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D. Min. Economia e Fin. 31/12/2022

Criteri generali per la determinazione, da parte delle regioni, dei canoni di concessione per l’utenza di acqua pubblica.
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Premessa

 

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

E CON

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

 

Visto il regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio del 14 dicembre 2020 che istituisce uno strumento dell'Unione europea per la ripresa, a sostegno alla ripresa dell'economia dopo la crisi COVID-19;

Visto il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, e in particolare l'art. 4;

Visto il regolamento (UE) 2021/523 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 marzo 2021, che istituisce il programma InvestEU e che modifica il regolamento (UE) 2015/1017;

Visto il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) valutato positivamente con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021;

Visto l'allegato riveduto della decisione di esecuzione del Consiglio relativa all'approvazione della valutazione del PNRR dell'Italia trasmesso dal Segretariato generale del Consiglio recante traguardi/obiettivi, indicatori e calendari in relazione a misure e investimenti del medesimo PNRR;

Vista la misura del PNRR M2C4 Riforma 4.2: «Misure per garantire la piena capacità gestionale per i servizi idrici integrati» che «mira a ridurre l'attuale frammentazione del numero di operatori, che al momento ostacola un uso efficiente delle risorse idriche in alcune parti del paese ci si attende che la riforma definisca gli incentivi più adeguati per un migliore utilizzo delle risorse idriche nel settore agricolo, introduce un sistema di sanzioni per l'estrazione illecita di acqua e un sistema di tariffe che rispecchia meglio ed è maggiormente in linea con il principio “chi inquina paga”, evitando al contempo l'espansione dei sistemi irrigui esistenti. Le misure devono essere adottate in cooperazione con le regioni in cui la gestione delle risorse idriche è attualmente più problematica»;

Visti gli obblighi di assicurare il conseguimento di traguardi (milestone) e obiettivi (target) e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR e in particolare:

la milestone M2C4-2 «Entrata in vigore della semplificazione amministrativa e sviluppo di servizi digitali per i visitatori dei parchi nazionali e delle aree marine protette» prevede, nell'ambito della misura M2C4 riforma 4.2, entro il 30 settembre 2022, che la legge/i regolamenti generali sui servizi idrici per un uso sostenibile e l'incentivazione degli investimenti nelle infrastrutture idriche devono come minimo:

ridurre la frammentazione dei diversi attori attraverso norme e meccanismi di aggregazione per incentivare l'integrazione degli operatori

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Art. 1. - Criteri per la determinazione dei canoni di concessione di derivazione d'acqua per i diversi usi

1. In attuazione del disposto di cui all'art. 154, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,

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Art. 2. - Clausola di salvaguardia

1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilme

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Art. 3. - Entrata in vigore

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

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Allegato A - Criteri generali per la determinazione dei canoni di concessione per l'utenza di acqua pubblica

 

Premessa

L'acqua è bene pubblico, ovvero è un bene appartenente al demanio necessario, destinata al soddisfacimento di una funzione pubblica, e può formare oggetto di diritti a favore di terzi, solo nei modi e nei limiti stabiliti da leggi specifiche (Cassazione, Sezione II, sentenza 17 marzo 1998, n. 2844). L'attribuzione ai privati di diritti di godimento sui beni del demanio idrico si realizza attraverso provvedimenti unilaterali di concessione dietro il pagamento di un canone. Questa prestazione economica, dotata di una tutela rinforzata di stampo pubblicistico, essendo calcolato sulla base dei moduli d'acqua prelevata (1 modulo = 100 l/s), non soddisfa appieno il principio di attuazione di una politica dei prezzi che razionalizzi il consumo, ovvero che sia fattore di contenimento della domanda in modo da contribuire a ridurre la pressione sulle risorse idriche come sancito dalla direttiva 2000/60/CE (Direttiva quadro acque - DQA), che rappresenta la norma quadro per le politiche di gestione della risorsa idrica in Europa.

La direttiva 2000/60/CE ha, tra i suoi principali obiettivi, la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento, la promozione di un utilizzo sostenibile della risorsa, la protezione dell'ambiente, nonché la mitigazione degli effetti delle inondazioni e della siccità.

La DQA poneva l'anno 2010 (disposizione trasposta nel nostro ordinamento all'art. 119 del decreto legislativo n. 152/2006) come termine entro il quale gli SM avrebbero dovuto adottare politiche dei prezzi dell'acqua che incentivassero gli utenti ad usare le risorse in modo efficiente, contribuendo con ciò al perseguimento degli obiettivi ambientali e ad un adeguato contributo al recupero del costo dei servizi a carico dei diversi settori di impiego dell'acqua, tenendo conto del principio «chi inquina paga».

In particolare, l'art. 9 della DQA prevede che gli «Stati membri provvedono ... a:

che le politiche dei prezzi dell'acqua incentivino adeguatamente gli utenti a usare le risorse idriche in modo efficiente e contribuiscano in tal modo agli obiettivi ambientali della presente direttiva;

un adeguato contributo al recupero dei costi dei servizi idrici a carico dei vari settori di impiego dell'acqua, suddivisi almeno in industria, famiglie e agricoltura, sulla base dell'analisi economica effettuata secondo l'allegato III e tenendo conto del principio “chi inquina paga”.».

Sostanzialmente la DQA introduce un nuovo approccio nella gestione della risorsa idrica, gli indicatori economici entrano in un processo di valutazione integrato, finalizzato a supportare il processo decisionale sia con riferimento alle misure infrastrutturali che, soprattutto, a quelle finalizzate alla riduzione dei prelievi e alla riduzione dei carichi inquinanti. La DQA afferma che gli obiettivi di qualità dei corpi idrici possano conseguirsi anche attraverso l'attuazione di una politica dei prezzi che disincentivi lo spreco, ovvero che sia fattore di contenimento della domanda e conseguente riduzione della pressione sui corpi idrici con effetti favorevoli sull'uso e l'inquinamento. Come confermato dalla comunicazione interpretativa della Commissione europea COM (2000) 477 (Politica di tariffazione per una gestione più sostenibile delle risorse idriche) del 26 luglio 2000, che promuove la politica dei prezzi quale mezzo per garantire un uso più sostenibile delle risorse idriche ed il recupero dei costi dei servizi idrici nell'ambito di ogni specifico settore economico.

Inoltre, in ragione di quanto stabilito nell'allegato riveduto della decisione di esecuzione del Consiglio relativa all'approvazione della valutazione del Piano per la ripresa e la resilienza dell'Italia, sulla base della proposta della Commissione COM(2021) 344 del 22 giugno 2021, ed in particolare per quanto riguarda la Missione 2 Componente 4 «Tutela del territorio e della risorsa idrica», in ottemperanza alla Riforma 4.2 «Misure per garantire la piena capacità gestionale per i servizi idrici integrati» Misura M2C4-2, entro settembre 2022, devono essere emanate riforme e regolamenti generali sui servizi idrici per un uso sostenibile e l'incentivazione degli investimenti nelle infrastrutture idriche che devono come minimo:

a) Ridurre la frammentazione dei diversi attori attraverso norme e meccanismi di aggregazione per incentivare l'integrazione degli operatori di gestione attualmente autonomi nell'operatore unico per l'intero ambito territoriale ottimale (Disposizione inserita nel decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, coordinato con la legge di conversione 29 dicembre 2021, n. 233 - art. 22, comma 1-quinquies);

b) Prevedere incentivi per un uso sostenibile dell'acqua in agricoltura, in particolare persostenere l'uso del sistema comune di gestione delle risorse idriche (SIGRIAN) per usi irrigui collettivi e di autoapprovvigionamento (Disposizione inserita nel decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, coordinato con la legge di conversione 29 dicembre 2021, n. 233 - art. 16, comma 1, lettera b));

c) Stabilire un sistema di prezzi regolamentati che tenga adeguatamente conto dell'uso delle risorse ambientali e dell'inquinamento, conformemente al principio «chi inquina paga» (Disposizione inserita nel decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, coordinato con la legge di conversione 29 dicembre 2021, n. 233 - art. 16, comma 1, lettera a)).

Pertanto, allo scopo di dare attuazione alle disposizioni della DQA nel rispetto dei principi dalla stessa sanciti e adempiere al punto c) sopra citato, è urgente operare un'armonizzazione dei principi e dei criteri di riferimento per la determinazione dei canoni di concessione di derivazione d'acqua per i vari usi, ed emanare il presente provvedimento ai sensi dell'art. 154, comma 3, del decreto legislativo n. 152/2006.

 

La normativa nazionale di riferimento

A livello nazionale, l'art. 119 del decreto legislativo n. 152/2006 sancisce:

1. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi di qualità di cui al Capo I del Titolo II della parte terza del presente decreto, le autorità competenti tengono conto del principio del recupero dei costi dei servizi idrici, compresi quelli ambientali e relativi alla risorsa, prendendo in considerazione l'analisi economica effettuata in base all'allegato 10 alla parte terza del presente decreto e, in particolare, secondo il principio «chi inquina paga».

2. Entro il 2010 le autorità competenti provvedono ad attuare politiche dei prezzi dell'acqua idonee ad incentivare adeguatamente gli utenti a usare le risorse idriche in modo e

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