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15/02/2023

Appalti pubblici: sorteggio per la riduzione dei candidati in una procedura ristretta

Nell'ambito di una procedura ristretta per l'aggiudicazione di una gara pubblica, il MIMS ha ribadito che, al sussistere dei presupposti di legge, è possibile limitare il numero di candidati invitati a presentare un'offerta effettuando un sorteggio per ogni lotto in cui è la gara è suddivisa.

Con il quesito 1499/2022 sottoposto al supporto giuridico del Servizio contratti pubblici del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (MIMS), una stazione appaltante (S.A.) ha chiesto se, qualora una procedura ristretta sopra soglia sia suddivisa in lotti (es.: lotti funzionali di un medesimo servizio, riferiti a diverse aree geografiche sul territorio nazionale), sarebbe possibile:
1. disciplinare in gara che, ai fini della riduzione dei candidati ai sensi dell’art. 91 del D. Leg.vo 50/2016, si procederà con l’effettuare un singolo sorteggio per ciascun lotto;
2. indicare che, seppur sia consentita all’operatore economico la partecipazione a più lotti ed al loro relativo sorteggio, ne potrà comunque risultare aggiudicatario al massimo di uno, corrispondente al primo di una graduatoria di preferenze da esso indicata in fase di candidatura.

1. Con riferimento al primo quesito, l'art. 91 del D. Leg.vo 50/2016 prevede che nelle procedure ristrette, quando lo richieda la difficoltà o la complessità dell’opera, della fornitura o del servizio, le stazioni appaltanti possono limitare il numero di candidati che soddisfano i criteri di selezione e che possono essere invitati a presentare un’offerta, a negoziare o a partecipare al dialogo, purché sia assicurato il numero minimo di candidati che non può essere inferiore a 5.
Quando si avvalgono di tale facoltà, le stazioni appaltanti indicano nel bando di gara o nell’invito a confermare interesse i criteri oggettivi e non discriminatori, secondo il principio di proporzionalità, che intendono applicare, il numero minimo dei candidati che intendono invitare, e, ove lo ritengano opportuno per motivate esigenze di buon andamento, il numero massimo.

In tali casi, come chiarito dalla Delibera ANAC del 05/04/2018, n. 348, la stazione appaltante, previa adeguata motivazione, può ricorrere al sorteggio pubblico quale strumento di selezione dei candidati da invitare a partecipare.

La lett. oo) dell'art. 3, comma 1, del D. Leg.vo 50/2016, definisce i lavori complessi come i lavori che superano la soglia di 15 milioni di euro e sono caratterizzati da particolare complessità in relazione alla tipologia delle opere, all’utilizzo di materiali e componenti innovativi, alla esecuzione in luoghi che presentano difficoltà logistiche o particolari problematiche geotecniche, idrauliche, geologiche e ambientali.

Il MIMS ha dunque indicato che, al riccorrere di tutte le condizioni di cui sopra, e previa adeguata motivazione, la stazione appaltante potrà procedere alla limitazione dei candidati invitati a presentare un’offerta e utilizzare lo strumento del sorteggio pubblico laddove pervengano un numero di offerte superiore al numero massimo indicato; in tal caso, dovrà essere pubblicato apposito avviso contenente la data e il luogo di espletamento del sorteggio.
Anche nell’ipotesi di gara suddivisa in lotti, la stazione appaltante potrà procedere ad autonomo sorteggio per ogni singolo lotto.

2. Con riferimento al secondo quesito, il MIMS richiama l'art. 51, comma 3, del D. Leg.vo 50/2016, ai sensi del quale le stazioni appaltanti possono, anche ove esista la facoltà di presentare offerte per alcuni o per tutti i lotti, limitare il numero di lotti che possono essere aggiudicati a un solo offerente, a condizione che il numero massimo di lotti per offerente sia indicato nel bando di gara o nell’invito a confermare interesse, a presentare offerte o a negoziare. Nei medesimi documenti di gara le stazioni appaltanti indicano, altresì, le regole o i criteri oggettivi e non discriminatori che intendono applicare per determinare quali lotti saranno aggiudicati, qualora l’applicazione dei criteri di aggiudicazione comporti l’aggiudicazione ad un solo offerente di un numero di lotti superiore al numero massimo.

Dalla redazione