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25/01/2023

Aumento prezzi materiali e appalti pubblici: indicazioni ANAC su disciplina applicabile

In tema di aumento dei prezzi dei materiali da costruzione negli appalti pubblici, l'ANAC fornisce indicazioni in merito alla disciplina applicabile a seconda del termine per la presentazione delle offerte.

In tema di aumento dei prezzi dei materiali, è stato sottoposto ad ANAC un quesito in relazione ad un appalto pubblico di lavori bandito in data 10/12/2021 e con termine per la presentazione delle offerte in data 13/01/2022.
In particolare, la stazione appaltante ha chiesto quale istituto applicare ai fini della revisione/adeguamento prezzi, tra quelli contemplati nel D.L.50/2022 e nel D.L. 4/2022, in considerazione dell’eccezionale aumento dei prezzi dei materiali rispetto a quelli considerati in sede d’offerta.

Con il parere del 11/01/2023, n. 67, l'ANAC ha dapprima ribadito che il bando, il disciplinare di gara e il capitolato speciale d’appalto, ciascuno con una propria autonomia e peculiare funzione nell’economia della procedura (il primo fissando le regole della gara, il secondo disciplinando il procedimento di gara ed il terzo integrando eventualmente le disposizioni del bando, di norma in relazione agli aspetti tecnici) costituiscono nel complesso la lex specialis di gara ed hanno natura vincolante per concorrenti e stazione appaltante. Pertanto, le previsioni della lex specialis non possono essere disattese ed impongono la corrispondenza fra l’appalto messo in gara e quello eseguito.

Inoltre, l'ANAC ha richiamato la disciplina che regola la possibilità di procedere alla modifica dei contratti pubblici durante il periodo di efficacia (illustrata in Compensazione dei prezzi dei materiali da costruzione):
- la disciplina ordinaria prevista dal D. Leg.vo 50/2016 con riferimento alle variazioni dei contratti in corso di validità (art. 106, comma 1, del D. Leg.vo 50/2016) ed all'aggiornamento dei prezzari (art. 23, comma 16, del D. Leg.vo 50/2016);
- l'interpretazione autentica di tale disciplina ai sensi dei commi 2-ter e 2-quater dell’art. 7, del D.L. 30/04/2022, n. 36;
- le misure temporanee relative alle clausole di revisione dei prezzi obbligatorie ed alle compensazioni, applicabili dal 27/01/22 al 31/12/2023 (art. 29 del D.L. 4/2022);
- la disciplina straordinaria pel il 2021 relativa alle compensazioni (art. 1-septies del D.L. 73/2021);
- la disciplina straordinaria per il 2022 ed il 2023 relativa alla determinazione dei SAL - rispettivamente per: offerte presentate entro il 31/12/2021 e lavori dal 01/01/2022 al 31/12/2022, offerte presentate entro il 31/12/2021 e lavori dal 01/01/2023 al 31/12/2023 e offerte presentate tra il 01/01/2022 e il 31/12/2022 e lavori dal 01/01/2023 al 31/12/2023 - ed all'aggiornamento dei prezzari (art. 26 del D.L. 50/2022).

L'ANAC ha poi concluso che alla fattispecie può ritenersi applicabile la disposizione dell'art. 26, comma 6-ter, del D.L. 50/2022 (introdotta dalla L. 197/2022 - Legge di bilancio 2023), ai sensi della quale le disposizioni di cui all'art. 26, comma 6-bis, del D.L. 50/2022 (relative all'adozione dei SAL con i prezzari aggiornati), si applicano anche agli appalti pubblici di lavori, aggiudicati sulla base di offerte con termine finale di presentazione compreso tra il 01/01/2022 e il 31/12/2022 (e che non abbiano accesso al Fondo per l’avvio di opere indifferibili) relativamente alle lavorazioni eseguite o contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure, dal 01/01/2023 al 31/12/2023. Per i citati appalti, la soglia di cui al comma 6-bis, secondo periodo, è rideterminata nella misura dell’80%.

Dalla redazione