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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Calabria 30/11/2022, n. 40
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Art. 1 - (Integrazioni alla l.r. 48/2019)1. Dopo l’articolo 16 della legge regionale 29 novembre 2019, n. 48 (Disposizioni in materia funeraria e di polizia mortuaria), sono inseriti i seguenti: “Art. 16-bis - (Cremazione) 1. La cremazione è la pratica funeraria attraverso la quale il cadavere o i resti mortali, mediante il processo di combustione, vengono trasformati in ceneri. 2. L’elemento centrale del processo di cremazione è il forno crematorio. 3. Ogni salma, all’interno della propria bara, è immessa singolarmente all’interno del forno crematorio. 4. Il processo che regola la pratica funeraria di cui al presente articolo avviene nel rispetto dei principi sanciti dalla Costituzione, dalla normativa statale, in particolare dalla legge 30 marzo 2001, n. 130 (Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri) e, per quanto applicabile, dal decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 (Approvazione del regolamento di polizia mortuaria) e secondo le modalità stabilite dalla medesima normativa. 5. Presso ogni Comune è istituito un apposito registro nel quale vengono riportati i soggetti che hanno espresso la propria volontà alla cremazione, le informazioni relative all’affidamento, alla conservazione e alla dispersione delle ceneri. In qualsiasi momento il soggetto può richiedere la cancellazione dal registro della cremazione. 6. Ogni Comune individua, all’interno del perimetro cimiteriale, un’area da destinare alla creazione di cinerari comuni e alla dispersione delle ceneri, ai sensi del d.p.r. 285/1990. |
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Art. 2 - (Clausola di invarianza finanziaria)1. Dall’attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale. |
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Art. 3 - (Entrata in vigore)1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione. |
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