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20/12/2022

Compensazione prezzi materiali costruzione: obbligo delle s.a. anche se l'appaltatrice rinuncia

In tema di appalti pubblici, il MIT ha specificato che le stazioni appaltanti sono obbligate ad effettuare l'adeguamento dei prezzi dei materiali da costruzione previsto dal Decreto Aiuti anche in caso di espressa rinuncia dell'impresa appaltatrice.

Con il quesito 1575/2022, sottoposto al supporto giuridico del Servizio contratti pubblici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT), è stato chiesto se, nel caso di espressa rinuncia dell'impresa esecutrice, la stazione appaltante può non procedere all'aggiornamento ai nuovi prezzari per un appalto in corso.

Il Servizio contratti pubblici del MIT ha indicato che l’adeguamento dei prezzi previsto dall’art. 26 del D.L. 17/05/2022, n. 50 è un meccanismo obbligatorio con cui il legislatore ha inteso riconoscere all’appaltatore, nel caso in cui intervengano le condizioni indicate dalla norma, un adeguamento dei prezzi afferente alle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure dal 01/01/2022 fino al 31/12/2022, anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali, applicando i prezzari aggiornati (dalle regioni, entro il 31/07/2022, o dal MIT in caso di inadempienza da parte delle regioni) ai sensi dell'art. 26, comma 2, del D.L. 50/2022 ovvero, nelle more del predetto aggiornamento, quelli previsti dall'art. 26, comma 3, del D.L. 50/2022 (i.e. prezzari aggiornati al 31/12/2021, incrementati fino al 20%).
In proposito, si veda Appalti pubblici e aumenti prezzi materiali da costruzione: misure confermate nel Decreto Aiuti .

Pertanto il MIT ritiene che la stazione appaltante sia comunque obbligata ad effettuare l'adeguamento dei prezzi dei materiali da costruzione secondo le modalità ed alle condizioni previste dall'art. 26, del D.L. 50/2022.

Dalla redazione