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21/02/2023

Appalti pubblici: suddivisione in lotti e richiesta di fatturato minimo annuo

L'ANAC ha fornito chiarimenti sulla suddivisione di un appalto in lotti e sull'onere di motivare la richiesta di un fatturato minimo annuo.

Nell'ambito di una procedura di gara indetta dall’Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli (ADM) avente ad oggetto la fornitura di materiale di vestiario operativo per le esigenze del personale, l'ANAC ha rilevato elementi suscettibili di violare i principi di libera concorrenza, par condicio e favor partecipationis, di cui all'art. 30 del D. Leg.vo 50/2016.

Criteri di selezione
Con riferimento alla verifica del possesso dei requisiti attinenti alla capacità economica e finanziaria negli appalti di servizi e forniture, l'ANAC ha richiamato l'art. 83, comma 4, del D. Leg.vo 50/2016, il quale stabilisce che le stazioni appaltanti nel bando di gara possono richiedere che gli operatori economici abbiano un fatturato minimo annuo, compreso un determinato fatturato minimo nel settore di attività oggetto dell’appalto. L'art. 83, comma 5, del D. Leg.vo 50/2016 prevede che il fatturato minimo annuo richiesto non può superare il doppio del valore stimato dell'appalto, calcolato in relazione al periodo di riferimento dello stesso, salvo in circostanze adeguatamente motivate relative ai rischi specifici connessi alla natura dei servizi e forniture, oggetto di affidamento.
In proposito, l’ANAC ha più volte affermato come i bandi di gara possano prevedere requisiti di capacità particolarmente rigorosi, purché non siano discriminanti e abnormi rispetto alle regole proprie del settore e parametrati all’oggetto complessivo del contratto di appalto, giacché rientra nella discrezionalità dell’amministrazione aggiudicatrice la possibilità di fissare requisiti di partecipazione ad una singola gara anche molto rigorosi e superiori a quelli previsti dalla legge.
L'ANAC ha poi precisato che nell’individuazione del requisito del fatturato annuale il richiamo al periodo di riferimento del contratto esprime la necessità che vi sia proporzionalità e adeguatezza tra la durata del contratto e il periodo di riferimento richiesto per il fatturato, che può essere annuale, biennale o triennale, fermo restando che il valore complessivo del fatturato richiesto non può superare il doppio dell’importo posto a base di gara.

Nel disciplinare della gara indetta dall’ADM, essendo prevista una durata dell’appalto di 60 mesi, ossia 5 anni, risulta che sia stato richiesto un fatturato globale e specifico superiore al doppio dell’importo a base d'asta. Dagli atti di gara, tuttavia, non si evincono le circostanze adeguatamente motivate relative ai rischi specifici connessi alla natura dei servizi e forniture, oggetto di affidamento, che, ai sensi dell’art. 83 comma 5, del D. Leg.vo 50/2016, avrebbero potuto legittimare la richiesta di un fatturato superiore al doppio della base di gara. L'ANAC ha pertanto concluso che nel caso di specie l’amministrazione aggiudicatrice non ha adeguatamente motivato, in relazione ai rischi specifici connessi alla natura delle forniture oggetto di affidamento, il superamento delle soglie previste dalla norma.

In linea generale, l'ANAC ha ribadito che in capo alla stazione appaltante incombe sia l’onere di motivare la scelta di richiedere un fatturato minimo (globale e specifico), sia l’onere più rigoroso di indicare le circostanze in presenza delle quali si sia ritenuto di superare la soglia del doppio del valore dell’appalto.

Suddivisione in lotti
L'ANAC ha rilevato inoltre la scelta operata dall'ADM di suddividere l’affidamento in soli 2 lotti di grandi dimensioni e valore economico; fatto, anche questo, che non risulta adeguatamente motivato, tenuto conto delle disposizioni dell’art. 51 del D. Leg.vo 50/2016.
Tale norma prevede, infatti, che nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di appalti pubblici, al fine di favorire l'accesso delle microimprese, piccole e medie imprese, le stazioni appaltanti debbano suddividere gli appalti in lotti funzionali o prestazionali. Le stazioni appaltanti inoltre devono motivare la mancata suddivisione dell'appalto in lotti nel bando di gara o nella lettera di invito e nella relazione unica.
L’art. 51 del D. Leg.vo 50/2016 chiarisce inoltre che nel caso di suddivisione in lotti, il relativo valore deve essere adeguato in modo da garantire l’effettiva possibilità di partecipazione da parte delle microimprese, piccole e medie imprese.

Nel caso di specie non si rinvengono motivazioni della suddivisione da parte dell’ADM in soli 2 lotti né nella determina a contrarre né nel bando né nel disciplinare di gara. Di conseguenza, l'ANAC ha concluso che l’appalto è stato suddiviso in soli 2 lotti di significativa entità, senza che sia emersa un’adeguata motivazione in ordine all’adeguamento del relativo valore per garantire l’effettiva possibilità di partecipazione da parte delle microimprese, piccole e medie imprese al fine di favorire la concorrenza nell’osservanza della disciplina comunitaria in materia di appalti pubblici, non rispettando pertanto le disposizioni dell’art. 51 del D. Leg.vo 50/2016. Inoltre, il capitolato ed il disciplinare di gara presentano elementi di indeterminatezza ed approssimazioni, che, unitamente alle criticità sopra evidenziate, possono ostare ad un’adeguata e ponderata valutazione di convenienza indispensabile per la corretta e consapevole elaborazione di un’offerta da parte degli operatori economici.

In via generale, l'ANAC ha ricordato che le stazioni appaltanti, nel caso di suddivisione di un appalto in lotti, devono adeguarne il relativo valore in modo da garantire l’effettiva possibilità di partecipazione da parte delle microimprese, piccole e medie imprese al fine di favorire la concorrenza nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di appalti pubblici.

Dalla redazione