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D.L. 30/01/1998, n. 6

Ulteriori interventi urgenti in favore delle zone terremotate delle regioni Marche e Umbria e di altre zone colpite da eventi calamitosi.
Stralcio. In vigore dal 31/01/1998.
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- L. 30/03/1998, n. 61 (Legge di conversione). In vigore dal 01/04/1998, in corsivo.
- L. 23/12/1998, n. 448
- L. 31/12/1998, n. 483
- D.L. 13/05/1999, n. 132 (L. 13/07/1999, n. 226)
- L. 17/05/1999, n. 144
- D.L. 12/10/2000, n. 279 (L. 11/12/2000, n. 365)
- L. 01/08/2002, n. 166
- L. 24/12/2007, n. 244
- D.L. 30/12/2015, n. 210 (L. 25/02/2016, n. 21)
- D. Leg.vo 02/01/2018, n. 1
- L. 30/12/2018, n. 145
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[Premessa]



IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA


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Capo I - Ulteriori interventi in favore delle regioni Marche e Umbria, interessate dalla crisi sismica iniziata il 26 settembre 1997
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Art. 1. - Ambito di applicazione

1. Le disposizioni del presente capo sono volte a disciplinare gli interventi di ricostruzione nei territori delle regioni Marche e Umbria, di seguito indicate con la parola «regioni», interessati dalla crisi sismica iniziata il 26 settembre 1997, di seguito indicata con le parole «crisi sismica», in prosecuzione di quelli già avviati con il decreto-legge 27 ottobre 1997, n. 364, convertito, con m

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Art. 2. - Compiti delle regioni e intese istituzionali di programma

1. Per la programmazione degli interventi di ricostruzione e sviluppo dei territori interessati dalla crisi sismica, il Governo e le regioni utilizzano l'intesa istituzionale di programma ai sensi dell'articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. L'intesa istituzionale di programma riguarderà in particolare la connessione tra interventi straordinari, strettamente finalizzati alla ricostruzione, ed interventi ordinari, con specifica attenzione a quelli riguardanti lo sviluppo delle infrastrutture, le relative risorse, i tempi ed i soggetti responsabili.

2. A tal fine le regioni predispongono, secondo criteri omogenei, il quadro complessivo dei danni e del relativo fabbisogno, nonché, su deliberazione dei rispettivi consigli, il programma finanziario di ripartizione nei limiti delle risorse assegnate di cui all'articolo 15. Nel programma vengono individuate, a partire dal recupero del patrimonio edilizio esistente, le priorità degli interventi con particolare riferimento agli obiettivi di assicurare il rientro nelle abitazioni principali, privilegiando i nuclei familiari alloggiati nei moduli abitativi mobili, la ripresa delle attività produttive, il recupero della funzionalità delle strutture pubbliche e del patrimonio culturale, la presenza degli insediamenti abitativi e produttivi nelle zone collinari e montane, la riqualificazione e valorizzazione degli ambienti naturali, con particolare riferimento al Parco nazionale dei Monti Sibillini ed alle aree protette regionali.

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Art. 3. - Interventi su centri storici e su centri e nuclei urbani e rurali

1. Entro novanta giorni dalla perimetrazione dei centri e nuclei individuati ai sensi dell'articolo 2, comma 3, lettera c), i comuni, sentite le amministrazioni pubbliche interessate, predispongono programmi di recupero, e relativi piani finanziari, che prevedono in maniera integrata:

a) la ricostruzione, o il recupero di edifici pubblici o di uso pubblico, con priorità per gli edifici scolastici, compresi quelli di culto ed ecclesiastici, dell'edilizia residenziale pubblica e privata e delle opere di urbanizzazione secondaria, distrutti o danneggiati dalla crisi sismica, e degli immobili utilizzati dalle attività produttive di cui all'articolo 5;

b) il ripristino e la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria connesse agli

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Art. 4. - Interventi a favore dei privati per beni immobili e mobili

1. Per gli interventi di ricostruzione o di recupero degli immobili privati distrutti o danneggiati dalla crisi sismica, da attuarsi secondo i criteri e nei limiti dei parametri di cui all'articolo 2, è concesso:

a) per gli immobili distrutti, un contributo pari al costo delle strutture, degli elementi architettonici esterni, comprese le rifiniture esterne, e delle parti comuni dell'intero edificio relativi alla ricostruzione, da realizzare nell'ambito dello stesso insediamento e nel limite delle superfici preesistenti aumentabili esclusivamente ai fini dell'adeguamento igienico-sanitario;

b) per gli immobili gravemente danneggiati, un contributo pari al costo degli interventi sulle strutture, compreso l'adeguamento igienico-sanitario, e per il ripristino degli elementi architettonici esterni, comprese le rifiniture esterne, e delle parti comuni dell'intero edificio.

2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera b), trovano applicazione per soglie di danneggiamento e vulnerabilità superiori a quelle riportate nell'allegato A del presente decreto, salvo il caso in cui gli edifici siano ricompresi nei programmi di recupero di cui all'articolo 3.

2-bis. Per parti comuni si intendono quelle elencate dall'articolo 1117 del codice civile e i benefìc

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Art. 5. - Interventi a favore delle attività produttive

1. Al fine della ripresa delle attività produttive industriali, agricole, zootecniche e agroindustriali, commerciali, artigianali, turistiche, agrituristiche, professionali e di servizi, ivi comprese quelle relative agli enti non commerciali e alle organizzazioni, fondazioni o associazioni con esclusivo fine solidaristico, aventi sede o unità produttive nei territori dei comuni interessati dalla crisi sismica che abbiano subìto gravi danni a beni mobili di loro proprietà, ivi comprese le scorte, è assegnato un contributo a fondo perduto fino al 30 per cento del valore dei danni subìti e fino ad un massimo di lire 300 milioni, applicandosi una franchigia di lire 5 milioni, ridotta a lire 3 milioni per gli imprenditori agricoli e i piccoli imprenditori, così come definiti con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 18 settembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 229 del 1° ottobre 1997.

2. Per la ricostruzione e il ripristino degli immobili utilizzati per le attività produttive di cui al comma 1, distrutti o danneggiati dalla crisi sismica, si applica quanto dis

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Art. 6. - Polizze assicurative ed assistenza fiscale

1. Qualora i danni subìti a seguito della crisi sismica siano in tutto o in parte ripianati con l'erogazione di fondi da parte di compagnie ass

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Art. 7. - Edilizia residenziale pubblica

1. Le regioni, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, predispongono un programma di interventi di edilizia residenziale pubblica nei comuni interessati dalla crisi sismica.

2. Il programma di cui al comma 1 ricomprende piani di recupero urbano di cui all'articolo 11 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, interventi di riparazione, con miglioramento sismico, dell'edilizia residenziale pubblica danneggiata, nonché un piano straordinario per ulterio

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Art. 8. - Interventi sui beni culturali

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il commissario delegato di cui all'articolo 1 dell'ordinanza n. 2669 del 1° ottobre 1997, con la collaborazione del Gruppo nazionale per la difesa dai terremoti del Consiglio nazionale delle ricerche, di tecnici delle regioni e degli enti locali e, ove occorra, dei Vigili del fuoco, completa il rilevamento analitico dei danni causati dalla crisi sismica al patrimonio culturale.

2. Il commissario delegato di cui al comma 1 completa gli interventi urgenti nei limiti degli stanziamenti assegnati con le ordinanze di cui all'articolo 1 e con l'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 27 ottobre 1997, n. 364, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 1997, n. 434, e, comunque, nel termine della durata dello stato di emergenza.

3. Sulla base dei dati di cui al comma 1, le regioni, d'intesa con il commissario delegato di cui al comma 1, sentiti i comuni interessati, avvalendosi anche dei com

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Art. 9. - Interventi urgenti su immobili statali

1. Il Ministro dei lavori pubblici predispone ed attua, sentite le regioni, un piano di interventi urgenti per il ripristino degli immobili statali di propria competenza danneggiati dalla crisi sismica. Il piano ricomprende anche il completamento degli interventi già disposti per la costruzione di nuovi edifici da destinare all'accasermamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Per tale finalità è destinato uno stanziamento non inferiore a lire 5 miliardi a valere sulla autorizzazione di spesa prevista dalla legge 5 dicembre 1988, n. 521, iscritt

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Art. 9-bis. - Destinazione delle risorse

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Art. 10. - Misure per i territori interessati dal sisma del maggio 1997

1. Ai comuni di Massa Martana, Todi, Giano dell'Umbria, Gualdo Cattaneo e Acquasparta, interessati dal sisma del 12 maggio 1997, si applicano le disposizioni di cui al presente decreto e quelle degli articoli 7 e 14, comm

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Art. 10-bis. - Misure per i territori interessati dal sisma del dicembre 2000

N17

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Art. 11. - Contributi connessi a precedenti eventi sismici

1. Nel caso di aventi diritto ai benefìci di cui al presente decreto, gi&agrav

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Art. 12. - Misure a favore dei comuni

1. Ai comuni interessati dalla crisi sismica è concessa dal Ministero dell'interno un'anticipazione dei trasferimenti erariali per compensare gli effetti finanziari delle proroghe dei versamenti per gli anni 1997 e 1998, disposte dalle ordinanze di cui all'articolo 1, relativi all'imposta comunale sugli immobili, alla tassa sui rifiuti solidi urbani e alla imposta sulla pubblicità. L'anticipazione è calcolata sulla base delle minori entrate rispetto al 1996, certificate dai comuni interessati. Al recupero dell'anticipazione provvede il Ministero dell'interno in sede di assegnazione delle rate dei contributi ordinari spettanti dopo la scadenza delle proroghe.

2. Ai comuni di cui al comma 1 sono a

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Art. 12-bis. - Benefìci a favore delle aziende agricole

1. A favore di titolari di aziende agricole, costituite con finanziamenti della Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina, anche per il tramite degli enti regionali di sviluppo agricolo ai sensi degli articoli 12 e 13 della legge 26 maggio 1965, n. 590, ed assegnate con pagamento rateizz

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Art. 12-ter. - Dismissione e trasferimento di beni demaniali

1. In deroga alle vigenti disposizioni di legge, i beni immobili dello Stato localizzati nei comu

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Art. 13. - Altre misure

1. Nei confronti dei percettori di redditi di pensione, residenti nelle regioni, le cui abitazioni in conseguenza della crisi sismica sono state oggetto di ordinanze sindacali di sgombero per inagibilità totale o parziale, il pagamento delle somme dovute ai sensi dell'articolo 3-bis, D.L. 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 1997, n. 140, maturate, fino al 31 dicembre 1995, sui trattamenti pensionistici erogati dagli enti previdenziali interessati, in conseguenza dell'applicazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 495 del 1993 e n. 240 del 1994, è effettuato in unica soluzione, con le medesime procedure e modalità di cui alla predetta disposizione.

1-bis. I periodi di percezione dell'indennità pari al trattamento straordinario di integrazione salariale concessa ai sensi dell'articolo 10 dell'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2694 del 13 ottobre 1997, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 241 del 15 ottobre 1997, ai lavoratori dipendenti dai datori di lavoro privati e ai soci delle cooperative di lavoro operanti nei comuni individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della medesima ordinanza, sono coperti da contribuzione figurativa utile a tutti gli effetti ai fini pensionistici. All'onere, pari a lire 8 miliardi per l'anno 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione delle disponibilità derivanti dai mutui di cui all'articolo 50, comma 1, lettera d), della legge 23 dicembre 1998, n. 448. Le regioni provvedono a versare direttamente all'INPS le relative spettanze, sulla base di specifica richiesta da parte dello stesso Istituto. N6

2. Gli interventi di cui all'articolo 9-septies del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, sono estesi alle aree terremotate delle Marche e dell'Umbria, ricomprese negli obiettivi 2 e 5b, di cui al regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio del 24 giugno 1988, e successive modificazioni. Alle stesse aree sono estese le misure di cui al comma 3 dell'articolo 26 della legge 24 giugno 1997, n. 196. Gli oneri derivanti dal presente comma fanno carico sulle quote riservate dal Cipe in sede di riparto delle risorse finanziarie destinate allo sviluppo delle aree depresse. Tali somme, iscritte all'unità previsionale «Devoluzione di proventi» dello stato di previsione del Ministero delle finanze, sono versate in conto entrata del Tesoro per essere riassegnate ad apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

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Art. 14. - Norme di accelerazione e controllo degli interventi

1. Per tutte le attività previste dagli articoli precedenti per le quali sono richiesti pareri, intese, concessioni, concerti, autorizzazioni, licenze, nullaosta e assensi, comunque denominati, l'amministrazione competente indìce una conferenza di servizi entro sette giorni dalla disponibilità degli atti da esaminare, che deve comunque concludersi nei successivi trenta giorni. Qualora alla conferenza di servizi il rappresentante di un'amministrazione invitata sia risultato assente o comunque non dotato di adeguato potere di rappresentanza, la conferenza delibera prescindendo dalla presenza della totalità delle amministrazioni invitate e dalla adeguatezza dei poteri di rappresentanza dei soggetti intervenuti. Il dissenso manifestato in sede di conferenza di servizi deve essere motivato e recare, a pena di inammissibilità, le specifiche indicazioni delle modifiche progettuali necessarie ai fini dell'assenso. L'amministrazione procedente può comunque assumere la determinazione di conclusione positiva del procedimento. Nel caso di motivato dissenso espresso da una amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute dei cittadini, la determinazione dell'amministrazione procedente è subordinata all'espletamento della procedura di cui all'articolo 14, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall'articolo 17, comma 3, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

2. La redazione dei progetti e le attività di consulenza relative agli interventi previsti dal presente decreto, di competenza dei soggetti pubblici, possono essere affidati direttamente a liberi professionisti singoli, associati o raggruppati temporaneamente, a cooperative di produzione e lavoro, ovvero a società di progettazione o a società di ingegneria di loro fiducia, aventi documentata esperienza professionale nel settore, in relazione alle caratteristiche tecniche dell'incarico da espletare, qualora l'importo stimato dell'incarico non ecceda 200 mila ECU, IVA esclusa.

3. Al fine di accelerare l'iter progettuale degli interventi previsti dal presente decreto, la progettazione, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, secondo periodo, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni e integrazioni, è articolata nei progetti di cui ai commi 4 e 5 del medesimo articolo ovvero, qualora la tipologia e la dimensione dei lavori lo consenta, nel progetto di cui al comma 5 del suddetto articolo.

4. Per tutti gli interventi di ricostruzione, ripristino o restauro di opere pubbliche distrutte o danneggiate, previsti dal presente decreto, si può procedere ai sensi dell'articolo 24, comma 1, lettera b), della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni e integrazioni, fino all'importo di due milioni di ECU, IVA esclusa. L'affidamento di appalti a trat

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Art. 15. - Norma di copertura

1. Per l'attuazione degli interventi di cui al presente decreto, le regioni sono autorizzate a contrarre mutui con la Banca europea per gli investimenti, il Fondo di sviluppo sociale del Consiglio d'Europa, la Cassa depositi e prestiti ed altri enti creditizi nazionali od esteri, in deroga al limite di indebitamento stabilito dalla normativa vigente. Il Dipartimento della protezione civile è autorizzato a concorrere con contributi ventennali, pari a lire 100 miliardi annui a decorrere dal 1999 e a lire 20 miliardi a decorrere dal 2000 fino al 2019.

2. All'onere di cui al comma 1, pari a lire 100 miliardi annui per gli anni 1999-2018 e a lire 20 miliardi annui a decorrere dall'anno 2000 fino al 2019, si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, così come determinata dalla tabella C della legge 27 dicembre 1997, n. 450, volta ad assicurare il finanziamento del Fondo della protezione civile. In sede di prima attuazione le regioni sono autorizzate a stipulare mutui ventennali nel limite del predetto contributo pluriennale, rispettivamente, di lire 28 miliardi annui per le Marche e di lire 52 miliardi annui per l'Umbria. Sulla base dell'accertamento definitivo dei danni, da completarsi dalle regioni con criteri omogenei e d'intesa con il Dipartimento della protezione civile, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri alla ripartizione definitiva delle rimanenti disponibilità di cui al comma 1.

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Art. 16. - Vigilanza

1. Il Comitato dell'intesa istituzionale di programma di cui all'articolo 2, comma 1,

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Capo II - Ulteriori interventi urgenti di protezione civile
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Art. 17. - Interventi infrastrutturali di emergenza nella regione Emilia-Romagna e nella provincia di Crotone

1. Le regioni Emilia-Romagna e Calabria possono provvedere alla realizzazione e al completamento degli interventi di emergenza già avviati nei territori delle province di Bologna, Ferrara, Forlì-Cesena, Parma, “Pi

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Art. 18. - Interventi a favore dei soggetti privati della regione Emilia-Romagna danneggiati dalle calamità idrogeologiche del 1996

1. Ai soggetti residenti nella regione Emilia-Romagna che, alla data degli eventi calamitosi di cui all'articolo 17, comma 1, risultavano proprietari di immobili ad uso di abitazione principale andati distrutti o per i quali non vi siano possibilità di ripristino per effetto degli eventi medesimi, è assegnato un contributo a fondo perduto pari alla spesa per la demolizione, per la ricostruzione, per la nuova costruzione o per l'acquisto nello stesso comune di un alloggio di civile abitazione, con una superficie utile abitabile corrispondente a quella dell'unità immobiliare andata distrutta fino al limite massimo di 200 metri quadrati e per un valore a metro quadrato non superiore ai limiti massimi di costo per gli interventi di nuova edificazione di edilizia residenziale sovvenzionata, come determinati dalla regione ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive modificazioni.

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Art. 19. - Interventi urgenti nei territori della regione Emilia-Romagna interessati dagli eventi sismici del 15 e 16 ottobre 1996

1. Nei territori della regione Emilia-Romagna interessati dall'evento sismico del 15 e 16 ottobre 1996, individuati dall'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2475 del 19 novembre 1996, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 281 del 30 novembre 1996, la regione può provvedere:

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Art. 20. - Modalità di attuazione degli interventi

1. Per gli interventi infrastrutturali e sugli edifici pubblici e di culto, previsti dagli articoli 17 e 19, le regioni Calabria ed Emilia-Romagna provvedono ad individuare i soggetti attuatori. Per gli stessi interventi le regioni e gli enti locali interessati possono impegnare risorse proprie e si avvalgono delle procedure di cui all'articolo 14, commi da 1 a 9 e 11.

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Art. 21. - Norma di copertura

1. A fronte di un fabbisogno complessivo per gli interventi di cui agli articoli 17, 18 e 19, pari a lire 331 miliardi per la regione Emilia-Romagna e pari a lire 80 miliardi per la regione Calabria, il Dipartimento della protezione civile è autorizzato a c

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Art. 22. - Ulteriori interventi urgenti nei territori della Lombardia interessati dagli eventi idrogeologici del giugno 1997

1. Per la realizzazione delle opere di cui al piano degli interventi infrastrutturali di emergenza e di prima sistemazione idrogeologica, predisposto ai sensi dell'articolo 2 dell'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2622 del 4 luglio 1997, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

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Art. 23. - Misure urgenti nei territori del bacino del fiume Po interessati dall'alluvione del novembre 1994 e dagli eventi idrogeologici dell'ottobre 1996, nonché a favore del complesso di San Costanzo al Monte

1. Ai sensi dell'articolo 13 del testo unificato delle deliberazioni assunte dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, adottato con deliberazione del 18 giugno 1996, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 182 del 5 agosto 1996, relativa ad interventi a favore delle zone colpite dagli eventi alluvionali della prima decade del mese di novembre 1994, le somme trasferite ai comuni, ai sensi dei capi III, IV e V del predetto testo unificato, eventualmente non erogate in quanto eccedenti le necessità definitivamente accertate, sono riversate a cura dei medesimi comuni, entro il termine del 1° marzo 1998, all'unità previsionale di base 6.2.2. «Prelevamento da conti di tesoreria, restituzioni, rimborsi, recuperi e concorsi vari» (capo X, capitolo 3449) dello stato di previsione dell'entrata, per la successiva riassegnazione con decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

a) per il 15 per cento, a favore dell'unità previsionale di base 2.1.1.0. «Funzionamento» (capitolo 1291) dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno 1998, al fine di far fronte alle spese concernenti il contenzioso relativo ai suddetti eventi alluvionali, a titolo di risarcimento o di indennizzo a favore delle parti in causa interessate;

b) per il 45 per cento, a favore dell'unità previsionale di base 6.2.1.9. «Calamità naturali e danni bellici» (capitolo 9091) dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici - Direzione generale dell'edilizia statale e servizi speciali, per l'anno 1998, al fine di finanziare ulteriormente gli interventi per il deflusso delle acque di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 364, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1995, n. 438; il Ministro dei lavori pubblici provvede al riparto e al trasferimento dei fondi alle aziende ed enti competenti;

c) per il 40 per cento, all'integrazione dell'unità previsionale di base 6.2.1.2. «Fondo per la protezione civile» dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno 1998, al fine di consentire l'adozione di ordinanze ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per la realizzazione d'int

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Art. 23-bis. - Semplificazione delle procedure per il completamento della ricostruzione nelle zone della Sicilia occidentale interessate dagli eventi sismici del 1968

1. Il comma 11 dell'articolo 2 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, è sostituit

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Art. 23-ter. - Semplificazione delle procedure per il completamento della ricostruzione nelle regioni Basilicata e Campania, interessate dagli eventi sismici del 1980, 1981 e 1982

1.

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Art. 23-quater. - Semplificazione delle procedure per la ricostruzione delle zone della Sicilia interessate agli eventi sismici del 13-16 dicembre 1990

1. Al fine di accelerare l'opera di ricostruzione delle zone interessate dagli eventi sismici del dicembre 1990 nelle province di Siracusa, Catania e Ragusa, all'articolo 1, L. 31 dicembre 1991, n. 433, come modificato dall'articolo 2, D.L. 19 maggio 1997, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997, n. 228, sono apportate le seguenti modifiche:

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Art. 23-quinquies. - Misure contro gli incendi boschivi

1. Per prevenire e fronteggiare le gravi situazioni di pericolo e di danno a persone e cose, connesse con gli incendi boschivi sul territorio nazionale e in particolare con gli effetti del sisma nelle aree delle Marche e dell'Umbria, è autorizzata l'acquisizione da parte del Corpo forestale dello Stato di velivoli ad ala rotante all'importo complessivo di spesa derivante dai limiti di impegno quindicennali di lire 15.000 milioni nel 1998, di lire 1

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Art. 23-sexies. - Altre misure di protezione civile

1. Le economie realizzate dalle regioni e dagli enti locali sulle somme derivanti dai mutui contratti per interventi di protezione civile possono essere utilizzate dagli enti medesimi, d'intesa con il Dipartimento della protezione civile, per interventi conseguenti allo stesso evento o ad altri eventi calamitosi.

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Art. 23-septies. - Personale dell'Istituto nazionale di geofisica

1. Allo scopo di assicurare la sorveglianza permanente delle aree a rischio del territorio nazionale e di fornire con immediatezza al Dipartimento della protezione civile i dati tecni

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Art. 24. - Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubbli

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Allegato A - Soglie di danno e di vulnerabilità stabilite nelle direttive tecniche per gli interventi di riparazione dei danni e di miglioramento sismico delle costruzioni private danneggiate dalla crisi sismica, di cui ai provvedimenti dei commissari delegati per le Marche e per l'Umbria rispettivamente n. 121 e n. 61, entrambi del 18 novembre 1997 (previsto dall'articolo 4, comma 2)

1. Edifici in muratura

Le soglie di danno e di vulnerabilità indicate di seguito devono intendersi come soglie minime per gli interventi di cui al comma 1, lettera b) dell'articolo 4 del decreto e come soglie massime per gli interventi di cui al comma 3 dello stesso articolo.

1.1. Soglie massime di danno:

1) pareti fuori piombo per un'ampiezza superiore a 5 centimetri sull'altezza di un piano, o comunque che riguardano un'altezza superiore ai 2/3 della parete stessa;

2) crolli parziali delle strutture verticali portanti che interessino una superficie superiore al 5% della superficie totale delle murature portanti;

3) lesioni diagonali passanti che, in corrispondenza di almeno un livello, interessino almeno il 30% della superficie totale delle strutture portanti del livello medesimo;

4) lesioni di schiacciamento che interessano almeno il 5% delle murature portanti;

5) cedimenti delle fondazioni o fenomeni di dissesto idrogeologico.

1.2. Soglia massima di vulnerabilità:

a) La resistenza convenzionale alle azioni orizzontali delle murature, valutata al piano terra dell'edificio, ed espressa attraverso il parametro C - calcolato come specificato nel paragrafo 4, pari al rapporto fra forze orizzontali e peso dell'edificio, è inferiore ai valori limite:

C = 0.14 per i comuni classificati con S = 9;

C = 0.08 per i comuni attualmente non classificati.

b) La resistenza convenzionale ai piani superiori è inferiore a valori di C ottenuti moltiplicando il valore riportato al comma a) per i coefficienti di maggiorazione definiti nella tabella 3 del paragrafo 4.


2. Edifici in cemento armato e in acciaio

Gli edifici ammessi a contributo non devono aver subìto danni alla struttura portante e non devono essere interessati da cedimenti delle fondazioni.


3. Edifici in struttura mista (muratura e cemento armato oppure muratura e acciaio)

Per gli edifici in struttura mista valgono le soglie massime di danno di cui al punto 1.1 per la parte in muratura e al punto 2 per la parte in cemento armato o in acciaio. Ove il sistema costruttivo al quale è affidato prevalentemente il compito di resistere alle forze orizzontali sia in muratura, la soglia massima di vulnerabilità dovrà essere valutata come specificato al punto 1.2, comma a).


4. Valutazione semplificata della resistenza convenzionale alle forze sismiche orizzontali

La valutazione è effettuata con riferimento alla resistenza a taglio dei maschi murari.

La resistenza tangenziale di riferimento da utilizzare è riportata nella tabella seguente in funzione della tipologia della muratura.


Tabella 1


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