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L. R. Calabria 30/11/2022, n. 41

Osservatorio regionale contro le discriminazioni nei luoghi di lavoro.
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Art. 1 - Principi e finalità

1. La Regione, nel rispetto della normativa europea concernente il miglioramento della vita lavorativa, nonché della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici e dei lavoratori e in ossequio ai principi fondamentali di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e d

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Art. 2 - Osservatorio regionale contro le discriminazioni nei luoghi di lavoro

1. È istituito, presso il Consiglio regionale della Calabria, l'Osservatorio regionale contro le discriminazioni nei luoghi di lavoro (di seguito: Osservatorio), con funzioni consultive e di monitoraggio delle attività in materia di salute e sicurezza sul lavoro, delle discriminazioni e delle situazioni di mobbing segnalate.

2. L'Osservatorio opera in rete con gli altri osservatori regionali e, in particolare, con l'Osservatorio economico territoriale delle politiche del lavoro di cui al decreto del Dirigente generale del Dipartimento Lavoro, formazione e politiche sociali 28 gennaio 2020, n. 578.

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Art. 3 - Compiti dell'Osservatorio

1. L'Osservatorio persegue le finalità di:

a) migliorare la qualità delle condizioni di lavoro;

b) favorire e diffondere la cultura e la pratica della salute e della sicurezza in ogni ambiente di lavoro, promuovendo ed elevando il livello di informazione, comunicazione, partecipazione, formazione, assistenza, controllo, prevenzione e vigilanza in materia, anche avvalendosi del supporto degli organismi paritetici di cui all'

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Art. 4 - Rapporto annuale

1. L'Osservatorio, entro il 31 marzo di ogni anno, trasmette al Consiglio regionale, che ne prende atto, un rapporto annuale riguardante in particolare i seguenti aspetti:

a) i casi di incidenti sui luoghi di lavoro;

b) i casi di discriminazione e di mobbing sui luoghi di lavoro;

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Art. 5 - Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione delle disposizioni della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

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Art. 6 - Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione.

 

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