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20/03/2023

Appalti pubblici a misura e mancata allegazione dei prezzi unitari

In tema di appalti pubblici a misura, l'ANAC si è pronunciata sulla legittimità dell'esclusione di un operatore economico per mancata allegazione del modulo con i prezzi unitari, che era elemento essenziale dell'offerta.

Fattispecie
Nell'ambito di una gara per l'affidamento di un contratto di appalto a misura, un operatore economico aveva contestato la propria esclusione dalla gara per aver omesso di allegare alla propria offerta il Modulo offerta a prezzi unitari. A parere dell’istante, i dati da inserire nel Modulo offerta a prezzi unitari erano facilmente evincibili dal Modulo offerta economica e la volontà negoziale dell’offerente era chiara, trattandosi in definitiva di emendare un errore materiale tramite il soccorso procedimentale.

Considerazioni ANAC
L'ANAC, con la Delibera del 08/03/2023, n. 83, ha esposto quanto segue:
- nell’appalto a corpo - nel quale il corrispettivo è determinato in un ammontare fisso ed invariabile risultante dal ribasso offerto sull’importo a base d’asta - elemento essenziale dell’offerta è unicamente l’importo finale, risultando irrilevanti i prezzi unitari indicati nel c.d. elenco prezzi, in quanto aventi un valore meramente indicativo delle voci di costo che hanno concorso a formare detto importo;
- ai sensi della lett. eeeee) dell’art. 3, comma 1, del D. Leg.vo 50/2016, si è in presenza di un appalto a misura qualora il corrispettivo contrattuale venga determinato applicando i prezzi unitari dedotti in contratto alle unità di misura delle singole parti del lavoro eseguito;
- ai sensi dell'art. 59, comma 5-bis, del D. Leg.vo 50/2016, a differenza delle prestazioni a corpo, nel caso degli appalti a misura il corrispettivo può variare, in quanto è rapportato alle quantità di lavorazioni realizzate, sulla base dei prezzi invariabili per l’unità di misura fissati dal contratto;
- sussiste la possibilità di attivare da parte della stazione appaltante un soccorso procedimentale, nettamente distinto dal soccorso istruttorio, utile per risolvere i dubbi riguardanti gli elementi essenziali dell’offerta tecnica ed economica, restando tuttavia fermo il divieto di integrazione dell’offerta (si veda Appalti pubblici: ammissibilità di richiesta di chiarimenti su offerta tecnica ed economica);
- la richiesta di chiarimenti deve essere finalizzata unicamente a ricercare l’effettiva volontà del concorrente, superandone le eventuali ambiguità;
- non sono ammessi gli interventi correttivi o manipolativi dell’offerta, bensì solamente quelli che si limitino a specificare la portata di elementi già contenuti nell’offerta stessa.

Conclusioni ANAC
Nel caso di specie, l'ANAC ha concluso che:
- i prezzi unitari offerti dal concorrente costituivano elemento essenziale dell’offerta e pertanto la loro mancata indicazione comportava l’impossibilità di ricostruire la volontà negoziale dell’offerente;
- il disciplinare di gara prevedeva che costituiva causa di esclusione, fra le altre, l’omessa presentazione del Modulo offerta a prezzi unitari, o anche l’omissione dell’indicazione di un solo prezzo unitario;
- il soccorso procedimentale non era utilizzabile per integrare l’offerta al fine di renderla conforme a quanto richiesto dalla lex specialis, perché in tal caso sarebbe stata lesa la par condicio fra i concorrenti;
- l’esclusione dell'operatore economico era conforme alla normativa di settore in quanto il concorrente non allegava il modulo contenente i prezzi unitari offerti, che era elemento essenziale dell’offerta e la cui
mancanza era chiaramente sanzionata dalla lex specialis con l’esclusione. 

In via generale, l'ANAC ha ribadito che:
- in un appalto a misura in cui il modulo contenente i prezzi unitari offerti costituisce elemento essenziale dell’offerta e la cui mancanza è sanzionata con l’esclusione, è conforme alla normativa l’esclusione del concorrente che abbia omesso di allegare tale modulo;
- il soccorso procedimentale è utile per risolvere i dubbi riguardanti gli elementi essenziali dell’offerta tecnica ed economica, restando tuttavia fermo il divieto di integrazione dell’offerta.

Dalla redazione