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06/03/2023

Prova della data di realizzazione dell'opera, eccezione alla regola generale

Il TAR Campania ammette un temperamento secondo ragionevolezza della regola generale secondo cui l’onere della prova della data di realizzazione dell’opera ricade sul privato: ciò nei casi in cui quest’ultimo fornisca elementi non implausibili (quali aerofotogrammetrie o dichiarazioni sostitutive), a fronte di elementi incerti forniti dall’amministrazione.

Nel caso di specie il ricorrente aveva presentato una CILA per un intervento di manutenzione straordinaria di cui all'art. 3, comma 1, D.P.R. 380/2001, lett. b) consistente nella nuova distribuzione degli spazi interni, realizzazione di impianti tecnologici (elettrici ed idraulici), rifacimento bagni, pavimentazioni e rivestimenti, opere di pitturazione e rifinitura. Alla CILA era stata allegata la relazione tecnica asseverata a firma di un professionista abilitato con un’aerofoto storica del 1929.
Il Comune dichiarava l’inefficacia della CILA adducendo, tra l’altro, la indimostrata legittimità urbanistica-edilizia dell’intero manufatto.

Al riguardo TAR Campania-Napoli 30/01/2023, n. 695, ha ribadito l’orientamento consolidato della giurisprudenza secondo il quale l’onere della prova relativa all’epoca di realizzazione dell’opera, al fine di escludere la necessità del previo rilascio del titolo edilizio, grava esclusivamente sul privato.
La regola discende dall’art. 2697 c.c. e, nel processo amministrativo, dall'art. 63, comma 1, D. Leg.vo 104/2010 e dall'art. 64, comma 1, D. Leg.vo 104/2010, in forza dei quali spetta al ricorrente l’onere della prova in ordine a circostanze che rientrano nella sua disponibilità.
La prova in questione può essere data anche per presunzioni, a condizione che esse siano precise gravi e concordanti.
Tali conclusioni ammettono, tuttavia, un temperamento secondo ragionevolezza nei casi in cui, da un lato, il privato fornisca, a comprova della data di realizzazione del manufatto, elementi non implausibili (aerofotogrammetrie o dichiarazioni sostitutive) e, dall’altro, l’Amministrazione fornisca, a sua volta, elementi incerti a comprova di una diversa epoca di realizzazione.

Nel caso di specie il TAR ha osservato che il ricorrente non si era limitato a suffragare il proprio assunto con mere dichiarazioni di parte ma aveva prodotto - peraltro già in sede di presentazione della CILA - la aerofoto storica del 1929 dalla quale si rilevava la presenza del complesso immobiliare in data antecedente al 1942.
Dal suo lato, il Comune non aveva, invece, smentito la autenticità del rilievo fotografico in questione e non aveva fornito né documentato elementi atti di dimostrare la più recente costruzione dell’immobile.
Secondo i giudici la ricorrente aveva fornito un elemento coerente con l’asserzione della risalenza del manufatto, a fronte di un insufficiente approfondimento istruttorio e motivazionale di segno opposto da parte del Comune.
Per tali motivi, il TAR ha accolto il ricorso e annullato la comunicazione di inefficacia della CILA.

Dalla redazione