportata consiste nel riferire i limiti riportati dalla tabella 2 dell’allegato 5 alla parte terza del D. Leg.vo 152/2006 non più alla potenzialità dell’impianto, bensì al carico generato dall’agglomerato urbano di riferimento.
Ciò comporta un’estensione del campo di applicazione della norma, poiché i controlli sulla qualità degli scarichi dovranno essere effettuati sulla totalità degli impianti di depurazione al servizio degli agglomerati superiori a 10.000 abitanti equivalenti (A.E.), i cui scarichi recapitano in aree sensibili.

LE NORME EUROPEE SUGLI SCARICHI DA SOTTOPORRE A MONITORAGGIO - Ai sensi dell’art. 5, paragrafo 2, della Direttiva 91/271/CEE, gli Stati membri provvedono affinché le acque reflue urbane che confluiscono in reti fognarie, prima dello scarico in aree sensibili, siano sottoposte ad un trattamento più spinto di quello standard per tutti gli scarichi provenienti da agglomerati con oltre 10.000 abitanti equivalenti. Pertanto secondo la direttiva, per gli impianti di acque reflue urbane recapitanti in aree sensibili, l’elemento discriminante per l’applicazione dei limiti di emissione previsti non è la potenzialità dell’impianto, bensì il carico inquinante generato dall’agglomerato, espresso in abitanti equivalenti.
La relazione illustrativa alla Legge europea sottolinea che il pregresso riferimento nella Tabella 2 alla potenzialità dell’impianto in A.E. - che è stato contestato (benché solo informalmente) dalla Commissione europea nell’ambito delle procedure d’infrazione avviate sulle acque reflue urbane (procedure d’infrazione 2004/2034, 2009/2034 e 2014/2059) - ha determinato una non corretta applicazione della Direttiva 91/271/CEE in numerosi casi.

NESSUN AUMENTO DELLA TARIFFA DEL SII - La norma introdotta specifica che le eventuali ulteriori attività di monitoraggio e controllo derivanti dalla sua applicazione non dovranno comportare incrementi a carico della tariffa del servizio idrico integrato, per le attività svolte dal gestore unico.
 

Dalla redazione