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22/02/2023

Revisione prezzi materiali: chiarimenti ANAC sul calcolo degli importi da corrispondere

In tema di aumento dei costi dei materiali da costruzione negli appalti pubblici, l'ANAC fornisce chiarimenti in merito alla determinazione dei nuovi prezzi ed al calcolo delle somme da corrispondere all'appaltatore.

Quesiti
Il quesito rivolto all'ANAC riguardava un appalto di lavori bandito in data 01/03/2021 e con termine di presentazione delle offerte in data 26/07/2021, in relazione al quale la stazione appaltante, ha chiesto se:
1. ai fini dell’applicazione dell’art. 26 del D.L. 50/2022 e della rideterminazione dei nuovi prezzi, è necessario applicare agli stessi, la riduzione percentuale (del 10%) già applicata ai fini della determinazione dell'importo lavori a base di gara;
2. l’espressione “maggiori importi” contenuta nel citato art. 26 del D.L. 50/2022, debba riferirsi ai nuovi prezzi risultanti dal prezzario regionale in vigore o alla differenza tra i prezzi originari previsti nel computo metrico estimativo a base di gara e quelli nuovi derivanti dal prezzario regionale aggiornato.

Considerazioni ANAC
L'ANAC ha svolto le seguenti considerazioni:
- la possibilità di procedere alla modifica dei contratti pubblici durante il periodo di efficacia, è limitata ai casi, specifici e tassativi, fissati dall’art. 106 del D. Leg.vo 50/2016; tra tali casi l’art. 106 del D. Leg.vo 50/2016 include al comma 1, lett. a), la possibilità di procedere alla revisione dei prezzi, purché la stessa sia stata prevista nei documenti di gara in clausole chiare, precise e inequivocabili;
- ai sensi dell’art. 29, del D.L. 4/2022, è obbligatorio l’inserimento, nei documenti di gara iniziali, delle clausole di revisione dei prezzi previste dal primo periodo della lett. a) dell’articolo 106, comma 1, D. Leg.vo 18/04/2016, n. 50. Tali misure si applicano, fino al 31/12/2023, per l’affidamento dei contratti pubblici, i cui bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano pubblicati successivamente al 27/01/2022;
- il legislatore, al fine di mitigare gli effetti dell’eccezionale aumento dei prezzi di alcuni materiali da costruzione, è intervenuto in relazione ai contratti pubblici in corso di esecuzione, con disposizioni derogatorie. Tra queste, l’art. 26 del D.L. 50/2022 ha introdotto un meccanismo di adeguamento dei prezzi basato sull’aggiornamento infrannuale dei prezzari regionali, che si applica per offerte presentate entro il 31/12/2021 e lavori dal 01/01/2022 al 31/12/2022, offerte presentate entro il 31/12/2021 e lavori dal 01/01/2023 al 31/12/2023 e offerte presentate tra il 01/01/2022 e il 31/12/2022 e lavori dal 01/01/2023 al 31/12/2023 (si veda Compensazione dei prezzi dei materiali da costruzione);
- la citata disposizione, nell’individuare le modalità con le quali la stazione appaltante procede al calcolo delle somme da corrispondere all’appaltatore, prevede che i maggiori importi derivanti dall’applicazione dei prezzari aggiornati, al netto dei ribassi formulati in sede di offerta, sono riconosciuti dalla stazione appaltante nella misura del 90%, nei limiti delle risorse disponibili;
- il meccanismo di adeguamento dei prezzi disciplinato all’art. 26 del D.L. 50/2022, deve ritenersi obbligatorio in presenza delle condizioni ivi indicate, pertanto la stazione appaltante è obbligata ad effettuare l’adeguamento prezzi secondo le modalità ed alle condizioni previste dalla norma (si veda Compensazione prezzi materiali costruzione: obbligo delle s.a. anche se l'appaltatrice rinuncia).

Conclusioni ANAC
1. In risposta al primo quesito, tenuto conto, da un lato, della ratio della norma di natura eccezionale e derogatoria, volta a fronteggiare gli effetti del considerevole aumento dei prezzi di alcuni materiali da costruzione, e dall’altro, dell’obbligatorietà dell’istituto introdotto dalla stessa, contemplante la revisione dei prezzi sulla base di prezzari aggiornati nei casi e nei limiti ivi indicati, l'ANAC ha concluso che non sembra possibile procedere ad una riduzione percentuale dei nuovi prezzi, in tal modo rideterminati.
2. Quanto al secondo quesito, secondo un’interpretazione letterale dell'art. 26, comma 1, del D.L. 50/2022, i maggiori importi derivanti dall’applicazione dei prezzari aggiornati, sembrano riferiti alla differenza tra i prezzi previsti nel contratto e quelli nuovi derivanti dall’applicazione del nuovo prezziario regionale, al netto dei ribassi formulati in sede di offerta, e da riconoscere dalla stazione appaltante nella misura del 90%.
La norma aggiunge che il relativo certificato di pagamento è emesso contestualmente e comunque entro 5 giorni dall’adozione dello stato di avanzamento. Il pagamento è effettuato, al netto delle compensazioni eventualmente già riconosciute o liquidate, ai sensi della lett. a), dell’art. 106, comma, 1, del D. Leg.vo 18/04/2016, n. 50, entro i termini di cui al primo periodo dell’articolo 113-bis, comma 1, del D. Leg.vo 18/04/2016, n. 50 (30 giorni decorrenti dall’adozione di SAL).

Dalla redazione