FAST FIND : FL7403

Flash news del
29/12/2022

Appalti pubblici e variazioni impreviste del costo dei materiali: indicazioni ANAC

L'ANAC chiarisce che le circostanze impreviste che alterano significativamente il costo dei materiali possono comportare modifiche a tutti i contratti di appalti pubblici in corso e non solo a quelli relativi all'attuazione del PNRR.

Norma di interpretazione autentica e ambito di applicazione
In tema di appalti pubblici, il comma 2-ter dell'art. 7, del D.L. 30/04/2022, n. 36 (c.d. Decreto PNRR 2, convertito in legge con la L. 29/06/2022, n. 79) reca una norma di interpretazione autentica della lett. c), n. 1, dell’art. 106, comma 1, del D. Leg.vo 18/04/2016, n. 50, ai sensi della quale tra le circostanze che possono dare luogo a varianti dei contratti di appalto in corso di validità sono incluse anche quelle imprevedibili che alterino in maniera significativa il costo dei materiali necessari alla realizzazione dell’opera.

Numerose richieste sono pervenute all'ANAC in merito all'applicazione della suddetta norma di interpretazione autentica, per sapere se essa riguardi i soli appalti relativi all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) o se, invece, essa possa estendersi a tutti gli appalti di lavori.

Contesto normativo
L'art. 106, comma 1, del D. Leg.vo 50/2016 prevede che i contratti di appalto possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento quando tale necessità di modifica sia determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice o per l'ente aggiudicatore.
In tali casi le modifiche all'oggetto del contratto assumono la denominazione di varianti in corso d'opera. Tra le predette circostanze può rientrare anche la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti. Si specifica che la modifica non deve alterare la natura generale del contratto (n. 1 e 2 della lett. c)).

L'art. 7, comma 2-ter, del D.L. 36/2022 indica che la suddetta disposizione si interpreta nel senso che tra le circostanze indicate sono incluse anche quelle impreviste e imprevedibili che causino l’alterazione significativa del costo dei materiali necessari alla realizzazione dell’opera.
L'art. 7, comma 2-quater, del D.L. 36/2022 prevede che la stazione appaltante o l'aggiudicatario possono proporre, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, una variante in corso d'opera che assicuri risparmi, rispetto alle previsioni iniziali, da utilizzare esclusivamente in compensazione per far fronte alle variazioni in aumento dei costi dei materiali.
Si specifica che tale proposta non deve alterare la natura generale del contratto e che la piena funzionalità dell'opera debba essere comunque assicurata.

Comunicato ANAC
Con il Comunicato del Presidente ANAC del 20/12/2022, è stato ricordato, in linea generale, che, pur se la rubrica della norma (Art. 7. - Ulteriori misure urgenti abilitanti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza) fa espresso riferimento alle misure di attuazione del PNRR, alla previsione contenuta nei commi 2-ter e 2-quater dell’articolo 7, del D.L. 36/2022 può essere attribuita valenza generale e ciò in considerazione del carattere interpretativo della medesima volta a chiarire l’ambito di applicazione dell’articolo 106, comma 1, lettera c), numero 1) del Codice dei contratti pubblici.

Ne consegue, che l’applicazione della lett. c), n. 1, dell'art. 106, comma 1, del D. Leg.vo 50/2016 può essere invocata anche per gli appalti di lavori non direttamente riferiti all’attuazione del PNRR, qualora si verifichino circostanze impreviste ed imprevedibili che alterino in maniera significativa il costo dei materiali necessari alla realizzazione dell'opera.

L'ANAC rileva inoltre che la disposizione di cui all’articolo 7, commi 2-ter e 2-quater, del D.L. 36/2022 non stabilisce la possibilità di modificare il corrispettivo dell’appalto a fronte dell’aumento del costo dei materiali: detta evenienza consente alla stazione appaltante e all’appaltatore di proporre l’adozione di una variante in corso d’opera ai sensi dell’articolo 106, comma 1, lettera c), numero) 1, del Codice dei contratti pubblici che assicuri risparmi da utilizzare esclusivamente in compensazione per far fronte alle variazioni in aumento dei costi dei materiali. Inoltre, l'ANAC evidenzia che la possibilità di procedere alla revisione dei prezzi del contratto d’appalto, deve essere prevista nei documenti di gara in clausole chiare, precise e inequivocabili.

Dalla redazione