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Deliberaz. G.P. Trento 11/11/2022, n. 2017

Approvazione delle disposizioni, dei criteri e delle norme tecniche per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e del digestato - in attuazione dell'articolo 19 bis, comma 1, lettera a), del Decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl. - e del Programma d'azione provinciale, unitamente al relativo Rapporto ambientale, per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola ai sensi della Direttiva Nitrati 91/676/CEE e del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
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Testo del documento

Il relatore comunica:

L’articolo 112 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), che detta disposizioni in materia di utilizzazione agronomica, rinvia alle Regioni e alle Province autonome la disciplina delle attività di utilizzazione agronomica, da definirsi sulla base dei criteri e delle norme tecniche generali adottati con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio, delle attività produttive, della salute e delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

In attuazione del citato articolo 112, è stato emanato il decreto ministeriale 25 febbraio 2016, n. 5046, recante “Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue di cui all’art. 112 del Decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, nonché per la produzione e l’utilizzazione agronomica del digestato di cui all’art. 52, comma 2-bis del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito in legge 7 agosto 2012 n. 134”.

A livello provinciale, la disciplina dell’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e del digestato è recata dall’articolo 19-bis del decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl., a norma del quale:

“1. Per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, del digestato e delle acque reflue come definite dal decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 25 febbraio 2016 (Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, nonché per la produzione e l'utilizzazione agronomica del digestato) si applicano il medesimo decreto e:

a) la deliberazione della Giunta provinciale approvata nel rispetto dei criteri previsti dal comma 2;

b) la deliberazione della Giunta provinciale prevista dall'articolo 60 (Disposizioni per il risparmio e per il riutilizzo delle risorse idriche), comma 5, della legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1;

c) il piano di risanamento delle acque, nei limiti previsti dal comma 3.

2. Nel rispetto dei limiti previsti dall'articolo 112 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), la deliberazione della Giunta provinciale prevista dal comma 1, lettera a), previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale, detta la disciplina integrativa della normativa statale, adeguandola alle caratteristiche del territorio e alla dimensione degli allevamenti presenti e prevede, in particolare:

a) la semplificazione delle comunicazioni, anche attraverso la valorizzazione di banche dati esistenti e il loro coordinamento con altre comunicazioni che devono essere effettuate dalle aziende agricole;

b) la semplificazione della documentazione che dev'essere utilizzata in caso di trasporto di effluenti zootecnici tra terreni in uso, nella stessa azienda o tra due diverse aziende agricole, e in caso di trasporto di digestato, o sue frazioni separate, nell'ambito della stessa azienda, se l'impianto di digestione anaerobica è di tipo aziendale;

c) disposizioni relative al volume e alle modalità di stoccaggio degli effluenti degli allevamenti di piccole dimensioni, anche in deroga a quanto previsto dalla normativa statale quando ciò è giustificato in ragione della tipologia e della densità degli allevamenti presenti nel territorio e dei periodi in cui il bestiame è al pascolo;

d) disposizioni relative alla pendenza media dei terreni sui quali possono essere utilizzati liquami anche in deroga a quanto previsto dalla normativa statale, quando ciò è giustificato in ragione di particolari situazioni locali, in presenza di sistemazioni idraulico-agrarie, o del ricorso alle migliori tecniche di spandimento disponibili;

e) norme tecniche concernenti la corretta utilizzazione agronomica degli affluenti di allevamento, del digestato, e relativi stoccaggi, e delle acque reflue previsti dal comma 1;

f) disposizioni relative all'autorizzazione prevista dall'articolo 60, comma

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Allegato A) - Disposizioni, criteri e norme tecniche per l’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e del digestato

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Allegato B) - Rapporto ambientale

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Allegato C) - Dichiarazione di sintesi dei pareri e delle osservazioni pervenute in esito alla fase di consultazione e partecipazione pubblica attivata sul Programma d’azione provinciale per le ZVN nell’ambito del processo di valutazione ambientale strategica

Parte di provvedimento in formato grafico

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Allegato D)

Parte di provvedimento in formato grafico

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