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15/12/2022

Appalti pubblici: schemi tipo per garanzie fideiussorie e polizze assicurative

È stato adottato il nuovo regolamento con gli schemi tipo delle garanzie fideiussorie e delle polizze assicurative previste dal Codice appalti.

Il D. Min. Sviluppo Econ. 16/09/2022, n. 193, pubblicato nella G.U. del 14/12/2022, n. 291, adotta il regolamento che provvede alla riunificazione in un unico provvedimento della disciplina degli schemi di garanzie fideiussorie e di polizze assicurative previste dal Codice appalti, di cui al D. Leg.vo 18/04/2016, n. 50.

Le garanzie fideiussorie e le coperture assicurative previste:
- dall'art. 24, comma 4, del D. Leg.vo 50/2016,
- dall'art. 35, comma 18, del D. Leg.vo 50/2016,
- dall'art. 93, comma 1, del D. Leg.vo 50/2016,
- dai commi 1, 6, 7 e 8 dell'art. 103 D. Leg.vo 50/2016
- e dall'art. 104, comma 1, del D. Leg.vo 50/2016
devono essere conformi agli schemi tipo previsti nell’Allegato A al Decreto.

Inoltre, gli offerenti e gli appaltatori, al fine della semplificazione delle procedure, presentano alla stazione appaltante le schede tecniche contenute nell’Allegato B al Decreto.

Il regolamento adottato con il Decreto si applica alle procedure e ai contratti per i quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di gara siano pubblicati successivamente alla data della sua entrata in vigore (i.e. 29/12/2022) nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o di avvisi, qualora non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte.

Le garanzie fideiussorie possono essere rilasciate anche congiuntamente da più garanti. In tale caso, le singole garanzie possono essere prestate sia con atti separati per ciascun garante e per la relativa quota, sia all’interno di un unico atto che indichi tutti i garanti e le relative quote.
La suddivisione per quote opera nei rapporti interni ai garanti medesimi fermo restando il vincolo di solidarietà nei confronti della stazione appaltante o del soggetto aggiudicatore.
Nel caso di presentazione di garanzia fideiussoria pari all’importo complessivo garantito, la solidarietà nei confronti della stazione appaltante non si estende ad eventuali cessionari del rischio e garanti del garante, ferma restando la responsabilità piena del garante principale nei confronti della stazione appaltante.
Le quote congiuntamente considerate e indicate nelle singole garanzie fideiussorie, ovvero indicate unitariamente nell’unico atto, corrispondono, in ogni caso, all’importo complessivo garantito.

Il regolamento adottato con il Decreto si applica ai settori ordinari, nei settori speciali e nelle concessioni se i documenti di gara prevedono la prestazione di garanzie e di coperture assicurative della tipologia di cui agli schemi tipo e richiamano il regolamento stesso.

Dalla redazione