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26/01/2023

Incentivi funzioni tecniche: compenso dovuto per ciascuna attività svolta nel singolo appalto

In tema di appalti pubblici, il MIMS ha indicato che se un soggetto svolge più attività incentivabili nell'ambito di un singolo appalto, gli dovrà essere riconosciuta la quota d'incentivo spettante per ciascuna delle attività svolte.

Con il quesito 1574/2022 sottoposto al supporto giuridico del Servizio contratti pubblici del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (MIMS, ora MIT), sono stati chiesti chiarimenti in merito agli incentivi per funzioni tecniche previsti dall'art. 113 del D. Leg.vo 18/04/2016, n. 50.
In particolare, per i casi in cui, nell’ambito di un singolo appalto, un soggetto debba svolgere più attività considerate dal regolamento comunale separatamente ai fini dell’incentivo, è stato chiesto se sia legittimo corrispondere un compenso per le diverse attività svolte sommando le relative percentuali previste dal regolamento, oppure sia necessario limitare tale compenso alla percentuale relativa all’attività prevalente.
Nello specifico, è stato chiesto se nel caso di Responsabile unico del procedimento (RUP) che, ai sensi della lett. d), dell'art. 26, comma 6, del D. Leg.vo 50/2016, svolge anche l’attività di valutazione preventiva dei progetti, si possano incentivare entrambe le attività svolte (RUP e valutazione preventiva del progetto), ognuna con le relative aliquote previste dal regolamento comunale, oppure sia necessario incentivare solo l’attività del RUP con la aliquota per essa prevista.

Il Servizio contratti pubblici del MIMS ha fornito le seguenti indicazioni:
- la normativa non fornisce una disciplina precisa sulla questione e, qualora la fattispecie non sia prevista nel regolamento comunale, si suggerisce di procedere alla relativa integrazione in modo da individuare ex ante il criterio di ripartizione degli incentivi;
- in ogni caso, poiché la normativa nazionale non prevede limitazioni in tal senso e non esclude espressamente che uno stesso soggetto possa svolgere più attività incentivabili, si deduce che ciò sia consentito;
- pertanto, se un singolo soggetto svolge 2 attività riconosciute come incentivabili, gli dovrà essere riconosciuta la quota d'incentivo spettante, sulla base dello specifico regolamento, per ciascuna delle attività svolte;
- l'unico limite che la normativa pone per l'eventuale cumulo d'incentivi a favore di uno stesso soggetto, è quello previsto dall'art. 113, comma 3, del D. Leg.vo 50/2016, ai sensi del quale gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell’anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l’importo del 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo.

Dalla redazione