FIDEIUSSIONE PER LE IMPRESE CHE EFFETTUANO L'ATTIVITà
DI BONIFICA DEI BENI CONTENENTI AMIANTO

Premesso

1 - che l'impresa (Ditta) ......................................., con sede in ..................... codice fiscale n. .................... intende effettuare, ai sensi delle vigenti disposizioni, attività di bonifica dei beni contenenti amianto nell'ambito della classe ...., di cui all'art. 3 del decreto del Ministro dell'ambiente .......................................................;

2 - che l'iscrizione all'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti per detta attività è subordinata alla prestazione di garanzia fldeiussoria idonea a coprire, ai sensi della normativa vigente, eventuali operazioni di smaltimento dei rifiuti, messa in sicurezza, bonifica, ripristino ambientale, realizzazione delle eventuali misure di sicurezza, in conseguenza della attività svolta;


Ciò premesso

La Società ..................................... abilitata al rilascio di cauzione o autorizzata all'esercizio del ramo cauzione, e quindi in regola con quanto disposto dalla legge 10 giugno 1992, n. 348, con sede in ...................., codice fiscale n. ..................... alle condizioni che seguono, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1936 e seguenti del codice civile, si costituisce fideiussore dell'impresa .................................... e dei suoi obbligati solidali ai sensi di legge - la quale accetta per sè e per i propri successori ed aventi causa, dichiarandosi con questi solidalmente tenuta per le obbligazioni derivanti dal presente contratto - a favore del Ministero dell'ambiente, Roma, codice fiscale n. 97047140583 fino a concorrenza dell'importo massimo complessivo di euro ........................... (euro ......................), secondo quanto previsto per la classe ..........., di appartenenza della impresa medesima ai sensi dell'art. 3 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio ............................., a garanzia delle somme dovute per:

a) operazioni di bonifica;

b) ripristino delle installazioni e delle aree contaminate e realizzazione delle eventuali misure di sicurezza;

c) trasporto e smaltimento rifiuti.


CONDIZIONI CHE REGOLANO IL RAPPORTO TRA SOCIETà E IL MINISTERO

Art. 1. - Delimitazione della garanzia

La Società garantisce al Ministero, fino a concorrenza dell'importo massimo complessivo indicato in premessa, le somme che l'impresa e i suoi obbligati solidali ai sensi di legge siano tenuti a corrispondere al Ministero stesso per la copertura delle spese necessarie, comunque inerenti o connesse, ad eventuali operazioni bonifica, messa in sicurezza, ripristino delle installazioni e delle aree contaminate, realizzazione delle eventuali misure di sicurezza, trasporto e smaltimento di rifiuti, conseguenti alle eventuali inadempienze verificatesi nel periodo di efficacia dell'iscrizione dell'impresa stessa nell'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti a cui si riferisce la presente garanzia e determinate da qualsiasi atto o fatto colposo o doloso rispetto agli obblighi verso lo Stato derivanti dalle leggi, dai regolamenti, da eventuali convenzioni e da ulteriori provvedimenti adottati da altri Enti od Organi pubblici anche di controllo in riferimento allo svolgimento dell'attività di bonifica dei beni contenenti amianto di cui in premessa.


Art. 2. - Efficacia della garanzia

La presente garanzia ha efficacia a decorrere dalla data della delibera di iscrizione nell'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti.

La competente sezione regionale dell'Albo comunicherà tempestivamente alla società e al Ministero ogni provvedimento di sospensione dell'efficacia dell'iscrizione o di cancellazione dall'Albo.


Art. 3. - Durata della fideiussione

La presente garanzia ha validità pari a cinque anni o inferiore nel caso di cessazione anticipata dell'iscrizione dell'impresa nell'Albo nazionale delle imprese effettuano la gestione dei rifiuti, maggiorata di un ulteriore periodo di due anni, nel corso del quale il Ministero può avvalersi della garanzia limitatamente alle sole inadempienze verificatesi nel periodo di efficacia di cui all'art. 2.

Il presente contratto non può intendersi tacitamente rinnovato in sede di revisione quinquennale dell'Albo.

Decorso il termine di cui al primo comma la garanzia si estingue automaticamente con contemporanea definitiva liberazione della Società, anche qualora la presente fideiussione non venga restituita alla Società stessa.


Art. 4. - Facoltà di recesso

La Società può recedere dal contratto in qualsiasi momento con effetto della cessazione della garanzia dal trentesimo giorno successivo alla comunicazione alla competente sezione regionale dell'Albo, al Ministero e all'impresa con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

In tal caso la garanzia mantiene efficacia per le inadempienze verificatesi nel periodo anteriore alla data in cui il recesso ha avuto effetto e il Ministero può avvalersene per ulteriori due anni, ferma la validità di quanto disposto dal precedente art. 3.


Art. 5. - Pagamento del premio

Il mancato pagamento del premio e degli eventuali supplementi di premio da parte dell'impresa nonché altre eventuali eccezioni relative al rapporto tra la Società e l'impresa non potranno essere opposti al Ministero.


Art. 6. - Avviso di sinistro - Pagamento

Qualora ricorrano i presupposti di cui in premessa per l'escussione della garanzia, e l'impresa non abbia già adempiuto a quanto da essa dovuto, la competente sezione regionale dell'Albo - con richiesta motivata inviata anche all'impresa - inviterà la Società a versare al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio la somma dovuta ai sensi dell'art. 1.

Ai fini degli adempimenti di cui al comma precedente si applica quanto previsto all'art. 9.

Restano salve le azioni di legge nel caso che le somme pagate dalla Società risultassero parzialmente o totalmente non dovute.

Dopo ogni pagamento effettuato dalla Società l'importo garantito si riduce automaticamente dell'importo corrispondente a quanto pagato dalla Società stessa.


Art. 7. - Rinuncia alla preventiva escussione

La Società non godrà del beneficio della preventiva escussione dell'impresa, ai sensi dell'art. 1944 cod. civile.


Art. 8. - Surrogazione

La Società è surrogata, nei limiti delle somme pagate, al Ministero in tutti i diritti, ragioni e azioni verso l'impresa, i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo.

Il Ministero faciliterà le azioni di recupero fornendo alla Società tutti gli elementi utili in suo possesso.


Art. 9. - Forma della comunicazione alla Società

Tutte le comunicazioni e notifiche alla Società dipendenti dalla presente garanzia, per essere valide, dovranno essere fatte esclusivamente con lettera raccomandata alla sede della sua Direzione generale, risultante dalla premessa.


Art. 10. - Foro competente

In caso di controversia tra la Società e il Ministero, il foro competente è quello determinato ai sensi dell'art. 25 cod. proc. civile.