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09/03/2023

Contratti pubblici: chiarimenti ANAC su attività a rischio di infiltrazione mafiosa

L'ANAC ha fornito chiarimenti sulle tipologie di attività esercitate per l'individuazione dei soggetti tenuti all'iscrizione alla white list.

Quesito 
Con il quesito proposto, l’amministrazione istante ha chiesto all'ANAC se la nozione di contratto di catering, ai fini del disposto della lett. i-ter), dell’art. 1, comma 53, della L. 190/2012, includa esclusivamente i contratti di durata, ad esecuzione periodica o continuativa, o anche i contratti in cui il servizio di ristorazione è rivolto ad un singolo evento.

Parere ANAC
L'ANAC, con il parere del 22/02/2023, n. 5, ha svolto le seguenti considerazioni:
- l'art. 1, comma 52, della L. 190/2012 per alcune attività, elencate dall'art. 1, comma 53, della L. 190/2012, prescrive l’obbligo di iscrizione all’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa (c.d. white list);
- l'art. 1, comma 52-bis, della L. 190/2012 prevede che l'iscrizione nel suddetto elenco tiene luogo della comunicazione e dell'informazione antimafia liberatoria anche ai fini della stipula, approvazione o autorizzazione di contratti o subcontratti relativi ad attività diverse da quelle per le quali essa è stata disposta;
- secondo quanto indicato dal D. P.C.M. 18/04/2013, l’iscrizione nelle white list è un requisito obbligatorio per la partecipazione alle gare e per l’affidamento di appalti pubblici nei settori individuati come a maggior rischio di infiltrazione mafiosa (si veda anche la Sent. C. Stato 14/12/2022, n. 10935);
- anche il Bando-tipo n. 1 dell’ANAC (di cui alla Delib. ANAC 20/07/2022, n. 332), alla voce “requisiti generali”, statuisce che in caso di servizi o forniture rientranti in una delle attività di cui all'art. 1, comma 53, della L. 190/2012, gli operatori economici devono possedere, pena l’esclusione dalla gara, l’iscrizione nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l’operatore economico ha la propria sede oppure devono aver presentato domanda di iscrizione al predetto elenco;
- l’iscrizione nelle white list, assurgendo a requisito di ordine generale attinente alla moralità professionale dell’impresa, deve essere posseduto già all’atto della partecipazione alla procedura di gara;
- il criterio prescelto dal legislatore per l’individuazione dei soggetti tenuti all’iscrizione alle white list è quello della tipologia di attività esercitata;
- le suddette disposizioni non operano alcun distinguo tra le attività principali e le attività secondarie o accessorie svolte dalle imprese, né istituiscono un regime differenziato in ragione della natura dell’impresa o della tipologia di utenza che beneficia dell’attività; prevedono, piuttosto, che laddove l’operatore economico operi in uno dei settori ritenuti particolarmente sensibili, sia tenuto a richiedere l’iscrizione alle white list della Prefettura territorialmente competente;
- l’operatore economico che partecipi in forma singola ad una procedura di gara per l’affidamento di un complesso di servizi, parzialmente riconducibili all’elenco di attività cui all’art. 1, comma 53, della L. 190/2012, è tenuto al possesso del requisito dell’iscrizione alle white list della prefettura territorialmente competente, anche quando l’attività maggiormente esposta a rischio di infiltrazione mafiosa sia da questi svolta in via secondaria o strumentale rispetto all’attività principale (si veda anche Appalti pubblici: rischio di infiltrazioni mafiose e iscrizione nella white list);
- la lett. i-ter) dell'art. 1, comma 53 della L. 190/2012 (introdotta dal D.L. 23/2020) non contiene alcuna specificazione atta ad escludere particolari tipologie di servizi di ristorazione/catering dall’ambito di applicazione della norma. Ciò che rileva per l’individuazione dei soggetti tenuti all’iscrizione alle white list per tali servizi è la tipologia di attività esercitata, anche se svolta in via strumentale o secondaria o parziale dall’operatore economico, senza alcun riferimento alle tipologie contrattuali (di durata o per singoli eventi) mediante le quali l’attività stessa è esercitata.

L'ANAC ha quindi concluso che nell’ambito della lett. i-ter), dell’art. 1, comma 53, della L. 190/2012, devono essere ricompresi i servizi di catering in senso generale, svolti sia mediante contratti di durata sia mediante contratti per singoli eventi, poiché le indicazioni del legislatore appaiono chiare nell’estendere l’applicazione della norma al settore di attività dell’operatore economico, senza esclusione di particolari tipologie contrattuali.

Dalla redazione