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D. Min. Sviluppo Econ. 19/04/2013

Piano di azione preventivo e Piano di emergenza per fronteggiare eventi sfavorevoli per il sistema del gas naturale ai sensi dell’articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, in conformità con le disposizioni dell’articolo 10 del Regolamento (UE) n. 994/2010.
Con le modifiche introdotte da:
- D. Min. Sviluppo Economico 13/09/2013
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[Premessa]



IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO


Visto il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 R, e successive modifiche ed integrazioni (di seguito: decreto legislativo n. 164/00) ed in particolare:

l’art. 8, comma 7, che stabilisce che, con decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, ora Ministro dello sviluppo economico, sono stabilite regole per il dispacciamento in condizioni d’emergenza e definiti gli obblighi di sicurezza del sistema nazionale del gas naturale;

l’art. 18, che stabilisce che le imprese di vendita del gas hanno l’obbligo di fornire ai propri clienti la modulazione loro necessaria;

l’art. 28, comma 2, che stabilisce che il Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato, ora Ministero dello sviluppo economico, provvede alla sicurezza, all’economicità e alla programmazione a lungo termine del sistema nazionale del gas, e persegue tali obiettivi anche mediante specifici indirizzi con le finalità di salvaguardare la continuità e la sicurezza degli approvvigionamenti, il funzionamento coordinato del sistema degli stoccaggi, e di ridurre la vulnerabilità

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Art. 1. - Piano di azione preventivo e piano di emergenza per fronteggiare eventi sfavorevoli per il sistema del gas naturale

1. Il piano di azione preventivo, definito ai sensi dell’art. 8 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93 R, e secondo le disposizioni dell’art. 5 del regolamento (UE) n. 994/2010, è approvato nel testo di cui in allegato I del presente decreto.

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Art. 2. - Disposizioni generali

1. Il piano si fonda sui tre livelli di crisi, denominati preallarme, allarme ed emergenza, stabiliti dal regolamento (UE) n. 994/2010 e definiti al punto 2 del piano stesso, ed è attivato, secondo i termini e le condizioni nello stesso indicati, ogniqualvolta il controllo ed il confronto sistematico tra le previsioni relative alla disponibilità, inclusa quella in erogazione dal sistema

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Art. 3. - Ruoli e responsabilità

1. I soggetti individuati nel piano hanno l’obbligo di contribuire, ciascuno nel proprio ruolo e secondo le modalità ed i tempi previsti nel piano stesso, all’obiettivo della sicurezza del sistema nazionale del gas naturale. Gli stessi soggetti sono responsabili, ciascuno per quanto di propria competenza, dell’attuazione del piano e di quanto stabilito nel decreto ministeriale 26 settembre 2001, e in particolare degli interventi di monitoraggio e di quelli direttamente operativi loro assegnati dal piano stesso.

2. Ai fini del buon esito di quanto applicato in esecuzione del piano sono stabiliti ruoli e responsabilità di ciascun soggetto di seguito menzionato:

a) Autorità competente:

dichiara e comunica l’attivazione dei livelli di preallarme, allarme ed emergenza e la relativa cessazione, riunisce il comitato e decide, su proposta dell’impresa maggiore di trasporto o del comitato, quali misure non di mercato adottare o sospendere;

comunica alla commissione, nonché alle autorità competenti degli Stati membri interessati e degli altri Stati confinanti, l’entrata in vigore della condizione di crisi, ponendo in essere gli eventuali meccanismi di cooperazione previsti o predisponendo l’attivazione di nuovi processi di coordinamento che saranno definiti nei piani comuni di azione preventivi a livello regionale di cui all’art. 4, comma 3, del regolamento;

assicura i necessari collegamenti con la Commissione europea, con il Gas Coordination Group istituito presso la Commissione europea e con le altre istituzioni eventualmente coinvolte per la gestione del piano di emergenza;

si avvale dell’impresa maggiore di trasporto, per:

i. comunicare agli utenti del sistema di trasporto l’attivazione dei livelli di preallarme, allarme ed emergenza;

ii. monitorare e coordinare le azioni previste dal piano di emergenza;

b) Impresa maggiore di trasporlo:

pubblica studi previsionali a livello stagionale (inverno ed estate) circa lo stato di equilibrio del sistema e ne prevede il periodico aggiornamento sulla base di dati a consuntivo;

monitora quotidianamente lo stato del sistema gas, anche in collaborazione con gli operatori di trasporto internazionali interconnessi, e pubblica in modo chiaro e tempestivo sul proprio sito internet le informazioni a tal fine rilevanti, come definito al punto 4 del piano;

opera in conformità di quanto stabilito dall’Autorità di regolazione in merito ai criteri di funzionamento del regime di bilanciamento;

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Art. 4. - Sanzioni

1. Fatte salve le sanzioni e le responsabilità previste dalle norme vigenti, la mancata osservanza del piano

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Allegato 1 - Piano di azione preventivo ai sensi dell’articolo 8, comma 1, del decreto legislativo n. 93/2011, in conformità con le disposizioni dell’articolo 10 del Regolamento (UE) n. 994/2010

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Allegato 2 - Piano di emergenza ai sensi dell’articolo 8, comma 1, del decreto legislativo n. 93/2011, in conformità con le disposizioni dell’articolo 10 del Regolamento (UE) n. 994/2010

Parte di provvedimento in formato grafico

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