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09/02/2023

Appalti pubblici: rischio di infiltrazioni mafiose e iscrizione nella white list

In tema di appalti pubblici, se il bando di gara prevede l'affidamento di attività anche solo parzialmente riconducibili a quelle maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa, l’operatore economico è tenuto a richiedere l’iscrizione alla white list della prefettura e la stazione appaltante è tenuta a verificare che l'impresa vi sia iscritta.

Fattispecie
L'ANAC ha rilevato delle criticità emerse in relazione ad una bando di gara che prevedeva, tra le prestazioni secondarie richieste, alcune attività elencate dall'art. 1, comma 53, della L. 06/11/2012, n. 190, per le quali l’art. 1, comma 52, della L. 190/2012, prescrive l’obbligo di iscrizione all’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa (c.d. white list).

Considerazioni ANAC
In proposito, l'ANAC ha svolto le seguenti considerazioni:
- il criterio utilizzato dal legislatore al fine di individuare i soggetti tenuti all’iscrizione alla c.d. white list attiene alla tipologia di attività esercitata. Infatti, l'art. 1, comma 52, della L. 190/2012 si riferisce alle attività imprenditoriali maggiormente esposte a tentativo di infiltrazione mafiosa, elencate all'art. 1, comma 53, della L. 190/2012;
- per tali attività, la comunicazione e l'informazione antimafia sono obbligatoriamente acquisite dalle stazioni appaltanti (i soggetti di cui all'art. 83, commi 1 e 2, del D. Leg.vo 159/2011) attraverso la consultazione del suddetto elenco istituito presso ogni prefettura;
- gli artt. 2 e 7 del D. P.C.M. 18/04/2013 subordinano la stipula, l'approvazione o l'autorizzazione di contratti e subcontratti relativi a lavori, servizi e forniture pubblici all’iscrizione all’interno della white list. In tali settori, infatti, l’iscrizione alla white list costituisce una modalità particolare di effettuazione delle verifiche antimafia prevista dalla legge;
- le suddette disposizioni non effettuano una differenziazione a seconda che le attività maggiormente esposte al tentativo di infiltrazione mafiosa siano l’oggetto principale della procedura di gara oppure costituiscano attività secondarie o accessorie, né a seconda dell’eventuale utenza finale.

Conclusioni ANAC
L'ANAC, con il Comunicato del Presidente del 17/01/2023, ha concluso che se il bando di gara prevede quale attività oggetto della procedura di affidamento delle attività anche solo parzialmente riconducibili a quelle elencate dall’art. 1, comma 53, della L. 190/2012, l’operatore economico è tenuto a richiedere l’iscrizione alla white list della prefettura territorialmente competente e la stazione appaltante è tenuta ad accertare che l’impresa risulti iscritta.
Allo stesso esito si deve pervenire qualora le attività annoverate dall'art. 1, comma 53, della L. 190/2012 siano strumentali, accessorie o connesse alla prestazione oggetto dell’affidamento.
Tale esito interpretativo permette, quindi, di poter effettuare i controlli antimafia con riferimento a quelle attività imprenditoriali reputate dal legislatore a rischio di infiltrazione mafiosa, che siano prodromiche e necessarie per lo svolgimento dell’attività principale, sempre che esse siano riconducibili alle categorie considerate a rischio.
L'ANAC ribadisce inoltre che il requisito dell’iscrizione alle white list istituite presso le prefetture competenti territorialmente, in quanto requisito di ordine generale attinente alla moralità professionale, deve essere posseduto al momento della partecipazione alla procedura di gara, con la conseguenza che la mancata iscrizione (o la mancata dichiarazione di aver presentato idonea domanda di iscrizione nel predetto elenco) determina l’inammissibilità dell’impresa e la sua esclusione dalla gara.
Le eventuali clausole di segno contrario o l’assenza della clausola che imponga, a pena di esclusione, detta iscrizione sono suscettibili di essere sostituite o colmate, attraverso l’eterointegrazione degli atti di gara e ciò in considerazione della natura imperativa e cogente della disciplina relativa agli accertamenti antimafia nei settori a rischio di infiltrazione mafiosa.
L'ANAC fa presente infine che l'iscrizione alla white list dovrà essere posseduta soltanto dal soggetto che effettivamente andrà a svolgere la prestazione rientrante all’interno dell’elenco di cui all’art. 1, comma 53, della L. 190/2012.

Dalla redazione