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30/11/2022

Ingegneri e architetti dipendenti e obbligo iscrizione alla Gestione separata INPS

La Corte Costituzionale conferma l’orientamento ormai consolidato della Cassazione in tema di obbligo di iscrizione alla gestione separata INPS degli ingegneri e architetti dipendenti.

La Corte Costituzionale con la sentenza 28/11/2022, n. 238 (disponibile in allegato) ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale delle norme che prevedono l’obbligo di iscrizione alla Gestione separata dell’INPS a carico degli ingegneri e degli architetti che, pur essendo iscritti ai relativi albi professionali, non possono iscriversi alla Cassa previdenziale di riferimento in quanto svolgono contestualmente anche un’altra attività lavorativa e sono, dunque, iscritti alla corrispondente forma di previdenza obbligatoria.

In particolare si tratta delle seguenti disposizioni:
- l’art. 2, comma 26, della L. 335/1995 secondo il quale, a decorrere dal 01/01/1996, sono tenuti all'iscrizione alla Gestione separata presso l'INPS i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo;
- l’art. 18, comma 12, D.L. 98/2011 - norma dichiaratamente di interpretazione autentica del suddetto comma 26 - ha previsto che i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo tenuti all'iscrizione presso l'apposita gestione separata INPS sono esclusivamente i soggetti che svolgono attività il cui esercizio non sia subordinato all'iscrizione ad appositi albi professionali, ovvero attività non soggette al versamento contributivo agli enti previdenziali istituiti per le diverse categorie professionali.

La Corte ha evidenziato che con tale ultima disposizione, il legislatore non si è limitato a prevedere che i soggetti tenuti ad iscriversi alla Gestione separata INPS sono quelli che svolgono “attività il cui esercizio non sia subordinato all’iscrizione ad appositi albi professionali”, ma ha aggiunto che tale obbligo compete anche a coloro che svolgono “attività non soggette al versamento contributivo agli enti” della categoria professionale di appartenenza.

In proposito la Corte ha ricordato che nella giurisprudenza di legittimità, a partire da C. Cass. 18/12/2017, n. 30344 (vedi anche le successive C. Cass. 23/06/2022, n. 20288; C. Cass. 16/09/2019, n. 23040; C. Cass. 11/02/2019, n. 3913; C. Cass. 21/12/2018, n. 33313; C. Cass. 12/12/2018, n. 32166; C. Cass. 30/01/2018, n. 2282) è prevalsa l’interpretazione ormai consolidata, secondo cui l’unico versamento contributivo rilevante ai fini dell’esclusione dell’obbligo di iscrizione alla Gestione separata è quello - cosiddetto soggettivo - correlato all’obbligo di iscriversi alla propria gestione di categoria e suscettibile di costituire in capo al lavoratore autonomo una correlata posizione previdenziale.
Il fondamento di questo principio risiede nell’esigenza di “universalizzazione della copertura assicurativa”, espressa dagli artt. 35 e 38 Cost., la quale obbliga lo Stato a prevedere che ad ogni attività lavorativa, subordinata o autonoma, sia necessariamente collegata un’effettiva tutela previdenziale.

Proprio in ragione di tale principio, l’attività professionale degli ingegneri o degli architetti, svolta con modalità che la rendono assoggettata all’imposizione diretta sui redditi, non può rimanere senza copertura assicurativa per il solo fatto che la concorrente ulteriore attività lavorativa, quale quella svolta dagli stessi soggetti con rapporto di lavoro subordinato, comporti già l’iscrizione ad una distinta forma di assicurazione obbligatoria. A questa esigenza di copertura assicurativa supplisce l’obbligo, previsto dalla normativa censurata, di iscrizione alla Gestione separata presso l’INPS.

Costituisce, dunque, regola di diritto vivente quella secondo cui sono obbligati ad iscriversi alla Gestione separata INPS non solo i soggetti che svolgono abitualmente attività di lavoro autonomo il cui esercizio non sia subordinato all’iscrizione ad appositi albi professionali, ma anche i soggetti iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie per i quali è preclusa l’iscrizione alla Cassa di previdenza categoriale, a cui versano esclusivamente un contributo integrativo di carattere solidaristico in quanto iscritti agli albi, cui non segue la costituzione di alcuna posizione previdenziale a loro beneficio (così, con riferimento agli architetti e agli ingegneri C. Cass. 23/06/2022, n. 20288).

Tale meccanismo, secondo la Corte, non solo non si pone in contraddizione con il regime previsto dalle norme speciali costitutive della previdenza categoriale, ma ne integra l’operatività in funzione dell’attuazione di una più ampia finalità mutualistica.

Dalla redazione