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17/02/2023

Contratti pubblici: obbligo di applicare i prezzari aggiornati per l'approvazione del progetto

In tema di appalti pubblici, l'ANAC ha ribadito che le stazioni appaltanti sono tenute ad applicare i prezzari aggiornati nella fase di elaborazione degli elaborati progettuali.

Quesito
Una stazione appaltante ha chiesto all’ANAC se è consentito procedere all’approvazione del progetto esecutivo, predisposto per la realizzazione delle opere sulla base del prezzario del 2021 e sul quale sono state chieste ed ottenute tutte le autorizzazioni previste, con iter concluso in data 27/07/2022, quindi in epoca immediatamente successiva all’approvazione del prezzario straordinario da parte della Regione Calabria avvenuta in data 25/07/2022.

Considerazioni ANAC
L'ANAC, al fine di fornire un indirizzo generale sulla questione, ha svolto le seguenti considerazioni:
- l'art. 23, comma 16, del D. Leg.vo 50/2016 prevede che per i contratti relativi a lavori il costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni è determinato sulla base dei prezzari regionali aggiornati annualmente. Tali prezzari cessano di avere validità il 31 dicembre di ogni anno e possono essere transitoriamente utilizzati fino al 30 giugno dell’anno successivo, per i progetti a base di gara la cui approvazione sia intervenuta entro tale data;
- per espressa previsione normativa, dunque, per i contratti relativi alle opere pubbliche il costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni deve essere determinato dalla stazione appaltante sulla base dei prezzari regionali aggiornati annualmente;
- l’istituto dei prezzari ha la funzione, nell’interesse delle stazioni appaltanti e della collettività, di assicurare la serietà dell’offerta e la qualità delle prestazioni finali rese dall’operatore economico selezionato, evitando che la previsione di importi di base eccessivamente bassi impedisca di formulare offerte di sufficiente pregio tecnico. Inoltre, l’istituto dei prezzari regionali ha funzione di regolare il mercato delle opere pubbliche e di prevenirne le storture, poiché l’impiego di parametri eccessivamente bassi (o, viceversa troppo elevati), comunque non in linea con le caratteristiche reali del settore imprenditoriale (come declinate in concreto con riguardo ad un dato territorio ed uno specifico frangente temporale), è in grado di alterare il gioco della concorrenza ed impedire l’accesso al mercato in condizioni di parità (si veda Sent. TAR. Puglia Lecce 06/04/2021, n. 497; in proposito anche Sent. TAR. Sardegna 20/06/2019, n. 554);
- si aggiunge che, ai sensi delle Linee guida ANAC n. 3 (di cui alla Delib. ANAC 11/10/2017, n. 1007), tra i compiti del RUP vi è quello di effettuare, prima dell’approvazione del progetto in ciascuno dei suoi livelli, le necessarie verifiche anche circa la rispondenza dei prezzi indicati ai prezziari aggiornati e in vigore;
- l'ANAC ha pertanto precisato che l’obbligo di aggiornamento dei prezzi non può che riferirsi alla fase di approvazione del progetto e non a quelle ad essa successive;
- la necessità di predisporre elaborati progettuali coerenti con i prezzari aggiornati è stata confermata dalle disposizioni dell’art. 26, comma 2, del D.L. 50/2022, il quale prevede l'aggiornamento infrannuale dei prezzari.

Conclusioni
L'ANAC ha concluso che le stazioni appaltanti sono tenute a fare puntuale applicazione dei prezzari regionali aggiornati e tale obbligo è da riferirsi alla fase di approvazione degli elaborati progettuali.

Dalla redazione