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21/03/2023

Materiali da costruzione, esclusione delle compensazioni infra-annuali

In tema di aumento dei prezzi dei materiali da costruzione negli appalti pubblici, il TAR Piemonte ha dichiarato che è esclusa la compensazione con riferimento alle offerte presentate nello stesso anno di rilevazione delle variazioni.

Nel caso di specie si trattava di una procedura negoziata per lavori di consolidamento del corpo stradale di una strada provinciale. L’appalto era stato aggiudicato sulla base di una offerta presentata a gennaio 2021, con emissione del certificato di ultimazione dei lavori e ultimo SAL a dicembre 2021.
L’impresa chiedeva l’adeguamento prezzi a causa dell’incremento dei costi dei materiali verificatosi nel secondo semestre 2021, ai sensi di quanto statuito dall’art. 1-septies del D.L. 25/05/2021, n. 73 e secondo i parametri fissati dal D.M. 04/04/2022. La Provincia negava l’adeguamento, sulla base di quanto esplicitato dalla Circolare MIMS del 25/11/2021, la quale esclude l’applicazione degli adeguamenti compensativi dei prezzi per i lavori contabilizzati nel medesimo anno solare di presentazione delle offerte.
Nel ricorso al TAR, la ricorrente sosteneva che l’amministrazione provinciale le avrebbe dovuto riconoscere la compensazione in quanto nel caso di specie ne ricorrevano tutti i presupposti previsti:
- vigenza del contratto alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge;
- presentazione dell’istanza nei termini decadenziali previsti dall’art. 1-septies, D.L. 73/2021 con indicazione dei materiali e quantità utilizzate;
- contabilizzazione delle lavorazioni nell’anno 2021.

TAR Piemonte 10/03/2023, n. 220, nel respingere tutti i motivi di ricorso, ha ricordato che il meccanismo compensativo in discorso è stato introdotto dall’art. 1-septies, D.L. 73/2021 secondo cui la compensazione è determinata applicando alle quantità dei singoli materiali impiegati nelle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori dal 01/01/2021 fino al 31/12/2021 le variazioni in aumento o in diminuzione dei relativi prezzi rilevate da apposito decreto (D.M. 04/04/2022) con riferimento alla data dell'offerta, eccedenti l’8% se riferite esclusivamente all'anno 2021 ed eccedenti il 10% complessivo se riferite a più anni.
Requisito per poter avviare il meccanismo compensativo è che vi siano state variazioni dei prezzi (come rilevate dal citato D.M. 04/04/2022) rispetto alla data di presentazione dell’offerta. La rilevazione effettuata dal D.M. riporta:
a) all’allegato 1, i prezzi medi, per l'anno 2020, relativi ai materiali da costruzione più significativi nonché le variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori all’8%, dei prezzi dei materiali da costruzione più significativi, verificatesi nel secondo semestre dell'anno 2021, rispetto ai prezzi medi rilevati con riferimento all'anno 2020;
b) all’allegato 2, i prezzi medi dei materiali da costruzione più significativi per ciascuno degli anni dal 2003 al 2019, nonché le variazioni percentuali verificatesi nel secondo semestre dell'anno 2021 rispetto a ciascuno di detti anni.

Da tali norme risulta che la misurazione delle variazioni avviene su base annuale con riferimento ai prezzi medi dell’anno 2020 e di quelli precedenti. Il termine di paragone (in base al quale sono calcolate le variazioni percentuali esplicitate negli allegati al decreto) della rilevazione dei prezzi al secondo semestre del 2021, pertanto, è costituito dai prezzi medi delle annualità precedenti ed è a tali periodi che la norma appena richiamata fa riferimento quando richiama la “data dell’offerta”.
In altri termini, il meccanismo elaborato dal legislatore non calcola variazioni di prezzi intervenute nel secondo semestre 2021 rispetto al primo semestre 2021 (data di presentazione dell’offerta) ed il D.M. 04/04/2022 non riporta le relative percentuali. È pertanto la stessa norma di legge, unitamente al decreto ministeriale attuativo, che esclude la compensazione con riferimento alle offerte presentate nello stesso anno di rilevazione delle variazioni (nel caso di specie il 2021). Questa è la ragione per cui la circolare ministeriale non solo evidenzia che non sono ammesse compensazioni per le lavorazioni la cui offerta è stata presentata nell’anno 2021 ma, nel fornire le esemplificazioni di calcolo, riporta solo casi di offerte presentate nel 2020 (in applicazione dell’allegato 1 al decreto) o in annualità precedenti (in applicazione dell’allegato 2).

Il TAR ha osservato, peraltro, che tale meccanismo di compensazione è stato nuovamente disciplinato dal legislatore, anche con riferimento agli anni successivi al 2021, dall’art. 29 del D.L. 4/2022. Tale norma esclude espressamente dalla compensazione i lavori contabilizzati nell’anno solare di presentazione dell’offerta. Secondo il TAR, trattandosi di una disciplina del tutto analoga a quella prevista per l’anno 2021, per ragioni di coerenza interpretativa non si può non rilevare che tale disposizione si pone in continuità con quanto già previsto dal meccanismo compensativo di cui all’art. 1-septies sopra richiamato.
Ciò dimostra, una volta di più, che l’intenzione originaria del legislatore è stata quella di escludere le compensazioni infra-annuali, come quella in discorso.
Per approfondimenti e altre disposizioni legislative intervenute sul tema si veda Compensazione dei prezzi dei materiali da costruzione.

Dalla redazione