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Sent. C. Giustizia UE 22/12/2022, n. C-383/21

9763926 9763926
Rinvio pregiudiziale - Appalti pubblici - Direttiva 2014/24/UE - Aggiudicazione di un appalto pubblico senza avviare una procedura di gara - Appalti pubblici conclusi tra enti del settore pubblico - Articolo 12, paragrafo 3 - Appalti pubblici oggetto di affidamento in house - Nozione di «controllo analogo» - Presupposti - Rappresentanza di tutte le amministrazioni aggiudicatrici partecipanti - Articolo 12, paragrafo 4 - Contratto tra amministrazioni aggiudicatrici che perseguono obiettivi comuni di interesse pubblico - Nozione di «cooperazione» - Presupposti - Omessa trasposizione entro i termini impartiti - Effetto diretto.

1) L’articolo 12, paragrafi 3 e 4, della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE, deve essere interpretato nel senso che esso produce effetti diretti nell’ambito di controversie tra persone giuridiche di diritto pubblico in merito all’aggiudicazione diretta di appalti pubblici, quando lo Stato membro interessato ha omesso di trasporre tale direttiva nell’ordinamento giuridico nazionale entro i termini impartiti.

2) L’articolo 12, paragrafo 3, secondo comma, lettera i), della direttiva 2014/24/UE deve essere interpretato nel senso che al fine di stabilire che un’amministrazione aggiudicatrice esercita, congiuntamente con altre amministrazioni aggiudicatrici, un controllo sulla persona giuridica aggiudicataria analogo a quello che esse esercitano sui propri servizi, il requisito previsto da tale disposizione, attinente al fatto che un’amministrazione aggiudicatrice sia rappresentata presso gli organi decisionali della persona giuridica controllata, non è soddisfatto per il solo motivo che fa parte del consiglio di amministrazione di detta persona giuridica il rappresentante di un’altra amministrazione aggiudicatrice che fa egualmente parte del consiglio di amministrazione della prima amministrazione aggiudicatrice.

3) L’articolo 12, paragrafo 4, della direttiva 2014/24/UE deve essere interpretato nel senso che non è escluso dall’ambito di applicazione di tale direttiva un appalto pubblico con il quale sono affidati a un’amministrazione aggiudicatrice compiti di servizio pubblico che si inseriscono nell’ambito di un rapporto di cooperazione tra altre amministrazioni aggiudicatrici, quando, con l’adempimento di tali compiti, l’amministrazione aggiudicatrice a cui tali compiti sono stati affidati non intenda conseguire obiettivi che condividerebbe con le altre amministrazioni aggiudicatrici, ma si limiti a contribuire alla realizzazione di obiettivi che solo queste altre amministrazioni aggiudicatrici hanno in comune.

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